Imputazione risarcimenti danni relativi a sentenze e lodi arbitrali
Pubblicato il 05 agosto 2020
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Con la risposta alla consulenza giuridica n. 9 del 4 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate si esprime sull’imputazione dei componenti positivi di reddito relativi a sentenze e lodi arbitrali favoreli.
Nello specifico, si vuole individuare l’esercizio di competenza dei componenti reddituali diversi dalle cessioni di beni o prestazione di servizi – nella fattispecie i risarcimenti danni – derivanti proprio da sentenze o lodi arbitrali favorevoli, con riferimento alle:
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micro imprese;
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soggetti diversi dalle micro imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile (ossia quei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IFRS, cosiddetti "OIC adopter").
La questione è considerata rilevante dato che spesso accade che una sentenza di primo grado riconosce un risarcimento del danno e il soggetto imputa il componente positivo di reddito nel momento in cui è stata emanata la pronuncia, versando quindi le relative imposte su un reddito incerto, dato che una successiva sentenza di appello o di Cassazione potrebbe ribaltare quanto stabilito nella pronuncia di grado precedente.
Analoga situazione accade in caso lodo arbitrale che, anche se sottoscritto dalle parti, può essere oggetto di impugnazione per nullità, revocazione e per opposizione di terzo.
Finora – secondo la società istante – l’Agenzia non ha adottato posizioni ben chiare, soprattutto con riferimento all'aspetto della individuazione del periodo d'imposta cui imputare a reddito i suddetti componenti.
Secondo l’interpellante, ai fini della “certezza” del credito, l’individuazione del periodo d'imposta cui imputare a reddito i componenti è strettamente correlata al significato che deve attribuirsi al concetto di definitività di una sentenza o di un lodo arbitrale che accerta lo stesso componente.
Imputazione temporale dei risarcimenti danni derivanti da sentenze e lodi arbitrali
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere, parte dal considerare le disposizioni del Tuir in materia di ricavi, spese ed altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, osservando come, in tema di certezza, i costi e i ricavi devono iscriversi in base alle tecniche aziendali, affidando al meccanismo delle sopravvenienze attive e passive le possibili correzioni di importo. Ovviamente, resta fermo che la rilevanza fiscale del dato contabile presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati applicati correttamente.
Alla luce di ciò, secondo la consulenza giuridica n. 9/2020, per quanto riguarda le micro imprese, il corretto periodo d'imposta in cui far concorrere i componenti di reddito positivi derivanti da una sentenza favorevole corrisponde al periodo d'imposta in cui "il provvedimento del giudice venga a giuridica esistenza" e l’emergere del diritto all'indennizzo previsto nella sentenza determina il momento di imputazione fiscale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 109 del Tuir.
Sul momento in cui deve avvenire l'imputazione fiscale, non incidono:
- né il passaggio in giudicato della sentenza;
- né l’iter del contenzioso stesso, poiché, se la decisione fosse modificata nei successivi gradi di giudizio, si realizzerebbe una sopravvenienza passiva, deducibile ex articolo 101 del TUIR.
Si guarda, dunque, al momento in cui risultano soddisfatti i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti di reddito.
Le stesse considerazioni devono intendersi riferibili ai componenti positivi di reddito relativi alla sottoscrizione di un lodo arbitrale (fermo restando la sussistenza dell'ulteriore requisito della determinabilità).
Per i soggetti diversi dalle micro imprese, invece, si applica il principio di derivazione rafforzata. Pertanto, dal punto di vista fiscale, il risarcimento del danno segue l’iscrizione contabile. Cio vuol dire che è necessario individuare il periodo d'imputazione fiscale sulla scorta della corretta imputazione di bilancio.
Ne deriva che, ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, così come indicato dai principi contabili.
- edotto.com – Edicola del 10 agosto 2019 - Cndcec, “La fiscalità delle imprese OIC adopter” quarta versione – Moscioni
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