Acconto Iva 2020, versamento entro il 28 dicembre
Pubblicato il 17 dicembre 2020
In questo articolo:
- Acconto Iva: aspetti generali
- Soggetti interessati
- Rinvio per l’anno 2020
- Soggetti esonerati
- Acconto Iva, metodi di calcolo
- Metodo storico
- Metodo previsionale
- Metodo analitico
- Acconto Iva – casistiche particolari
- Contabilità separata
- Operazioni straordinarie
- Autotrasportatori
- Operazioni con PA e split payment
- Acconto Iva: termini e modalità di versamento
- Scomputo acconto
- Sanzioni e ravvedimento operoso
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Entro il prossimo 28 dicembre 2020 scade il termine per il versamento dell’acconto Iva 2020. Tuttavia, per effetto del cd. decreto “Ristori-quater”, per alcune determinate categorie di soggetti, è prevista la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi compreso l’acconto Iva. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Per coloro, invece, che restano tenuti all’adempimento, la norma di riferimento è l'articolo 6 della Legge n. 405/1990. L’obbligo di versamento in esame si configura quale “anticipo” d'imposta ed è determinato, per i contribuenti mensili, in relazione all'ultima liquidazione periodica dell'anno e, per i contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell'anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali cd. “per opzione”).
Acconto Iva: aspetti generali
Come noto, i soggetti passivi Iva tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza “mensile”, hanno l’obbligo di versare - entro il 27 del mese di dicembre (quest’anno cadendo di domenica l’adempimento si sposta al 28 dicembre 2020) - “a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso”, un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso” (articolo 6, comma 2, della L. 405/1990). Stesso obbligo è previsto anche per i contribuenti cd. “trimestrali”; in tal caso, occorre fare riferimento all’ultima liquidazione periodica (contribuenti trimestrali “per natura”), ovvero al saldo della dichiarazione annuale dell’anno precedente (contribuenti trimestrali “per opzione”).
In generale, quindi (ma vedremo meglio in seguito), per il versamento dell’acconto occorrerà far ricorso al metodo di determinazione “più conveniente” scegliendo tra i seguenti:
metodo storico |
l'acconto è determinato sulla base del “dato storico”, ossia in relazione a quanto versato nell’ultima liquidazione periodica ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (2019). Pertanto, la base di riferimento dell’acconto è l’88% dell’ultima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) dell’anno precedente (2019); |
metodo previsionale |
l'acconto è calcolato in base ad una stima delle operazioni effettuate con l’ultima liquidazione periodica (mensile o trimestrale) dell’anno 2020. Ai fini in esame, la base di riferimento è l’88% del fatturato dell’ultimo mese o trimestre dell’anno 2020. |
metodo analitico |
l’acconto è determinato sui valori effettivi emergenti dalla contabilità: in particolare, occorrerà versare un “importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri…, per il periodo dal 1° al 20 dicembre (contribuenti “mensili”), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti “trimestrali”), nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione”, al netto “dell’imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotate …, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali…” (articolo 6, comma 3-bis della L. 405/1990). |
Soggetti interessati
In generale, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva tutti i soggetti passivi tenuti agli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta sia su base mensile che trimestrale per "natura" o per “opzione”.
Rinvio per l’anno 2020
A seguito dell’articolo 2 del D.L.n.157/2020, per alcune specifiche categorie di soggetti, sono sospesi, tra gli altri, i termini di versamento dell’Iva in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi compreso il versamento dell'acconto Iva. Il versamento di tali imposte “sospese” dovrà essere effettuato, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il prossimo 16.3.2021 ovvero mediante “rateazione” fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Si ricordano, di seguito, i soggetti interessati da tale disposizione normativa:
a) |
i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno:
e che hanno subito un “calo del fatturato” o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto al mese di novembre 2019. La sospensione del versamento in esame riguarda anche i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019. |
b) |
i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. del 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; |
c) |
i soggetti che esercitano le attività dei “servizi di ristorazione” e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n. 149/2020; |
d) |
i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n.149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n.149/2020. |
Per questi ultimi casi (b),c) e d)) la sospensione si applica a “prescindere” dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Soggetti esonerati
Restano, invece, esonerati dal versamento dell’acconto Iva i contribuenti che:
- hanno iniziato l’attività nel corso del 2020;
- hanno cessato (o cessano) l'attività nel corso dell'anno 2020 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa all'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre) in quanto in tale periodo non hanno effettuato alcuna operazione;
- applicano il regime forfetario ex L. 398/1991;
- svolgono attività di intrattenimento di cui all’articolo 74, comma 6 del D.P.R. 633/1972;
- hanno adottato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (articolo 27 del D.L. 98/2011);
- hanno adottato il regime forfetario (articolo 1, comma 58, L. 190/2014);
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva;
- hanno effettuato operazioni “attive” nei confronti di PA con il meccanismo dello “split payment”.
- svolgono l’attività di produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972.
Inoltre, non sono tenuti alla determinazione e versamento dell’acconto Iva, i contribuenti che presentano una base di riferimento “a credito”, intendendo per tali quelli che:
- nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2019 presentavano un credito Iva (mensili);
- nella liquidazione relativa al quarto trimestre 2019 presentavano un credito Iva (trimestrali per natura);
- hanno evidenziato un credito Iva nella dichiarazione annuale del 2019 (trimestrali “per opzione”);
- in via presuntiva evidenzieranno un credito nella dichiarazione annuale o nell’ultima liquidazione 2020.
Acconto Iva, metodi di calcolo
Si pone ora l’attenzione sulle tre modalità alternative di determinazione dell’acconto Iva.
Metodo storico
Con l’applicazione del metodo storico, l’acconto Iva 2020 è determinato in misura pari all'88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (2019). Ne consegue che:
- per i contribuenti mensili, il “dato storico” di riferimento è rinvenibile nel saldo "a debito" della liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2019, al lordo dell'acconto versato. Così, ad esempio, se il contribuente presenta un saldo della liquidazione Iva di dicembre 2019 pari a 4.000 euro ed un acconto Iva versato per il 2019 pari a 2.000 euro, l’acconto Iva 2020 sarà pari a 5.580 euro (6.000 x 88%).
Per i contribuenti mensili che affidano a “terzi” la tenuta della contabilità (la liquidazione si riferisce alle annotazioni del secondo mese precedente), l'acconto Iva è dovuto in relazione al saldo “a debito” della liquidazione Iva di dicembre 2019 effettuata sulla base delle operazioni eseguite nel mese di novembre;
- per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale, il “dato storico” di riferimento è rinvenibile nel saldo “a debito” della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre 2019, al lordo dell’acconto versato. Così, se il contribuente presenta un saldo della liquidazione Iva del 4° trimestre 2019 pari a 5.000 euro ed un acconto Iva versato per il 2019 pari a 3.000 euro, l’acconto Iva 2020 sarà pari a 7.040 euro (8.000 x 88%).
- per i contribuenti trimestrali “per natura” di cui all’articolo 74, comma 4 del D.P.R. 633/1972, la base di riferimento per il calcolo dell’acconto è data dal saldo “a debito” risultante della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre 2019, al lordo dell’acconto (rigo VH12). Così, ad esempio, se un autotrasportatore presenta un saldo della liquidazione Iva del 4° trimestre 2019 pari a 5.500 euro ed un acconto Iva versato per il 2019 pari a 3.200 euro, l’acconto 2020 sarà pari a 7.656 euro (8.700x 88%).
- per i contribuenti “trimestrali per opzione” ex articolo 7 del D.P.R.b.542/1999 il dato storico di riferimento è rinvenibile nel saldo Iva “a debito” della dichiarazione annuale 2019 (VL38 – VL36 + VH13); in questo caso, non vanno considerati gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale (risoluzione 157/E/2004). Così, ad esempio, se il contribuente presenta:
- un saldo della dichiarazione annuale Iva 2019 pari a 8.080 euro (di cui 80 euro di interessi);
- un acconto Iva versato per il 2019 pari a 2.000 euro
l’acconto Iva 2020 sarà pari a 8.800 euro [8.080 + 2000 – 80) x 88%].
Variazione regime liquidazione periodica
Qualora un soggetto passivo, a seguito della variazione del volume d’affari, abbia adottato nel 2020 un diverso regime di liquidazione periodica dell’Iva rispetto al 2019, occorre seguire le regole di cui all’articolo 6 comma 3 della Legge n. 405/1990; in particolare:
Passaggio da periodicità mensile a trimestrale |
se il soggetto passivo è passato da un regime di liquidazione e versamento dell’Iva su base mensile (adottato nel 2019) ad un regime “trimestrale” nel 2020, ai fini della determinazione dell’acconto Iva 2020 si dovrà far riferimento:
Così, ad esempio, se l’Iva versata nell’ultimo trimestre del 2019 è stata pari a 10.000 euro, l’acconto dovuto per il 2020 sarà pari a 8.800 euro (88% di 10.000). |
Passaggio da periodicità trimestrale a mensile |
Se il soggetto passivo è passato da un regime di liquidazione e versamento dell’Iva su base trimestrale nel 2019 a quello mensile nel 2020, ai fini della determinazione dell’acconto Iva 2020 si dovrà far riferimento:
Così, ad esempio, se un contribuente trimestrale per opzione nel 2019 ha versato un acconto Iva di 7.500 euro ed un saldo annuale di 1.515 euro (comprensivo di interessi nella misura dell’1%), l’acconto dovuto per il 2020 sarà pari a 2.640 euro (88% di 3.000, in quanto tale importo corrisponde ad 1/3 di 9.000 senza considerare gli interessi ). |
Metodo previsionale
In alternativa al metodo storico, i contribuenti possono determinare l’acconto Iva sulla base del dato “previsionale", ossia facendo riferimento alle risultanze previste dell’ultimo mese o trimestre dell'anno in corso (2020) ed applicando l’aliquota dell’88%. Tuttavia, occorrerà fare attenzione – per non incorrere in sanzioni - che l’importo versato quale acconto non sia inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre/quarto trimestre ovvero dalla dichiarazione relativa al 2019.
Metodo analitico
In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, una terza via alla determinazione dell’acconto è il metodo analitico, che trova la sua base di riferimento nelle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino al 20 dicembre 2020.
Secondo l’articolo 6, comma 3-bis della L. 405/1990, infatti, l’obbligo relativo all’acconto Iva “può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri..” delle fatture emesse o dei corrispettivi, “per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione”.
Pertanto, per i soggetti “mensili”, al fine di determinare l'Iva relativa alle operazioni effettuate nel periodo 01.12 – 20.12.2020 occorre prendere a riferimento non solo le operazioni registrate nel periodo considerato, ma anche le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna, pagamento di corrispettivi, emissione di fattura, ecc.). Analogo discorso vale per i contribuenti trimestrali, i quali però dovranno tener conto delle operazioni effettuate nel periodo 1°ottobre - 20 dicembre.
Si rammenta, al riguardo, che – ai sensi dell’articolo 21, comma 4 del DPR 633/1972 - la “fattura immediata” può essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e, quindi, ai fini del metodo in esame, occorrerà prendere in considerazione le operazioni effettuate entro il 20 dicembre la cui fattura sia stata emessa/trasmessa entro i successivi 12 giorni. Considerazioni analoghe valgono per le fatture “differite” la cui emissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
La norma stabilisce, poi, che in “diminuzione” del suddetto importo, si potrà tener conto:
- dell’Iva detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. 633/1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali;
- per gli acquisti intracomunitari, dell'Iva detraibile relativa alle operazioni computate a debito nel calcolo dell’importo stesso.
operazioni con segno “+” |
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operazioni con segno “-” |
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I contribuenti che affidano “a terzi” la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui all'articolo 27 del DPR 633/1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre 2020, prendendo in considerazione le annotazioni eseguite nel precedente mese di novembre (C.M n.40/E/1993).
Acconto Iva – casistiche particolari
Si riporta, di seguito, la determinazione dell’acconto Iva in alcune particolari casistiche.
Contabilità separata
Nel caso in cui il soggetto passivo abbia adottato il regime di contabilità separata ex articolo 36 del D.P.R. 633/1972 o vi sia tenuto per obbligo di legge, il versamento dell’acconto avviene in via cumulativa per tutte le attività, purché il volume d’affari sia stato determinato in modo unitario. Secondo la C.M. 52/1991, ai fini dell'adempimento, è previsto un unico termine di versamento che riguarda tutte le attività gestite con contabilità separata. Conseguentemente, i contribuenti interessati:
- utilizzeranno "il dato storico" sommando algebricamente le risultanze dell'ultima liquidazione periodica del 2019 (per le attività mensili e trimestrali "per natura") e della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019 (per i trimestrali "per opzione"), tenendo conto dei correttivi da apportare alle suddette risultanze nell'ipotesi che, nel 2020, si siano verificate variazioni nei volumi d'affari delle attività gestite separatamente rispetto al 2019;
- utilizzeranno "il dato previsionale" o quello o “analitico”, applicando i criteri sopra indicati e facendo riferimento alle risultanze previste per l'anno in corso (2020).
Operazioni straordinarie
Nel caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si verifica una situazione di “continuità” tra i soggetti partecipanti alla operazione/trasformazione. Tuttavia, il soggetto risultante dall’operazione subentra in tutte le posizioni attive e passive del “dante causa”, ivi incluso l’obbligo di versamento dell’acconto Iva. Pertanto, nell’ambito della C.M. 52/E/1991, è stato chiarito che:
- in relazione al dante causa, estinto entro il 30.11.2020 (nel caso di contribuenti mensili) ovvero entro il 30.09.2020 (nel caso di contribuenti trimestrali), l'acconto non dovrà essere corrisposto;
- in relazione al soggetto estinto a decorrere dal 01.12.2020 (nel caso di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre (nel caso di contribuenti trimestrali), ma comunque entro il 28.12.2020, essendo sorto l'obbligo del versamento in capo al soggetto avente causa, questi può adottare a tal fine il metodo “storico” (risultanze del dante causa con riferimento all'ultima liquidazione del 2019) ovvero il metodo “previsionale” (risultanze relative a ciascuna delle liquidazioni del 2020);
- se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha effetto nei giorni compresi tra il 29.12.2020 ed il 31.12.2020, entrambi i soggetti coinvolti (dante causa e avente causa) devono procedere “autonomamente” al versamento dell'acconto Iva entro il prossimo 28 dicembre.
Autotrasportatori
I contribuenti che esercitano l'autotrasporto, a seguito del differimento loro consentito dell'annotazione delle fatture al trimestre successivo, sono in grado di utilizzare, con la massima attendibilità, il cd. "dato previsionale" ai fini del calcolo dell'acconto Iva da versare, in quanto sono già a conoscenza dell'imposta dovuta per l'ultima liquidazione periodica dell'anno, essendo questa costituita, per la parte a debito, dall'imposta relativa alle fatture emesse nel terzo trimestre da annotare, appunto, entro il quarto trimestre, cioè entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (circolare 328/E/1995).
Operazioni con PA e split payment
Le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 che applicano la disciplina dello split payment, ai fini della determinazione dell’acconto Iva, possono utilizzare uno dei consueti metodi previsti dalla specifica disciplina (storico, previsionale o analitico). In particolare, come chiarito dalla circolare n.27/E/2017, ai fini dell'acconto Iva, le PA e le società soggetti passivi dovranno tenere conto dell’Iva versata in applicazione della disciplina dello split payment ossia, alternativamente:
- dell'imposta versata direttamente all'Erario (soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5 del DM 23.01.2015);
- dell'imposta versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5 del DM).
Conseguentemente, coloro che determinano l’acconto 2020 in base al metodo storico, devono applicare la misura dell’88% all’ammontare risultante:
- in caso di soggetti mensili, dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2019;
- in caso di soggetti trimestrali “per natura”, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2019;
- in caso di soggetti trimestrali “per opzione”, dal saldo annuale Iva relativo all’anno 2019;
Per i soggetti tenuti allo split payment, quindi, ai fini della determinazione dell'acconto Iva occorrerà tener conto dell'ammontare di Iva derivante dagli acquisti soggetti allo speciale meccanismo (circolare 28/E/2017).
Acconto Iva: termini e modalità di versamento
L’acconto Iva deve essere versato - in via telematica e mediante l’utilizzo del modello F24 - entro il prossimo 28 dicembre (in quanto il 27 dicembre cade di domenica). I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti: “6013” (contribuente mensile) e “6035” (contribuente trimestrale).
Si rammenta, altresì, che il suddetto acconto Iva:
- non è dovuto, se l’importo da versare risulta inferiore a 103,29 euro;
- non può essere rateizzato (articolo 20 del D.Lgs.n.241/1997);
- è compensabile con i crediti tributari e/o contributivi disponibili.
Inoltre, i contribuenti con liquidazioni trimestrali “per opzione” non devono versare la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi; questi, devono applicare detta maggiorazione solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.
Scomputo acconto
L’importo versato in sede di acconto Iva 2020 può essere scomputato alla prima “occasione utile”, ovvero:
- dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2020 (versamento al 18/01/2021);
- dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2020 (versamento al 16/02/2021), per i soggetti trimestrali “per natura” di cui all’articolo 74, comma 4 del DPR 633/1972;
- dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2020 (versamento al 16/03/2021), per i soggetti trimestrali “per opzione” di cui all’ articolo 7 del DPR 542/1999.
Sanzioni e ravvedimento operoso
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto Iva, è applicabile una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (articolo 13, comma 1 del DLgs.n.471/1997). La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5% nei casi di acconto calcolato sul “dato previsionale” (C.M. n. 23/E/1999).
Tuttavia, il contribuente che non effettua il versamento del dovuto entro il prossimo 28.12.2020 può sanare l’irregolarità facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs.n.472/1997, purché non vi sia stata notifica della cartella di pagamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione. Ai fini del ravvedimento operoso, si rammenta che:
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà, ossia passa dal 30% alla misura del 15%;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Pertanto, in sede di ravvedimento operoso, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo.
Ciò premesso, una eventuale violazione del versamento dell’acconto Iva può essere "regolarizzata" mediante il versamento - oltre all’importo effettivamente dovuto - della seguente sanzione “ridotta” (con utilizzo in F24 del codice tributo “8904”) e degli interessi legali decorrenti dal 29.12.2020 (con utilizzo in F24 del codice tributo “1991”) fino al giorno dell’effettivo versamento dell’imposta.
Termine per il ravvedimento operoso |
sanzione edittale |
Sanzione ridotta |
cd. ravvedimento sprint - entro i primi 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%. |
15% |
dal 0,1% all’ 1,4% |
dal 15° al 30° giorno dalla scadenza |
15% |
1,5% (1/10) |
dal 31° al 90° giorno dalla scadenza |
15% |
1,67% (1/9) |
Dal 91° giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione |
30% |
3,75% (1/8) |
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione |
30% |
4,29% (1/7) |
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione |
30% |
5% (1/6) |
Quadro Normativo |
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