La gestione della malattia dei collaboratori
Pubblicato il 13 maggio 2014
Aggiornato con: circolare Inps n. 44 del 26/3/2014 - Il comma 788 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto l’estensione ad alcuni soggetti iscritti alla Gestione separata INPS della tutela relativa all’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS. Destinatari del trattamento di malattia sono gli iscritti alla gestione separata, privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena (per il 2014 il 28.72% di cui lo 0,72% aggiuntivo all’IVS). Da gennaio 2012, a seguito di quanto sancito dall’articolo 24, comma 26, del decreto legge n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 23/12/2011, (msg. Inps n. 4143 del 7/3/2012) l’indennità di malattia (oltre al trattamento economico per congedo parentale) è riconosciuta anche ai professionisti iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e privi di altra copertura previdenziale, obbligati a versare autonomamente in sede di dichiarazione dei redditi, il contributo pieno alla gestione separata, anche se per loro risulta ancora difficoltoso procedere alla richiesta di indennità per mancata ultimazione delle procedure telematiche la cui percentuale di versamento è ancora per il 2014 pari al 27,72%. Rimangono esclusi dalla possibilità di ottenere l’indennità di malattia le così dette “mini-cococo”. Ricompresi nella previsione normativa anche i collaboratori occasionali dal momento in cui sorge per loro l’obbligo all’iscrizione alla gestione separata dell’INPS al superamento dei 5.000 euro di compenso nell’anno.
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