30 settembre 2025: le scadenze fiscali in agenda

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Il 30 settembre 2025 rappresenta una data importante per imprese, professionisti e piccoli datori di lavoro. Entro tale termine convergono infatti diversi adempimenti fiscali di rilievo, che spaziano dal rimborso IVA estera all’adesione o revoca del Gruppo IVA, dalla trasformazione agevolata in società semplice fino all’assegnazione di beni ai soci e alla comunicazione semplificata delle ritenute nonchè l'adesione al CPB 2025-2026.

Si tratta di opportunità e obblighi che possono incidere in maniera significativa sulla pianificazione fiscale e sulla gestione aziendale. Rispettare il termine non significa solo evitare sanzioni, ma anche sfruttare regimi agevolati e strumenti utili per ottimizzare costi e struttura organizzativa.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo le principali scadenze fissate per questa data, con particolare attenzione a requisiti, modalità operative e vantaggi per le imprese che decideranno di cogliere queste occasioni.

Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento pensato per dare maggiore certezza a imprese e professionisti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). In pratica, permette di definire insieme all’Agenzia delle Entrate, con due anni di anticipo, quale sarà il reddito imponibile e la base IRAP su cui calcolare le imposte.

Introdotto dal D.lgs. 13/2024 e aggiornato dal cosiddetto “Decreto correttivo” (D.lgs. 81/2025), il CPB si propone come un vero e proprio patto di collaborazione con il Fisco, volto a rendere più prevedibile la pianificazione fiscale.

Per il biennio 2025-2026, possono partecipare tutte le imprese e i professionisti che nel 2024 hanno svolto in modo prevalente attività nei settori di agricoltura, industria manifatturiera, commercio, servizi o professioni, a condizione che per tali attività siano stati approvati gli ISA.

Restano esclusi i contribuenti in regime forfettario e coloro che avevano già aderito al concordato del biennio 2024-2025.

Come si aderisce

Ci sono due strade, entrambe con scadenza fissata al 30 settembre 2025:

  1. all’interno della dichiarazione dei redditi e ISA, da presentare entro il termine ordinario,
  2. con invio separato, utilizzando il modello CPB insieme al solo frontespizio del modello Redditi 2025, sempre tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Richiesta di rimborso IVA estera

Il 30 settembre 2025 costituisce una data chiave per chi intende ottenere il rimborso dell’IVA corrisposta su acquisti effettuati all’estero durante il 2024. Si tratta di un adempimento rilevante per imprese e professionisti che hanno sostenuto spese per beni o servizi in altri Paesi, sia all’interno dell’Unione Europea sia in Stati extra UE.

La procedura di rimborso si svolge esclusivamente in modalità telematica, richiedendo il rispetto di requisiti formali e la corretta presentazione della documentazione necessaria per evitare il rigetto della domanda.

Chi può richiedere il rimborso

Hanno diritto a presentare la domanda:

  1. Imprese, professionisti ed enti non commerciali con sede in Italia, che abbiano sostenuto costi assoggettati a IVA in un altro Stato dell’Unione Europea o in Paesi extra UE con cui vigono accordi di reciprocità.
  2. Operatori economici non residenti che abbiano pagato IVA in Italia. Tuttavia, per i soggetti stabiliti in Italia il termine di riferimento rimane il 30 settembre 2025.

Il beneficio è riconosciuto esclusivamente a chi non dispone di una stabile organizzazione nel Paese estero in cui l’imposta è stata versata.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta di rimborso deve essere inoltrata online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel.

La procedura prevede i seguenti passaggi.

  1. Compilazione del modulo elettronico disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con indicazione dettagliata delle spese sostenute.
  2. Allegazione della documentazione: è necessario inserire le copie delle fatture o degli altri documenti giustificativi, che riportino chiaramente l’IVA pagata. Per richieste superiori a 1.000 euro (o a 250 euro per i carburanti) occorre fornire documentazione integrativa più dettagliata.
  3. Trasmissione telematica: una volta completata la compilazione e caricati gli allegati, la domanda deve essere inviata online. L’Agenzia delle Entrate provvede a inoltrarla all’autorità fiscale estera competente per la verifica e l’eventuale erogazione del rimborso.

Il termine per la presentazione della richiesta è fissato in modo inderogabile al 30 settembre 2025. Non sono previste proroghe, pertanto il mancato rispetto della scadenza comporta la perdita del diritto al rimborso.

Adesione o revoca Gruppo IVA

Il 30 settembre 2025 è il termine ultimo per imprese e professionisti che intendono aderire al regime del Gruppo IVA o revocare un’adesione già effettuata, con effetti dal 1° gennaio 2026.

Il Gruppo IVA, introdotto dal D.L. 50/2017 e disciplinato dagli artt. 70-bis e seguenti del DPR 633/1972, consente a più soggetti passivi stabiliti in Italia di operare come un unico contribuente ai fini IVA, con una partita IVA di gruppo gestita da un rappresentante.

Aspetti principali

  • Modello da utilizzare: AGI/1, da presentare online tramite l’Agenzia delle Entrate, firmato da rappresentante e partecipanti.
  • Scadenze:
    • entro il 30 settembre 2025 con effetto dal 1° gennaio 2026;
    • tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025 con effetto rinviato al 1° gennaio 2027.
  • Requisiti: i vincoli finanziario, economico e organizzativo devono esistere già dal 1° luglio 2024.
  • Funzionamento: il Gruppo ottiene una partita IVA unificata da usare per tutte le operazioni IVA. Le singole partite IVA dei membri restano valide solo per adempimenti esclusi dal perimetro (dogane, accise, ecc.).
  • Operazioni UE: il Gruppo deve iscriversi autonomamente al VIES; in caso di scioglimento, i singoli partecipanti devono reiscriversi.

Assegnazione e cessione agevolata beni ai soci

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha riaperto, dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, la possibilità per le imprese di trasferire ai soci immobili e beni mobili registrati non strumentali con tassazione agevolata. L’atto notarile deve essere stipulato entro il 30 settembre 2025.

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • società di persone commerciali (Snc, Sas, società di armamento, società di fatto con oggetto commerciale);
  • società di capitali (Spa, Sapa, Srl);
  • società in liquidazione.

Sono escluse cooperative, consorzi, enti non commerciali e società estere con stabile organizzazione in Italia.

Regime fiscale

  • Imposta sostitutiva 8% sulla plusvalenza; 10,5% per società non operative.
  • 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate.
  • Pagamento: 60% entro il 30 settembre 2025, saldo 40% entro il 30 novembre 2025.

Comunicazione semplificata ritenute

I piccoli datori di lavoro, cioè i sostituti d’imposta con non più di cinque dipendenti, hanno tempo fino al 30 settembre 2025 per inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025.

Questa data rappresenta una proroga rispetto al termine iniziale del 30 aprile, che riguardava solo gennaio e febbraio. Ora, invece, l’obbligo si estende ai primi otto mesi dell’anno, lasciando più margine alle aziende e ai software per adeguarsi alle novità.

Una procedura semplificata al posto del 770

Per queste realtà di dimensioni ridotte è prevista una modalità più snella rispetto al tradizionale modello 770. Si tratta di un prospetto aggiuntivo collegato al modello F24, che permette di comunicare tutte le informazioni necessarie senza dover compilare la dichiarazione completa.

Nel Prospetto delle Ritenute/Trattenute Operate vanno riportati:

  • le ritenute effettuate, con codice tributo e periodo di riferimento;
  • le addizionali regionali o comunali all’IRPEF, specificando l’ente di destinazione;
  • eventuali situazioni particolari (ad esempio conguagli o casistiche specifiche);
  • i versamenti fatti tramite F24, con interessi, crediti compensati e sanzioni per ritardi.

Infine, viene richiesto anche l’IBAN del conto del sostituto d’imposta per consentire l’addebito diretto di eventuali importi dovuti.

Trasformazione agevolata in società semplice

Fino al 30 settembre 2025 le società hanno la possibilità di optare per la trasformazione agevolata in società semplice, misura prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Si tratta di un’opportunità pensata soprattutto per le società immobiliari, che possono così semplificare la propria struttura e alleggerire il carico fiscale legato alla gestione del patrimonio.

Il vantaggio principale è che i beni restano intestati alla società, ma questa assume una forma giuridica più snella, con benefici sia sul piano fiscale (imposta sostitutiva all’8%, che sale al 10,5% per le società di comodo) sia su quello gestionale (meno costi e adempimenti amministrativi). L’agevolazione riguarda soprattutto le società che hanno come attività prevalente la gestione passiva di immobili.

Possono beneficiarne:

  • società di persone (Snc, Sas),
  • società di capitali (Srl, Spa, Sapa),

a condizione che abbiano come oggetto principale la gestione di immobili non strumentali o di beni mobili registrati non usati nell’attività d’impresa.

Sono esclusi i soggetti che svolgono attività tipicamente imprenditoriali (es. centri commerciali o strutture ricettive).

Un requisito importante riguarda i soci: devono essere gli stessi già presenti al 30 settembre 2024, per evitare operazioni elusive.

Imposte e scadenze

  • Imposta sostitutiva: 8% sulle plusvalenze (10,5% società di comodo), 13% sulle riserve in sospensione.
  • Versamenti: 60% entro il 30 settembre 2025, saldo 40% entro il 30 novembre 2025.
  • Imposte indirette: restano dovute quelle di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa; non ci sono agevolazioni sull’IVA.

Sportello agevolativo Autoproduzione energia rinnovabile spostato a novembre 2025

NOTA BENE: Con il decreto direttoriale del 29 settembre 2025 viene esteso il termine per inviare le richieste di contributo destinate all’autoproduzione di energia rinnovabile nelle PMI. La scadenza, inizialmente fissata alle ore 12:00 del 30 settembre, è ora posticipata alle ore 12:00 del 10 novembre 2025.

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