11/E/2014. L’Amministrazione finanziaria sull’IRPEF
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 29 maggio 2014
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In quarantadue pagine telematiche racchiuse nella circolare n. 11 del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate risponde a questioni interpretative in materia di IRPEF.
I chiarimenti riguardano, tra l’altro, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici e per la riqualificazione energetica.
IMU/IRPEF.
In relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non locati, leggiamo la specifica che per la componente dominicale l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali.
La regola dell’alternatività IMU/IRPEF trova in effetti applicazione, per l’anno 2013, in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’IMU, vale a dire nel caso di versamento della prima e/o seconda rata (o semestre) e della cosiddetta Mini IMU, anche quando l’imposta risulti giuridicamente dovuta ma non sia stata versata, per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l’importo è inferiore al minimo da versare.
n.b. – Il principio non trova applicazione - ex art. 1, c. 717 L. 147/2013 - per gli immobili ad uso abitativo non locati ubicati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale del contribuente, il cui reddito concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%.
BONUS MOBILI.
Sul tema del bonus mobili, attuale dopo la conclusione dell’Iter parlamentare del Decreto casa (Decreto legge n. 47/2014, appena reso ufficiale dalla pubblicazione in “Gazzetta”), la circolare agenziale n. 11/2014 chiarisce alcune incertezze, con rimando alla circolare n. 29/E/2013, e ribadisce che oltre che con bonifico bancario o postale – applicando la ritenuta del 4%, secondo le modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati - sono ammessi pagamenti con bancomat o con carta di credito (purché lo scontrino contenga la descrizione dei beni acquistati).
Ciò anche in caso di pagamento effettuato da una società finanziaria a seguito del finanziamento della spesa del contribuente, a patto che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento, sempre ai fini della ritenuta del 4% ad opera di Poste italiane o Istituti bancari.
La detrazione per l’acquisto di mobili è vincolata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su immobili residenziali già esistenti e non anche agli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuove costruzioni (realizzazione di box pertinenziali o di posti auto).
Infine, il bonus mobili ed elettrodomestici compete anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici effettuati all'estero.
BENI IMMOBILI.
Quanto sopra premesso, la circolare agenziale n. 11/2014 sostiene sui beni immobili che:
- nel caso di familiare, convivente del possessore o detentore dell'immobile, che abbia sostenuto una parte della spesa di ristrutturazione ma con fattura e bonifico intestati solo ad un comproprietario, annotando sui documenti la percentuale di spesa, fin dal primo anno di fruizione del beneficio e senza modificare successivamente tale percentuale, la detrazione spetta anche ai familiari non indicati nei documenti sopra citati (cfr. circ. 20/2011);
- nel caso in cui il proprietario al 100% di un immobile non possegga reddito, il coniuge può detrarre le spese sulle parti condominiali a condizione che sul documento rilasciato dall'amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale, il coniuge convivente indichi i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese.
Inoltre, per interventi su singole unità immobiliari finalizzati al risparmio energetico, quando siano riconducibili per lo meno alla “manutenzione straordinaria”, il diritto al bonus non viene meno.
Vi rientrano i lavori su impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente.
La circolare precisa, al contrario, che in caso di mutuo stipulato per la costruzione dell'abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge.
L'articolo 15, comma 1-ter del TUIR prevede una detrazione dall'Irpef pari al 19% degli interessi passivi su mutui ipotecari stipulati per la costruzione dell'abitazione principale, corrisposti dal contribuente, per un importo non superiore a 2.582,28 euro.
La disposizione non contempla la facoltà, prevista invece per gli interessi passivi sui mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, dove ciascun coniuge cointestatario del mutuo può detrarre la propria quota di interessi e, nel caso in cui uno dei due sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.
Sui canoni di locazione non riscossi per immobili a uso non abitativo, il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga a quella per le locazioni di immobili abitativi (l'art. 26 del TUIR esclude dal reddito i canoni che non sono stati percepiti, a condizione che lo stato di morosità del conduttore risulti da un accertamento giudiziale il cui procedimento abbia avuto termine), perciò il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, poiché risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto stesso, e le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.
SPESE SANITARIE.
Esse sono detraibili se sostenute per le prestazioni rese dal biologo nutrizionista, mentre non lo sono se sostenute per le prestazioni rese dall'osteopata.
BONIFICI.
Se l’indicazione, nella causale del bonifico dei riferimenti normativi, della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, é dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, la detrazione può essere fatta salva, chiaramente nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.
NORME E PRASSI
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE n. 20 del 2011
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE n. 29 del 2013
LEGGE n. 147 del 2013 DECRETO LEGGE n. 47 del 2014
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE n. 11 del 2014
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