Zone logistiche semplificate, al via la comunicazione per il credito d’imposta. Pronto il modello
Pubblicato il 13 dicembre 2024
In questo articolo:
- Zone Logistiche Semplificate: regole per l’accesso al credito d’imposta
- Struttura e contenuto del modello di comunicazione per il credito d’imposta ZLS
- Invio della comunicazione per il bonus ZLS: modalità e tempistiche
- Requisiti documentali e vincoli temporali per l’accesso al credito d’imposta ZLS
- Modalità di utilizzo del credito d’imposta ZLS
Condividi l'articolo:
Tutto pronto per accedere alle agevolazioni riservate alle Zone logistiche semplificate. Dal 12 dicembre 2024 è disponibile il modello, con le relative istruzioni, per richiedere il contributo. Ci sarà tempo per inviare la comunicazione telematica fino al 30 gennaio 2025.
Con il provvedimento n. 445771 del 12 dicembre 2024, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha reso operativo lo sportello telematico per la richiesta del Bonus ZLS, approvando il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, insieme alle istruzioni per la compilazione e trasmissione.
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è destinato alle imprese che, tra l’8 maggio e il 15 novembre 2024, hanno effettuato investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nelle ZLS, istituite dalla legge di Bilancio 2018. Tale agevolazione è stata introdotta dall’articolo 13 del Dl n. 60/2024, mentre le modalità di applicazione e fruizione sono state definite dal decreto attuativo del 30 agosto 2024, firmato dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.
Vediamo, in sintesi, la normativa che regola l’agevolazione, prima di analizzare le caratteristiche del modello di comunicazione e le modalità e tempistiche del suo utilizzo.
Zone Logistiche Semplificate: regole per l’accesso al credito d’imposta
La normativa che disciplina le Zone Logistiche Semplificate trova il suo fondamento nell’articolo 13 del Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, che introduce un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nelle ZLS, già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS.
L'applicazione del beneficio è stata regolata dal decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 30 agosto 2024, il quale specifica modalità e requisiti per accedere all’agevolazione.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute tra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, attraverso il modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, inviabile telematicamente dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025. Il modello di comunicazione definisce dettagliatamente le informazioni da fornire e le modalità di trasmissione.
L’importo massimo del credito d’imposta fruibile sarà determinato sulla base di una percentuale stabilita dall’Agenzia delle Entrate entro dieci giorni dalla chiusura del periodo di presentazione delle comunicazioni, calcolata rapportando il limite complessivo di spesa (pari a 80 milioni di euro per l’anno 2024) al totale dei crediti richiesti. Qualora il totale dei crediti richiesti sia inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.
Infine, per garantire il rispetto dei vincoli europei sugli aiuti di Stato, le imprese sono tenute a dichiarare eventuali altre agevolazioni ricevute in relazione agli stessi costi ammissibili, garantendo che il cumulo dei benefici non superi i limiti di intensità o importo previsti dalla normativa UE di riferimento.
Struttura e contenuto del modello di comunicazione per il credito d’imposta ZLS
Il modello di comunicazione approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2024 è strutturato in diverse sezioni, ciascuna con un ruolo specifico per raccogliere le informazioni necessarie. Include un frontespizio contenente:
- L’informativa sul trattamento dei dati personali.
- I dati dell’impresa beneficiaria.
- I dati del rappresentante firmatario.
- La possibilità di dichiarare la rinuncia totale al credito d’imposta.
- Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il modello si articola inoltre nei seguenti quadri:
- Quadro A: raccoglie i dati relativi al progetto di investimento e al credito d’imposta richiesto.
- Quadro B: include le informazioni sulla struttura produttiva oggetto dell’investimento.
- Quadro C: riporta l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
- Quadro D: elenca le altre agevolazioni concesse o richieste, inclusi gli aiuti de minimis.
- Quadro E: contiene gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione richiesta dall’articolo 7, comma 14, del decreto.
Eventuali aggiornamenti relativi al modello saranno pubblicati nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con apposita comunicazione per garantirne la tempestiva consultazione.
Invio della comunicazione per il bonus ZLS: modalità e tempistiche
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025. Può essere trasmessa direttamente dal beneficiario o da un soggetto incaricato della trasmissione, utilizzando il software dedicato “ZLS2024”, disponibile gratuitamente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Le imprese devono comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute tra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024. Tali spese devono essere certificate e corrispondere alla documentazione contabile dell’impresa, con certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta al registro previsto dal decreto legislativo 39/2010.
Una volta trasmessa, l’Agenzia rilascia entro cinque giorni una ricevuta che attesta l’accettazione o segnala eventuali motivazioni per il rigetto della comunicazione. Le ricevute sono disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, le imprese possono:
- Sostituire la comunicazione inviata, inviandone una nuova che annulla integralmente quella precedente.
- Rinunciare al credito d’imposta, presentando una comunicazione di rinuncia.
Le comunicazioni possono essere scartate se:
- il richiedente non è titolare di una partita IVA attiva;
- gli estremi delle fatture elettroniche non corrispondono ai dati registrati;
- Il codice attività (Ateco) o il codice catastale del comune non coincidono con quelli comunicati all’Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni inviate nei quattro giorni precedenti la scadenza ma scartate possono essere ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi per garantirne la validità.
Requisiti documentali e vincoli temporali per l’accesso al credito d’imposta ZLS
Le imprese sono tenute a includere nella comunicazione i dettagli relativi alle fatture elettroniche ricevute e i riferimenti della certificazione, che deve essere rilasciata da un professionista qualificato o dal collegio sindacale. Ciò, al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del beneficio fiscale.
Per accedere al credito d’imposta, inoltre, le imprese devono rispettare i seguenti requisiti temporali:
- ZLS istituite prima dell’8 maggio 2024:
- gli investimenti non devono essere stati vincolati da obblighi contrattuali o impegni giuridicamente vincolanti prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del Dl 60/2024.
- ZLS istituite tra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024:
- gli investimenti devono essere privi di impegni giuridicamente vincolanti antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto che ha istituito la specifica ZLS interessata.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta ZLS
Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’utilizzo diventa possibile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale spettante per il credito, ma solo dopo il rilascio di una seconda ricevuta che conferma il riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per gli investimenti non documentabili con fatture elettroniche o acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria, il credito è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della specifica certificazione, previa verifica documentale effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, i beneficiari devono trasmettere la certificazione via PEC all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento relativo.
Se il credito supera i 150.000 euro, l’utilizzo è subordinato alle verifiche antimafia previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In questi casi, l’Agenzia conferma il riconoscimento del credito solo in assenza di motivi ostativi.
Per usufruire del credito, i beneficiari devono utilizzare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Modelli F24 contenenti importi superiori al credito riconosciuto o utilizzati in maniera non corretta saranno automaticamente scartati, con notifica tramite ricevuta telematica. Le istruzioni specifiche per la compilazione del modello F24 saranno fornite con una successiva risoluzione dell’Agenzia.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: