Accordi di transizione occupazionale, arrivano chiarimenti dall’Inps
Pubblicato il 16 giugno 2022
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Illustrate dall’Inps, con messaggio n. 2423 di ieri 15 giugno, le modalità procedurali e operative relative agli accordi di transizione occupazionale di cui all’art. 22 ter del D.Lgs. n. 148/2015, introdotto dalla legge di Bilancio 2022.
Gli accordi di transizione occupazionale
Tale misura di integrazione salariale è rivolta a quei lavoratori che, in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell'impresa da cui dipendono, restino comunque non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero.
La misura, consistente nella concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti per massimo di dodici mesi complessivi, non prorogabili.
Condizioni di accesso
Per accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale in oggetto è necessario che i datori di lavoro abbiano individuato in sede sindacale i lavoratori che - in seguito alle azioni attuate in relazione a un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso - restino, comunque, a rischio esubero.
Sempre in sede di consultazione sindacale, devono essere definite altresì le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, eventualmente ricorrendo ai Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388/2000; i lavoratori interessati accedono quindi al programma GOL che, come noto, è gestito da Anpal e dal Ministero del lavoro.
Versamento del contributo
Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale per accordi di transizione occupazionale devono versare il contributo addizionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015, stabilito nella misura del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
Istruzioni procedurali
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 - CIG Straordinaria (D.Lgs 148/2015), è stato istituito il codice evento: 146 Ulteriori trattamenti nel 2022-23 - L.234/21 art.22 ter.
Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “146”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Per l’esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, i datori di lavoro devono:
- per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>;
- successivamente all’autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, valorizzare il nuovo codice causale “L091”, avente il significato di “Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E609”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: