Accredito figurativo per cariche elettive e sindacali: procedure e requisiti
Pubblicato il 25 ottobre 2024
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Arrivano dall’Inps, con il messaggio n. 3523 del 23 ottobre 2024 non pubblicato sul sito istituzionale, i chiarimenti necessari alla luce delle richieste pervenute dalle Sedi territoriali in merito alla presentazione delle istanze relative all’accredito della contribuzione figurativa per periodi di aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive o sindacali, nonché al rilascio dell’autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva da parte dei sindacati stessi.
Vediamo nel dettaglio quanto illustrato dall’Istituto.
Cos’è l’accredito figurativo per cariche elettive e sindacali
Si tratta di un meccanismo che consente di riconoscere contributi ai lavoratori che, per specifici motivi, non percepiscono una retribuzione durante determinati periodi di assenza dal lavoro, particolarmente rilevante per coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o sindacali poiché permette loro di continuare a maturare diritti pensionistici anche in assenza di retribuzione.
In altre parole, i periodi in cui il lavoratore è assente per lo svolgimento di tali funzioni possono essere coperti da contribuzione figurativa, garantendo così la continuità della posizione assicurativa.
Scopo principale dell’accredito figurativo è dunque evitare che la carriera previdenziale del lavoratore subisca interruzioni a causa dell’esercizio di importanti incarichi pubblici o sindacali, periodo durante il quale non sono versati contributi ordinari dal datore di lavoro.
I presupposti legali di riferimento per l’accredito figurativo per cariche elettive e sindacali sono stabiliti dall’articolo 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori), a norma del quale i lavoratori che si trovano in aspettativa non retribuita per svolgere funzioni pubbliche elettive o sindacali possono richiedere l’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di sospensione dal lavoro.
Vediamo però a quali condizioni.
Requisiti
Il primo requisito essenziale per accedere all’accredito figurativo è che il lavoratore si trovi in una situazione di aspettativa non retribuita, che significa che il lavoratore ha sospeso temporaneamente il proprio rapporto di lavoro subordinato per esercitare funzioni pubbliche elettive (ad esempio, un mandato politico) o incarichi sindacali.
La normativa non si applica infatti in caso di periodi di retribuzione parziale o di distacco sindacale con mantenimento della retribuzione: solo l’assenza totale di retribuzione permette di accedere a questa forma di tutela previdenziale.
In aggiunta, è fondamentale che il lavoratore sia impiegato in un rapporto di lavoro subordinato al momento della proclamazione alla carica elettiva o sindacale: se, infatti, il lavoratore sia stato assunto dopo l'inizio del mandato o del periodo per il quale si richiede l’accredito figurativo non potrà beneficiare di tale copertura contributiva.
Presentazione della domanda: quando
La domanda di accredito figurativo deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è iniziato o si è protratto il periodo di aspettativa non retribuita, pena la decadenza del diritto all’accredito dei contributi.
Ad esempio, se l’aspettativa è iniziata nel corso del 2023, il lavoratore dovrà presentare la domanda entro il 30 settembre 2024.
Questa regola si applica a tutti i lavoratori, con alcune eccezioni per coloro che ricoprono cariche di particolare rilievo.
In particolare, per i membri eletti del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o delle Assemblee regionali, il legislatore ha previsto un meccanismo di rinnovo tacito della domanda; in altre parole, per questi soggetti, la domanda di accredito figurativo si considera automaticamente rinnovata ogni anno a meno che non vi sia un’esplicita manifestazione di volontà contraria.
NOTA BENE: il rinnovo tacito si applica solo se, in ragione della nomina, il soggetto matura il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In caso contrario, il lavoratore deve rispettare la scadenza generale del 30 settembre di ogni anno. Questo implica che se il membro eletto non ha ancora maturato il diritto a un trattamento pensionistico aggiuntivo, dovrà comunque presentare la domanda annualmente, come previsto dalla regola generale.
Presentazione della domanda: come
Uno degli aspetti fondamentali della procedura è l’obbligo di presentare la domanda di accredito figurativo esclusivamente attraverso canali telematici, requisito introdotto per semplificare e standardizzare il processo di gestione delle richieste.
I canali telematici possono includere il portale online dell’Inps, accessibile tramite le credenziali personali (SPID, CIE o CNS), oppure, per specifiche categorie, tramite i patronati o intermediari abilitati.
È importante verificare che la domanda venga effettivamente ricevuta e protocollata correttamente.
Gestione pubblica (GDP)
Per gli iscritti alla Gestione pubblica (GDP), la gestione delle domande di accredito figurativo è di competenza della direzione centrale pensioni, che si occupa dell’Area conto assicurativo, riscatti e ricongiunzioni: le richieste inoltrate attraverso la piattaforma NPIGPA devono dunque essere trasmesse direttamente alla Direzione Centrale per la loro lavorazione.
Un’eventuale istanza di accredito figurativo relativa a un iscritto alla Gestione pubblica erroneamente presentata tramite il sistema delle Gestioni private o dei fondi speciali dovrà dunque essere chiusa e annotata con la dicitura “iscritto GDP” per poi essere inviata alla direzione centrale tramite canali specifici, come l’indirizzo email dedicato.
Gestioni private e fondi speciali
Per gli iscritti alle Gestioni private e ai fondi speciali, invece, la lavorazione delle domande è demandata alle Sedi territoriali competenti.
Se una domanda viene erroneamente presentata nella piattaforma destinata alla Gestione pubblica, sarà quindi la direzione centrale pensioni a reindirizzarla alla sede competente, che si occuperà di completare il processo utilizzando l’applicativo dedicato.
Documentazione necessaria
Di seguito, analizziamo i principali documenti richiesti in base alla tipologia di domanda.
Uno dei modelli più importanti è il modello AP 156, utilizzato dalle organizzazioni sindacali per richiedere l’autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva.
Questo modello serve per dichiarare i periodi di distacco sindacale per i quali si intende versare la contribuzione aggiuntiva, coprendo così i periodi che coincidono con l’accredito figurativo o con la contribuzione ordinaria versata durante il distacco.
La contribuzione aggiuntiva, va ricordato, si può versare solo in coincidenza di periodi coperti da contribuzione figurativa o da contribuzione ordinaria (ad esempio, nel caso di distacco sindacale con retribuzione a carico del datore di lavoro).
In assenza di una richiesta di accredito figurativo, la contribuzione aggiuntiva versata per i medesimi periodi non potrà essere valorizzata, pertanto, l’utilizzo del modello AP 156 è essenziale per garantire la corretta gestione di questi versamenti.
Oltre al modello AP 156, possono essere richiesti ulteriori documenti per comprovare il diritto all’accredito figurativo, come:
- Certificati di carica elettiva o sindacale: necessari per dimostrare che il lavoratore ha effettivamente ricoperto la carica durante il periodo di aspettativa.
- Documenti di attestazione del datore di lavoro: utili per confermare la sospensione del rapporto di lavoro subordinato durante il periodo di aspettativa non retribuita.
- Denuncia Uniemens: fondamentale per verificare la posizione assicurativa del lavoratore e identificare eventuali anomalie o errori nei flussi contributivi.
Verifica e validazione della posizione assicurativa
Il primo passaggio per il riconoscimento della contribuzione figurativa è la verifica della posizione assicurativa dell’iscritto, processo che prevede la raccolta e la validazione dei dati relativi al periodo di aspettativa non retribuita.
L’operatore incaricato deve consultare la posizione assicurativa e assicurarsi che non siano presenti incongruenze o dati mancanti che potrebbero influenzare il calcolo dei contributi.
Particolare attenzione va posta alle eventuali anomalie presenti nella denuncia Uniemens ListaPosPa, che riporta le comunicazioni mensili relative ai flussi contributivi del datore di lavoro.
In presenza di anomalie segnalate, l’operatore deve contattare il datore di lavoro per ottenere le rettifiche necessarie e completare così l’istruttoria della pratica di accredito.
Acquisizione dei dati di ultimo miglio
Durante questa fase, l’operatore deve raccogliere i dati integrativi, come ad esempio l’imponibile teorico che rappresenta il valore contributivo teorico del periodo di aspettativa non retribuita.
Questi dati includono la retribuzione teorica, annualizzata e comprensiva di tredicesima, e sono particolarmente rilevanti per gli iscritti alla Cassa Stato, per i quali viene calcolato un imponibile che include una maggiorazione del 18%.
L’imponibile teorico annualizzato è essenziale per determinare il valore dell’accredito figurativo e per assicurare una base contributiva adeguata in termini previdenziali. Senza questi dati, il riconoscimento dell’accredito potrebbe essere incompleto o inesatto, con effetti negativi sulla posizione previdenziale dell’assicurato.
Per facilitare questa fase, l’operatore coinvolge, se necessario, il datore di lavoro che può fornire informazioni complementari utili alla definizione dell’imponibile.
In breve
Contribuzione aggiuntiva |
Può essere versata solo in coincidenza con periodi coperti da accredito figurativo o contribuzione ordinaria. |
Richiesta di accredito figurativo obbligatoria per valorizzare la contribuzione aggiuntiva. |
Modello AP 156 |
Modello per le organizzazioni sindacali per il versamento della contribuzione aggiuntiva. |
Presentazione tramite canali cartacei o PEC, in attesa dell'implementazione della procedura telematica. |
Verifica della posizione assicurativa (GDP) |
La Direzione centrale pensioni verifica la posizione assicurativa dell’iscritto per i periodi di aspettativa non retribuita. |
Controllo delle anomalie nella denuncia UNIEMENS ListaPosPa e contatto con il datore di lavoro per rettifiche. |
Dati di ultimo miglio |
Dati integrativi, come l’imponibile teorico, raccolti dall’operatore per completare la posizione assicurativa. |
Imponibile teorico annualizzato comprensivo di tredicesima e maggiorazione del 18% per gli iscritti alla Cassa Stato. |
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