Gruppo IVA 2025: scadenza 30 settembre per adesione o revoca

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Il 30 settembre 2025 segna una scadenza fondamentale per le imprese e i professionisti che intendono aderire al regime del Gruppo IVA o revocare un’adesione già in essere. Il Gruppo IVA, introdotto dal D.L. n. 50/2017 e disciplinato dagli articoli 70-bis e seguenti del DPR 633/1972, consente a più soggetti passivi stabiliti in Italia di costituirsi come un unico soggetto ai fini IVA, con una partita IVA di gruppo gestita da un rappresentante.

Si tratta di una scelta strategica che incide direttamente sull’organizzazione amministrativa e sulla pianificazione fiscale dei partecipanti, in quanto permette di centralizzare gli adempimenti, neutralizzare le operazioni infragruppo e ottimizzare la gestione dei crediti e dei debiti IVA.

Gruppo IVA; come aderire o revocare

Per costituire un Gruppo IVA o revocarne l’adesione è necessario presentare, esclusivamente in via telematica, il modello AGI/1, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 215450 del 19 settembre 2018 e disponibile nell’area autenticata del sito istituzionale. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante del Gruppo e da tutti i soggetti partecipanti e trasmessa entro il 30 settembre 2025 per avere effetto dal 1° gennaio 2026.

Qualora, invece, l’opzione o la revoca vengano comunicate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025, l’efficacia sarà differita al 1° gennaio 2027, come previsto dall’articolo 70-quater, comma 3, del DPR 633/1972. Si tratta di un termine perentorio, non prorogabile né sanabile tramite remissione in bonis, con conseguenze rilevanti sulla pianificazione fiscale e organizzativa dei gruppi societari.

La procedura richiede una verifica preliminare dei requisiti di legge: i vincoli finanziario, economico e organizzativo devono sussistere tra i partecipanti già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione avrà effetto. Una volta accertata la presenza di tali vincoli, occorre individuare il rappresentante del Gruppo, che assume la responsabilità di tutti gli adempimenti fiscali e funge da interlocutore unico con l’Amministrazione finanziaria.

Il modello AGI/1 non è utilizzato soltanto per la costituzione o la revoca del Gruppo IVA, ma anche per:

  • comunicare l’inclusione o l’esclusione di singoli partecipanti;
  • dichiarare la cessazione del Gruppo per mancanza di pluralità;
  • nominare un nuovo rappresentante o modificare la denominazione e le attività del Gruppo;
  • esercitare opzioni contabili (ad esempio, la separazione delle attività ex art. 36 DPR 633/1972 o la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis).

Una volta accolta l’opzione, al Gruppo viene attribuita una partita IVA unificata, che funge anche da codice fiscale e deve essere utilizzata in tutte le dichiarazioni, atti e comunicazioni rilevanti ai fini dell’imposta. I singoli partecipanti mantengono comunque attiva la propria partita IVA individuale, che continua a essere utilizzata per adempimenti non compresi nel perimetro del Gruppo, come quelli relativi a dogane e accise, per i quali resta ferma la responsabilità diretta. Inoltre, per le operazioni intracomunitarie il Gruppo deve provvedere a una propria iscrizione nella banca dati VIES; in caso di cessazione, ciascun soggetto che intenda operare con l’estero dovrà reiscriversi autonomamente.

Il regime comporta un vincolo minimo di tre anni, decorrenti dall’anno di efficacia, con rinnovo automatico per ciascun anno successivo, salvo revoca. Sono inoltre previste scadenze specifiche per le variazioni successive:

  • ingresso di nuovi partecipanti → il modello deve essere trasmesso entro 90 giorni dal 1° luglio dell’anno rilevante;
  • opzioni contabili → la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intende farle decorrere.
NOTA BENE: Per formalizzare correttamente l’opzione, è necessario utilizzare il modello AGI/1, articolato in sezioni specifiche dedicate ai dati del Gruppo e dei partecipanti, la cui compilazione accurata rappresenta l’atto formale di costituzione del Gruppo IVA

Struttura del Modello AGI/1

1. Frontespizio

Contiene le informazioni essenziali per l’esercizio dell’opzione:

  • Finalità della dichiarazione: costituzione del Gruppo IVA (o altri adempimenti connessi).
  • Dati identificativi del Gruppo: denominazione scelta (in questa fase non è ancora attribuita la partita IVA del Gruppo).
  • Dati del rappresentante del Gruppo: partita IVA e codice fiscale.
  • Sottoscrizione: dati relativi alla firma, necessari per la validità della dichiarazione.

2. Modulo per i dati dei partecipanti

Raccoglie le informazioni su ciascun soggetto incluso nel Gruppo:

  • Dati identificativi di ogni partecipante.
  • Attività esercitate dal Gruppo.
  • Firme: di tutti i partecipanti e del rappresentante, a conferma dell’adesione.

NOTA BENE: La corretta compilazione di entrambe le sezioni è essenziale: il modello AGI/1 rappresenta infatti l’atto formale che sancisce la nascita del Gruppo IVA e ne determina la validità ai fini fiscali.

Chi può aderire e i vincoli richiesti

Possono aderire al Gruppo IVA tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia che esercitano attività d’impresa, arte o professione. La normativa ammette inoltre la partecipazione di soggetti non residenti che operano nel territorio nazionale tramite stabile organizzazione, ovvero che si sono identificati direttamente ai fini IVA o hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia.

Restano invece esclusi:

  • le sedi e le stabili organizzazioni all’estero di soggetti passivi italiani;
  • le imprese sottoposte a procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);
  • le imprese in liquidazione ordinaria;
  • gli enti non commerciali e gli enti pubblici per le attività istituzionali;
  • i consorzi interni di cui agli artt. 2602 e ss. c.c.;
  • le holding pure o statiche, che si limitano a detenere partecipazioni senza svolgere attività economica.
Diverso è il caso delle holding gestorie o miste, che oltre alla detenzione delle partecipazioni forniscono servizi onerosi alle società controllate: queste ultime possono partecipare pienamente al Gruppo IVA.

L’adesione è subordinata alla presenza contemporanea dei tre vincoli previsti dagli articoli 70-bis e seguenti del DPR 633/1972:

  • Vincolo finanziario: rapporto di controllo diretto o indiretto, ai sensi dell’art. 2359 c.c., sussistente almeno dal 1° luglio dell’anno precedente a quello di efficacia dell’opzione;
  • Vincolo economico: svolgimento di attività simili, complementari, interdipendenti o coordinate verso un obiettivo comune;
  • Vincolo organizzativo: coordinamento, formale o di fatto, degli organi decisionali dei soggetti partecipanti.

L’articolo 70-ter stabilisce inoltre che l’esistenza del vincolo finanziario fa presumere automaticamente la sussistenza anche dei vincoli economico e organizzativo, salvo prova contraria mediante interpello probatorio presentato all’Agenzia delle Entrate.

Vantaggi della costituzione del Gruppo IVA

L’adesione al regime del Gruppo IVA comporta benefici significativi sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello finanziario.

  • Semplificazione amministrativa: tutti gli adempimenti fiscali sono centralizzati in capo al rappresentante del Gruppo, riducendo duplicazioni e oneri gestionali per le singole società. Dichiarazioni, comunicazioni e versamenti vengono effettuati in modo unitario, con un notevole alleggerimento delle procedure interne.
  • Neutralità IVA nelle operazioni infragruppo: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra i membri del Gruppo non rilevano ai fini IVA. Questo consente di superare le problematiche legate alla detrazione dell’imposta, in particolare per le imprese che svolgono attività esenti e che, in regime ordinario, subirebbero limitazioni alla detraibilità.
  • Ottimizzazione finanziaria: la gestione unitaria dei saldi IVA permette la compensazione immediata tra crediti e debiti dei partecipanti, con un impatto positivo sulla liquidità complessiva e una più efficiente allocazione delle risorse.
  • Maggiore coordinamento operativo: la gestione accentrata favorisce una visione integrata delle attività del Gruppo e rafforza il controllo interno sui flussi finanziari e fiscali.

Questi vantaggi rendono il Gruppo IVA uno strumento particolarmente utile per le realtà complesse, come i gruppi societari articolati o le holding gestorie, che possono così ottenere sia una riduzione degli oneri amministrativi sia un miglioramento della gestione finanziaria.

Cosa comporta la costituzione del Gruppo IVA

La costituzione di un Gruppo IVA determina la creazione di un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta, con attribuzione di una partita IVA unificata, che assume anche la funzione di codice fiscale del Gruppo. Tutti gli atti, le dichiarazioni e le comunicazioni rilevanti ai fini IVA devono essere effettuati utilizzando tale posizione unificata.

I partecipanti mantengono comunque attive le proprie partite IVA individuali, che continuano a essere utilizzate per adempimenti non compresi nel perimetro del Gruppo, come quelli relativi a dogane e accise, per i quali resta ferma la responsabilità autonoma di ciascuna società o ente.

Per le operazioni intracomunitarie, il Gruppo deve richiedere una propria iscrizione alla banca dati VIES. In caso di cessazione del Gruppo, ciascun partecipante che intenda operare con l’estero dovrà procedere alla reiscrizione individuale.

Sotto il profilo della durata, l’opzione per il Gruppo IVA vincola i partecipanti per un periodo minimo di tre anni, decorrenti dall’anno di efficacia. Trascorso tale termine, il regime si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salvo esercizio della revoca.

La costituzione di un Gruppo IVA, pertanto, comporta vantaggi rilevanti, ma anche un impegno vincolante in termini di responsabilità, coordinamento gestionale e rispetto rigoroso delle tempistiche operative.

ATTENZIONE! Il termine del 30 settembre 2025 rappresenta dunque una scadenza rilevante per le imprese che intendono costituire un Gruppo IVA o revocarne l’adesione. Il mancato rispetto di questa data comporta lo slittamento dell’efficacia al 2027, con conseguenze significative sulla pianificazione fiscale e sulla gestione organizzativa.

Di seguito una Tabella che riepiloga le date da rispettare per la costituzione o revoca del Gruppo IVA.

Periodo Adempimento Decorrenza/Efficacia
Fino al 30 settembre 2025 Presentazione modello AGI/1 per costituzione o revoca del Gruppo IVA Dal 1° gennaio 2026
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025 Presentazione modello AGI/1 per costituzione o revoca del Gruppo IVA Dal 1° gennaio 2027
Entro 90 giorni dal 1° luglio dell’anno rilevante Inclusione di nuovi partecipanti al Gruppo Dal periodo d’imposta successivo
Entro 31 dicembre dell’anno precedente Esercizio opzioni contabili (es. separazione attività ex art. 36 DPR 633/1972; dispensa adempimenti ex art. 36-bis) Dal periodo d’imposta successivo
Durata minima Vincolo triennale dell’opzione Rinnovo automatico salvo revoca
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