Acquisto azioni proprie, effetti sulla riserva in sospensione d’imposta. Chiarimenti Entrate
Pubblicato il 20 gennaio 2023
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Con la risposta ad interpello n. 87/2023 l’Amministrazione finanziaria scioglie i dubbi di una società che voleva conoscere gli effetti fiscali dell'acquisto di azioni proprie eseguito nei limiti della riserva distribuibile in sospensione di imposta costituita ai sensi della disciplina sul riallineamento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio di cui all'articolo 1, commi 469 e ss., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Nello specifico, la società Alfa istante evidenzia di aver avviato un programma di acquisto di azioni proprie, tramite il meccanismo del c.d. buyback con Riserve in Sospensione, al fine di consolidare la propria struttura patrimoniale e finanziaria.
L’acquisto verrà effettuato utilizzando prevalentemente le riserve distribuibili in sospensione di imposta costituite a fronte dell'adesione al regime del riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili.
L’istante rileva che la suddetta disciplina del riallineamento rinvia a quella della c.d. sospensione d'imposta tipica del saldo attivo di rivalutazione prevista dall'articolo 13, comma 3, della Legge n. 342 del 2000.
Inoltre, il comma 14 della stessa Legge, stabilisce che se il saldo attivo della Riserva da Riallineamento viene attribuito ai soci o ai partecipanti le relative somme, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare attribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.
Per tale ragione, l’istante chiede di sapere se il Buyback con Riserve in Sospensione comporti l'estinzione della sospensione d'imposta della Riserva da Riallineamento e la conseguente tassazione in capo ad ALFA secondo quanto previsto dalla citata Legge n. 342/2000, anche se la Riserva da Riallineamento continui ad essere iscritta nel patrimonio netto di ALFA.
Regime di riallineamento, costituzione di una riserva con segno negativo
Nella risposta n. 87 del 19 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate specifica che il regime del riallineamento previsto dalla Legge n. 266/2005 rinvia all’articolo 14 della Legge n. 342/2000, che a sua volta rimanda alle previsioni dell’articolo 13, comma 3, della stessa Legge, per cui il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili ivi previsto è condizionato all'accantonamento di un ammontare corrispondente alla loro differenza, in un'apposita riserva di patrimonio netto nei confronti della quale trova applicazione la disciplina della c.d. sospensione d'imposta, ordinariamente riservata ai saldi attivi di rivalutazione, e la cui allocazione (contabile) comporta un intervento in sede di formazione e di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il riallineamento è operato.
La scelta del legislatore di istituire (e di mantenere) un vincolo di sospensione fiscale su una quota ideale del patrimonio netto in occasione dell'adesione a tale regime di riallineamento comporta il rinvio della tassazione al momento in cui ne avviene l'''attribuzione'' al socio.
NOTA BENE: L’apposizione di un simile vincolo di sospensione ha come finalità quella di disincentivare la devoluzione ai soci di una quota del patrimonio netto corrispondente all'ammontare dei riallineamenti operati.
Inoltre, nel caso di acquisto di azioni proprie (in presenza dei relativi presupposti), il Codice civile prevede l'iscrizione nell'ambito del patrimonio netto della società acquirente di un'apposita riserva, con segno negativo, di consistenza pari all'intero costo del loro acquisto.
Tale riserva non esprime la presenza nel netto di utili (ancora) disponibili (e mantenuti tali) presso il soggetto acquirente, bensì una ''riduzione del patrimonio netto'' conseguente ad utili impiegati e spesi per l'acquisto di azioni proprie e, quindi, di fatto trasferiti ai soci.
Pertanto, conclude la risposta n. 87/2023, “attraverso l'acquisto delle azioni proprie, sotto il profilo fiscale, viene a realizzarsi ciò che l'apposizione del vincolo di sospensione d'imposta sulla riserva voleva disincentivare, ossia, la devoluzione della riserva ai soci, e conseguentemente viene ad essere integrato il presupposto impositivo a cui era subordinata la sospensione della tassazione di tale riserva in capo alla società acquirente (nel caso della sospensione della Riserva di Riallineamento, la sua ''attribuzione'' ai soci)".
Naturalmente, in tal caso, l'imposizione presso la società acquirente, al momento dell'acquisto delle azioni proprie, risolve definitivamente il vincolo di sospensione fiscale della riserva in questione, rimanendo questa soggetta solo a vincoli di ordine civilistico.
Alla luce di tutto ciò, secondo l’Agenzia delle Entrate, il buyback con Riserve in Sospensione integra la fattispecie dell'attribuzione ai soci della Riserva da Riallineamento, con conseguente imponibilità di detta riserva.
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