Vincoli alla formazione di fondi immobiliari per le Pmi

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La disposizione del Dl 78/2010 che prevede l’emanazione di un decreto ministeriale destinato a rendere meno agevole il regime fiscale dei fondi immobiliari a base ristretta, porrebbe in serie difficoltà tutte quelle imprese che, possedendo un cospicuo patrimonio immobiliare, decidono di conferirlo in un fondo per fronteggiare i loro problemi di liquidità.

È noto, infatti, che i vantaggi per un impresa che decide di istituire un fondo immobiliare possono essere molteplici. Primo fra tutti, vi è da considerare la completa esenzione da imposizione a titolo di Ires e Irap. Ciò, dunque, dovrebbe far pensare che il presupposto che spinge molte Pmi ad istituire un fondo con ristretta base partecipativa o familiare sia proprio da ricercare nel suddetto regime agevolativo.

Di qui, la stretta voluta del Dl 78/2010, che all’articolo 32 prevede una “Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi.”

La nuova norma, oltre a riformulare tutta una serie di requisiti necessari per poter permettere la costituzione del fondo (vincoli di numero partecipanti, patrimonio, quote emesse), prevede anche una nuova tassazione del fondo con evidenti scopi antiabuso di tale strumento. Nell’articolo 32 si legge, infatti, che la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009. L’imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da corrispondere, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.

Con analogo scopo antifrode vengono introdotte anche importanti modifiche al regime di tassazione dei proventi percepiti da investitori esteri e derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari. Come per gli investitori italiani, la distribuzione dei proventi del fondo immobiliare viene assoggettata al prelievo del 20% (capital gain) e tale aliquota impositiva si sostituisce al precedente regime di esenzione.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 2 - Proventi ai sottoscrittori esenti da Ires e Irap

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