Accordo di riduzione della retribuzione nullo senza sede protetta
Pubblicato il 10 ottobre 2024
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L'accordo di riduzione della retribuzione è nullo se non rispetta le procedure legali previste, essendo necessario il ricorso a una sede protetta per formalizzare tali modifiche.
Ai sensi dell'articolo 2103, sesto comma, del Codice civile, infatti, le modifiche peggiorative della retribuzione sono consentite, in caso di variazione delle mansioni, a condizione che siano concordate tra le parti, rispettino specifici requisiti e siano formalizzate esclusivamente in una sede protetta, pena la loro nullità.
Riduzione della retribuzione: accordo solo in sede protetta
La questione della riduzione della retribuzione è stata uno dei punti centrali della controversia esaminata dalla Sezione lavoro della Corte di cassazione, con ordinanza n. 26320 del 9 ottobre 2024.
Nel 2016, la società e il lavoratore, un dirigente, avevano stipulato un accordo che prevedeva una riduzione del 10% della retribuzione del dipendente. Tale riduzione includeva anche la rinuncia ad alcuni diritti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), tra cui il Trattamento Minimo Complessivo Garantito (TMCG).
Cassazione: accordo nullo se non rispetta l'art. 2103 c.c.
La Corte di cassazione ha dichiarato nullo l'accordo di riduzione della retribuzione poiché non rispettava le disposizioni dell’art. 2103 del Codice Civile, che, come ricordato, stabilisce che una modifica in senso peggiorativo delle condizioni retributive può essere formalizzata solo in una "sede protetta".
L'articolo 2103 c.c., comma 6, richiamato segnatamente dispone:
E l'ultimo comma del medesimo articolo precisa: "...ogni patto contrario è nullo".
Questa procedura ha lo scopo di garantire che il lavoratore sia adeguatamente tutelato e che le modifiche alla retribuzione avvengano con la sua piena consapevolezza e sotto la supervisione di un’autorità competente.
Nel caso specifico, l’accordo non era stato formalizzato in una sede protetta e non era stata prevista alcuna modifica delle mansioni del dipendente.
La Suprema corte ha ribadito che, in assenza di un cambiamento delle mansioni e senza la formalizzazione in una sede protetta, ogni patto che comporta la riduzione della retribuzione è nullo.
Principio di irriducibilità della retribuzione
Il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall’art. 2103 c.c., è applicabile anche in caso di accordi consensuali tra le parti, salvo il rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dalla legge.
Le conclusioni della Corte
In conclusione, la Cassazione ha confermato che la riduzione della retribuzione, non essendo avvenuta nel rispetto delle formalità previste dalla normativa, era da considerarsi nulla.
Il principio di irriducibilità della retribuzione - è stato altresì osservato - si applica anche quando non vi sia un cambiamento delle mansioni lavorative.
Ciò implica un rafforzamento della tutela del lavoratore contro eventuali modifiche peggiorative non formalizzate adeguatamente.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Questione dibattuta | Soluzione della Corte di Cassazione |
---|---|---|
Nel 2016, una società e un dirigente hanno concordato una riduzione del 10% della retribuzione, senza formalizzazione in sede protetta. | Se l’accordo di riduzione della retribuzione, non formalizzato in sede protetta, sia valido o nullo. | La riduzione della retribuzione è nulla perché non concordata in sede protetta, come richiesto dall'art. 2103 c.c. |
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