Adesione senza nuove denunce

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Il comma 516, dell'articolo unico della Finanziaria 2006, ha stabilito che l'accettazione della proposta di adeguamento escluda, per gli anni di imposta oggetto di definizione, la rilevanza, a qualsiasi effetto, delle eventuali perdite risultanti da dichiarazione, del riporto al periodo d'imposta che segue il credito Iva risultante dalla dichiarazioni, nonché del rimborso risultante dalle stesse. Ma, nulla è specificato su come debba prodursi la sterilizzazione degli effetti delle perdite e del credito Iva che si sono formati durante i periodi oggetto di definizione. L'intervento del direttore centrale dell'Accertamento dell'agenzia delle Entrate, Marco Di Capua, all'incontro con i dottori commercialisti organizzato dal Map (moduli di aggiornamento professionali) di Torino, ha svelato come l'Amministrazione finanziaria abbia chiarito i dubbi intorno alle modalità che il contribuente deve seguire per rettificare l'utilizzo o il riporto a nuovo delle perdite e dei crediti Iva sorti negli anni 2003 e 2004. L'autorevole voce delle Entrate ha spiegato che il venir meno del credito Iva per le annualità 2003 e 2004 non comporta alcuna necessità di regolarizzare gli aspetti dichiarativi, poiché l'unico eventuale obbligo, che investe i crediti Iva, risiede nel versare l'imposta relativa a quelle annualità già compensata/rimborsata e/o di rinunciare alla stessa eccedenza Iva eventualmente chiesta a rimborso.  Per l'irrilevanza delle perdite, l'Agenzia (circolare n. 12/2003) ha puntualizzato che il contribuente dovrà rideterminare l'Irpef/Ires relativa alle annualità oggetto di pianificazione fiscale concordata, sterilizzando le perdite.

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