Welfare premiale e obbligo negoziale, piena deducibilità

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Welfare premiale e obbligo negoziale, piena deducibilità

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E, torna ad occuparsi del trattamento fiscale dei beni e servizi offerti a categorie di dipendenti nell'ambito di un piano di welfare aziendale ed della relativa deducibilità dal reddito d'impresa.

Preliminarmente, l'istante, prospettando un piano di welfare premiale, attuato con due distinti regolamenti aziendali, obbligatori e non modificabili per tutta la durata della vigenza stabilita, trova conferma dall'Amministrazione finanziaria nel poter godere del regime di esclusione dal reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f) e f-bis), TUIR, e della piena deducibilità ai fini IRES, ai sensi dell'art. 95, comma 1, TUIR.

 

Reddito da lavoro dipendente e welfare aziendale

In applicazione del c.d. principio di onnicomprensività, gli emolumenti in denaro ed i valori corrispondenti di beni e servizi percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, generalmente, redditi imponibili e concorrenti alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Come noto, il comma 2, art. 51, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede espresse deroghe al principio sopra richiamato, elencando opere, prestazioni e servizi (c.d. fringe benefit) esenti da imposizione contributiva e fiscale, nel limite di importo previsto dalla singola fattispecie. In particolare, il riconoscimento del regime di esenzione, totale o parziale, può trovare applicazione laddove i benefit non vengano collegati a finalità retributive volte ad incentivare la performance dei lavoratori, ancorché sia ritenuto ammissibile che il piano di welfare possa premiare i lavoratori dell'azienda che abbia incrementato il proprio fatturato, con una graduazione dell'erogazione del beneficio in base alla retribuzione annuale lorda. In tal senso, ben potrà essere consentita l'erogazione di beni e servizi a titolo premiale per il raggiungimento di un obiettivo aziendale, atteso che verrà considerato prevalente l'aspetto di fidelizzazione e non già la valutazione strettamente connessa alla prestazione lavorativa del singolo dipendente o del gruppo di lavoro.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate rammenta che, per beneficiare del regime di esenzione previsto dal comma 2, occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, senza che, eventuali criteri selettivi, possano individuare il riconoscimento ad personam ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori (Circolare Agenzia delle Entrate 16 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018, n. 5/E). Altresì, in ragione della citata prassi amministrativa, l'espressione "categorie di dipendenti" non deve essere intesa in stretta correlazione con le categorie di lavoratori individuate dall'art. 2095, Cod. Civ., (Dirigenti, quadri, impiegati ed operai), potendo essere individuati anche tutti i lavoratori di un certo tipo o di un certo livello o qualifica, ovvero appartenenti ad un gruppo omogeneo di dipendenti.

Con riferimento alla fattispecie sottoposta al parere dell'Agenzia delle Entrate, la Società istante chiede se sia possibile applicare il regime di esclusione da imposizione sul reddito di lavoro dipendente previsto dall'art. 51, comma 2, lett. f) e f-bis), TUIR.

In relazione alla lettera f) dell'art. 51, il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle opere e dei servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto offerti dal datore di lavoro ai dipendenti ed ai loro familiari si realizza nel caso in cui le opere ed i servizi offerti perseguano le predette finalità e siano messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro o da parte di strutture terze all'impresa, dovendo rimanere estraneo il dipendente dal rapporto economico che intercorre tra l'azienda ed il terzo erogatore del servizio. Per tale fattispecie, non beneficeranno del regime di non imponibilità eventuali somme in denaro erogate direttamente ai dipendenti a titolo di rimborso spese, ancorché documentate ed impiegate per le medesime opere e servizi previsti dalla citata lettera f). Tra le opere e i servizi contemplati dalla lettera f) rientrano, tra gli altri, i corsi di lingua, di informatica, di musica, di teatro, di danza, nonché abbonamenti a teatri, palestre o cicli di terapie mediche.

Diversamente, la successiva lettera f-bis) ammette alla non concorrenza del reddito del lavoratore i rimborsi spesa, i servizi e le prestazioni, erogati dal datore di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari del dipendente, di servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare. Rientrano in tale ambito le rette scolastiche, le spese per l'iscrizione e la frequenza della scuola materna o dell'asilo, le tasse universitarie, il rimborso delle spese destinate alle gite scolastiche o ai viaggi di istruzione.

 

Regolamenti aziendali e welfare premiale

Assunto che, nella fattispecie in esame, l'erogazione delle utilità previste nei regolamenti aziendali di welfare sembrano assumere i caratteri della premialità, con connessione rispetto al raggiungimento dell'obiettivo di fatturato fissato, per i dipendenti aventi un'anzianità aziendale di almeno 24 mesi alla data del 31/12/2018 e con un orario di lavoro giornaliero pari a sei ore, risultano ben individuati, conformemente al dettato normativo ed alla prassi amministrativa, i destinatari dei piani di welfare proposti.

Altresì, in ragione della conformità dei singoli benefit che compongono il paniere di beni e servizi messi a disposizione dei dipendenti, nessuna criticità viene rilevata all'applicazione dell'art. 95, TUIR, laddove le utilità ricomprese nel piano vengano riconosciute in ragione di contratto, accordo o regolamento aziendale che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale.  Invero, atteso che, nella fattispecie in esame, il piano di welfare è stato proposto sottoforma di regolamento aziendale non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro, costituendo un'obbligazione nei confronti dell'impresa, sussiste l'intera deducibilità dei costi sostenuti.

 

Riepilogo dei fringe benefit

Di seguito la tabella riepilogativa dei fringe benefit più comuni:

Fringe benefit e riferimenti normativi

Reddito da lavoro dipendente

Deducibilità fiscale datore di lavoro

Modalità di erogazione

Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Art. 51, comma 2, lett. a), TUIR.

- Esclusione fino ad euro 3.615,20/anno;

- Contributo di solidarietà: 10%.

Deducibile.

Collettiva (generalità o categorie di dipendenti).

Somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro anche gestita da terzi.

Prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo di euro 4,00 giornalieri, aumentati ad euro 8,00 in caso siano rese in forma elettronica (5,29 cantieri edili).

Art. 51, comma 2, lett. c), TUIR.

- Esclusione.

Deducibile.

Collettiva (generalità o categorie di dipendenti).

Servizi di trasporto collettivo, anche affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.

Art. 51, comma 2, lett. d), TUIR.

- Esclusivamente se il rapporto contrattuale sussiste tra il datore di lavoro e l'impresa di trasporto. No rimborso.

Deducibile.

Collettiva (generalità o categorie di dipendenti).

Somme erogate o rimborsate per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari di cui all'art. 12.

Art. 51, comma 2, lett. d-bis), TUIR.

- Esclusione.

Deducibile.

Collettiva (generalità o categorie di dipendenti).

Opere o servizi riconosciuti dal datore di lavoro per finalità di educazione, culto, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o sanitaria per i dipendenti e i loro familiari.

Art. 51, comma 2, lett. f), TUIR

- Esclusione.

- Deducibile nel limite del 5 per mille se volontario;

- Deducibile pienamente se per obbligo contrattuale o negoziale.

Collettiva (generalità o categorie di dipendenti).

Somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi o di mensa, nonché la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali e per borse di studio in favore dei medesimi familiari.

Art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR

- Esclusione.

- Deducibile nel limite del 5 per mille se volontario;

- Deducibile pienamente se per obbligo contrattuale o negoziale.

Collettiva (generalità o categorie di dipendenti).

Somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Art. 51, comma 2, lett. f-ter), TUIR

- Esclusione.

- Deducibile nel limite del 5 per mille se volontario;

- Deducibile pienamente se per obbligo contrattuale o negoziale.

Collettiva (generalità o categorie di dipendenti).

Beni e servizi in natura (Voucher welfare).

Art. 51, comma 3, TUIR.

- Esclusione se il valore annuo non eccede i 258,23 euro

- Deducibile.

Anche individuale.

 

QUADRO NORMATIVO

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020.

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