ZES Unica e ZES Unica agricoltura: approvati i modelli di comunicazione 2025 per il credito d’imposta
Pubblicato il 03 febbraio 2025
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 31 gennaio 2025 due provvedimenti fondamentali per la gestione dei crediti d’imposta legati alla Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno. I documenti definiscono i modelli di comunicazione necessari per accedere alle agevolazioni fiscali previste per le imprese che investono in queste aree.
In particolare:
- il provvedimento n. 25972/2025 riguarda il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno, destinato alle imprese operanti in tale area;
- il provvedimento n. 25978/2025 disciplina l’accesso al credito per gli investimenti nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura, sempre nei territori della ZES Unica.
Dopo aver ripercorso brevemente la normativa di riferimento e le novità apportate dalla Legge di bilancio 2025, di seguito, si analizzeranno le principali differenze tra le due misure agevolative.
ZES Unica, novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha modificato la disciplina di riferimento per entrambe le agevolazioni, prorogando il credito d’imposta ZES Unica anche per il 2025 e definendo nuovi limiti di spesa e modalità di accesso.
In particolare, l’art. 1, commi 485-491 della Legge n. 207/2024 ha esteso anche all’anno in corso il credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno, ex art. 16 del Decreto legge n. 124/2023, convertito, originariamente previsto solo per il 2024. Pertanto, sono ora agevolabili anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, nel rispetto del limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro per l’anno in corso.
Per quanto riguarda il credito d’imposta per investimenti nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 544-546, L. 207/2024) ha previsto la sua proroga, con un limite massimo di spesa innalzato a 50 milioni di euro.
Nello specifico:
- La lettera a), numero 1) del comma 544 modifica il comma 1 dell’art. 16-bis del D.L. 124/2023, estendendo il credito d’imposta anche all’anno 2025 e incrementando il limite massimo di agevolazione.
- La lettera b) del medesimo comma individua il periodo di fruizione dell’agevolazione fino al 15 novembre 2025.
Queste modifiche garantiscono la continuità delle agevolazioni, mantenendo i requisiti già previsti per il 2024, ma ampliando la platea dei beneficiari e il periodo di validità.
Modelli di comunicazione per il credito d’imposta ZES Unica, terminata l’attesa
Le nuove disposizioni stabiliscono che, per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio 2025, nonché quelle programmate fino al 15 novembre 2025.
L’approvazione dei modelli di comunicazione da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate era particolarmente attesa, in quanto prevista entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025. I provvedimenti emanati il 31 gennaio 2025 forniscono ora le linee guida ufficiali, definendo il formato della comunicazione e le modalità di trasmissione telematica, necessarie per accedere all’agevolazione fiscale.
Vediamo nel dettaglio i punti salienti dei due provvedimenti agenziali del 31 gennaio 2025.
Bonus ZES Unica per il Mezzogiorno, approvati i modelli di comunicazione
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 25972/2025 del 31 gennaio 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e comunicazione integrativa necessari per accedere al credito d’imposta ZES Unica per il Mezzogiorno. Questo incentivo è destinato alle imprese che effettuano investimenti produttivi nei territori della Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025.
Finalità e ambito di applicazione
L’agevolazione riguarda l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione situate nelle regioni della ZES Unica. In particolare, l’incentivo si applica alle zone assistite delle seguenti regioni:
- Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, rientranti nella deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE;
- Abruzzo, che beneficia della deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE.
Gli investimenti agevolabili comprendono anche quelli pluriennali avviati nel 2024 e conclusi dopo il 31 dicembre 2024, nonché gli acconti versati e fatturati tra il 20 settembre 2023 e il 31 dicembre 2024, purché riferiti a investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025.
Modalità di presentazione della comunicazione
Per accedere al credito d’imposta, le imprese devono presentare una comunicazione preventiva tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, indicando:
- le spese già sostenute dal 1° gennaio 2025;
- le spese che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2025.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite il software “ZESUNICA2025”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo l’invio, il sistema rilascia entro cinque giorni una ricevuta di presa in carico oppure uno scarto motivato. Se la comunicazione viene scartata entro quattro giorni dalla scadenza, è possibile ritrasmetterla entro cinque giorni solari successivi.
Comunicazione integrativa e conferma degli investimenti
Le imprese che hanno inviato la comunicazione preventiva sono tenute a trasmettere una comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, attestando la realizzazione effettiva degli investimenti dichiarati. L’importo comunicato non può superare quello indicato nella prima comunicazione.
Anche la comunicazione integrativa deve essere inviata telematicamente, utilizzando il software “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”.
Nel caso in cui una comunicazione integrativa venga scartata nei quattro giorni precedenti la scadenza, può essere ritrasmessa entro cinque giorni solari successivi. È inoltre possibile sostituire una comunicazione integrativa già inviata con una nuova versione aggiornata o rinunciarvi, comportando la decadenza dall’agevolazione.
Condizioni per l’accoglimento e cause di esclusione
Le comunicazioni possono essere scartate in caso di:
- mancata titolarità di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione;
- incongruenze nei dati delle fatture elettroniche rispetto a quelli presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
- disallineamenti tra il codice ATECO e il codice catastale indicati nella comunicazione e quelli comunicati all’Agenzia delle Entrate.
Va evidenziato che, in base all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025, nella comunicazione devono essere riportati i nuovi codici attività corrispondenti.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta concesso potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo del credito risultante dalla comunicazione integrativa sarà utilizzabile solo dopo la pubblicazione del provvedimento di riconoscimento dell’Agenzia delle Entrate e previa ricezione di un’apposita ricevuta di autorizzazione all’utilizzo.
Per importi superiori a 150.000 euro, l’accesso al beneficio è subordinato a verifiche antimafia. Inoltre, se il credito complessivo, sommato ad altri crediti ZES Unica 2024, supera tale soglia, è obbligatoria la compilazione del Quadro C del modello di comunicazione.
Bonus ZES Unica Agricoltura, pronti i modelli di comunicazione
Con il provvedimento n. 25986/2025, pubblicato il 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione e comunicazione integrativa per l’accesso al credito d’imposta ZES Unica destinato alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura. L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025 nelle regioni della Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno.
Finalità e ambito di applicazione
Il credito d’imposta è destinato alle imprese attive nei seguenti settori:
- produzione primaria di prodotti agricoli;
- settore forestale;
- pesca e acquacoltura (limitato alle micro, piccole e medie imprese).
L’agevolazione riguarda l’acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare nelle regioni comprese nella ZES Unica, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.
Sono ammissibili anche:
- Investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi dopo il 31 dicembre 2024;
- Acconti versati e fatturati tra il 16 maggio 2024 e il 31 dicembre 2024, purché riferiti a investimenti realizzati nel 2025.
Modalità di presentazione della comunicazione
Per accedere al credito, i beneficiari devono inviare una comunicazione preventiva tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, indicando:
- l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute;
- le spese previste fino al 15 novembre 2025.
L’invio deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il software “ZES UNICA AGRICOLA 2025”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Entro cinque giorni dalla trasmissione, il sistema rilascia una ricevuta di presa in carico o comunica lo scarto motivato. Se la comunicazione viene scartata nei quattro giorni precedenti la scadenza, può essere ritrasmessa entro cinque giorni solari successivi.
Comunicazione integrativa e conferma degli investimenti
Le imprese che hanno inviato la comunicazione preventiva devono successivamente inviare una comunicazione integrativa tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025, per confermare la realizzazione effettiva degli investimenti dichiarati.
Questa comunicazione, obbligatoria per mantenere il diritto all’agevolazione, deve essere inviata attraverso il software “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”.
Se una comunicazione integrativa viene scartata nei quattro giorni precedenti la scadenza, può essere ritrasmessa entro cinque giorni solari successivi. È possibile anche sostituire una comunicazione già inviata con una nuova versione aggiornata oppure annullarla, comportando la decadenza dal beneficio.
Condizioni di ammissibilità e cause di esclusione
Le comunicazioni possono essere scartate in caso di:
- partita IVA non attiva alla data di invio della comunicazione;
- dati delle fatture elettroniche non corrispondenti a quelli presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
- disallineamenti nei codici ATECO o catastali delle strutture produttive rispetto a quelli registrati presso l’Agenzia delle Entrate.
A seguito dell’aggiornamento della classificazione ATECO 2025, le imprese devono indicare i nuovi codici attività corrispondenti.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Anche in questo caso, l’importo risultante dalla comunicazione integrativa sarà utilizzabile dopo la pubblicazione del provvedimento di riconoscimento e il rilascio di una ricevuta di autorizzazione all’utilizzo.
Per importi superiori a 150.000 euro, l’accesso al beneficio è soggetto a verifiche antimafia. Se il credito complessivo, sommato ad altri crediti ZES Unica 2024, supera questa soglia, è obbligatoria la compilazione del Quadro C della comunicazione.
Conclusione
I provvedimenti n. 25972/2025 e n. 25986/2025 rappresentano un passo fondamentale nell'attuazione delle agevolazioni previste per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali Unica per il Mezzogiorno. Con la definizione dei modelli di comunicazione e delle relative modalità di trasmissione, l’Agenzia delle Entrate fornisce alle imprese strumenti chiari e operativi per accedere ai crediti d’imposta, favorendo lo sviluppo economico nelle regioni del Sud Italia.
Per entrambe le agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate definisce il calendario per la presentazione delle comunicazioni; è essenziale rispettare le tempistiche previste per la trasmissione delle comunicazioni preventiva e integrativa, nonché le condizioni di ammissibilità indicate, per non incorrere nella decadenza dal beneficio. L’utilizzo di procedure digitalizzate e l’integrazione con i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate garantiscono trasparenza, tracciabilità e maggiore efficienza nel riconoscimento del credito d’imposta.
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