Videosorveglianza e sistemi di controllo: indicazioni operative dell’INL

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Videosorveglianza e sistemi di controllo: indicazioni operative dell’INL

L’installazione di impianti audiovisivi o di altri strumenti tecnologici dai quali possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori deve essere preventivamente concordata con le RSU o RSA presenti in azienda o, in mancanza, espressamente autorizzata dall’INL.

Con la pubblicazione della nota 14 aprile 2023, n. 2572, la Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza e sicurezza sul lavoro dell’INL ha emanato le indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi ex art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300, elaborando un vademecum sulle modalità e procedure alle quali dovranno attenersi le sedi territoriali dell’Ente, tenuto conto anche delle più recenti indicazioni del Garante per il trattamento dei dati personali.

Si rammenta che le prime istruzioni operative, pervenute a seguito delle modifiche apportate all’art. 4 sopracitato ad opera dell’art. 23, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e dell’art. 5, comma 2, decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, sono contenute nella circolare INL 19 febbraio 2018, n. 5.

Finalità e accordo collettivo

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente:

  • per esigenze organizzative e/o produttive;
  • per la sicurezza del lavoro;
  • per la tutela del patrimonio aziendale.

Ferme restando le finalità innanzi citate, l’installazione dei predetti sistemi deve essere necessariamente e prioritariamente preceduta da un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali unitarie ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti.

ATTENZIONE: Non può intendersi a tal fine valida l’intesa negoziale di derivazione collettiva raggiunta con le organizzazioni sindacali territoriali, anche laddove le stesse siano dotate della maggiore rappresentatività comparata, atteso che la norma individua espressamente RSA e RSU come soggetti legittimati alla stipula dei contratti collettivi inerenti all’installazione di impianti audiovisivi e/o altri strumenti di possibile controllo a distanza dei lavoratori.

Nel caso in cui l’impresa abbia unità produttive/operative ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, l’accordo potrà essere stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro

Fermo restando che l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali costituisce il percorso prioritario previsto dal legislatore, laddove non venga raggiunta l’intesa ovvero nel caso in cui non siano presenti in azienda rappresentanze sindacali, gli impianti e gli strumenti ivi considerati potranno essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o. nelle ipotesi di imprese dislocate in ambiti di competenza di più sedi territoriali, previa autorizzazione della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

NOTA BENE: Atteso che il legislatore ha definito come percorso preferenziale l’accordo con RSA/RSU costituite in azienda, anche laddove l’installazione degli impianti in trattazione sia intervenuta su espressa autorizzazione della sede INL competente, un eventuale successivo accordo sindacale aziendale è legittimato alla sostituzione dell’autorizzazione amministrativa.

Si rammenta che il rispetto delle garanzie di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori costituisce condizione di liceità del trattamento, sicché eventuali trattamenti di dati possono essere effettuati solo in costanza dei requisiti e delle garanzie previste dal medesimo art. 4.

Altresì, considerato che le finalità dell’installazione degli impianti audiovisivi o degli altri strumenti dai quali possa derivare il controllo dei lavoratori devono essere espressamente prese a riferimento nell’accordo sindacale o, comunque, specificate nella richiesta di rilascio dell’autorizzazione amministrativa, l’attività di controllo può considerarsi legittima se strettamente funzionale all’interesse dichiarato dal datore di lavoro.

Quanto alle finalità, si evidenzia che successivamente alla riformulazione del citato art. 4, è stata introdotta l’ulteriore ipotesi di tutela del patrimonio aziendale. Sul punto, storicamente, la giurisprudenza di merito e di legittimità aveva distinto i c.d. controlli preterintenzionali da quelli difensivi ovvero quelli in cui il datore di lavoro ha la necessità di prevenire o accertare eventuali condotte illecite. Le immagini e le altre rilevazioni raccolte, in un eventuale procedimento penale, potevano essere utilizzate come strumento di prova documentale anche nel caso in cui lo strumento fosse stato installato in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, in virtù della prevalente esigenza di ordine pubblico relativa alla prevenzione dei reati rispetto al diritto di riservatezza dei lavoratori. L'adozione di strumenti di controllo a carattere difensivo non necessita tout court del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali, né dell'autorizzazione amministrativa, in quanto volti a prevenire condotte illecite, suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del patrimonio aziendale, senza che ciò comporti il sostanziale annullamento delle garanzie di riservatezza e dignità del lavoratore.

Sull’utilizzo dei c.d. controlli difensivi occulti, seppur vi siano parecchie divergenze in dottrina, la Corte di Cassazione, sul rivisitato art. 4, sembra minimizzare gli effetti che la novella legislativa apporta sul tema. In particolare, secondo gli Ermellini, i controlli aventi finalità di tutela del patrimonio aziendale attivabili previo accordo o autorizzazione amministrativa sono esclusivamente quelli a "difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (…) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio. In tal senso devono intendersi esclusi i controlli difensivi in senso stretto ovverosia i controlli disposti al fine di accertare condotte illecite del singolo di cui il datore di lavoro sospetta in base a concreti indizi. Questi ultimi, allora, continuano ad essere leciti in deroga alle garanzie statutarie, in quanto non aventi ad oggetto la normale attività dei lavoratori" (Corte di Cassazione 12 novembre 2021, n. 34092).

Insufficienza del consenso individuale dei lavoratori

In conformità con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, non può considerarsi legittima l’installazione di impianti audiovisivi o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori avvenuta con il consenso dei singoli prestatori interessati ed in assenza, invece, dell’accordo collettivo ovvero della specifica autorizzazione amministrativa prevista dal sopracitato art. 4.

Secondo l’INL, tenuto conto che il bene giuridico tutelato ha natura collettiva, sia l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o il provvedimento autorizzativo non possono essere supplite dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest’ultimo caso l’istallazione illegittima e penalmente sanzionata.

D’altronde, stando al tenore letterale della disposizione in commento, l’assenso delle rappresentanze sindacali è previsto per legge come uno dei momenti essenziali della procedura sottesa all’istallazione degli impianti e, come tale, rappresenta – unitamente all’alternativa imparziale rilasciabile da un organo pubblico – una tutela per i prestatori di lavoro subordinato considerati – come noto – soggetti deboli del rapporto di lavoro stesso. In tal senso, l’ordinamento giuridico intende precludere al singolo lavoratore la possibilità di prestare o meno acquiescenza all’installazione degli strumenti tecnologici sopra descritti, considerandola quale posizione soggettiva a lui non spettante in termini di esclusività.

Vieppiù, il fondato timore del lavoratore ad esprimere un eventuale dissenso all’installazione dei predetti impianti implica, di per sé, che il consenso non sia genuinamente prestato.

Aziende multi-localizzate e integrazioni ad autorizzazioni già rilasciate

Le imprese con unità produttive e/o operative ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, potranno sottoscrivere un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di mancato accordo o in assenza di RSA e/o RSU, l’istanza di autorizzazione potrà essere presentata alle singole sedi territoriali dell’INL o, in alternativa, alla sede centrale.

Laddove, invece, il datore di lavoro, già in possesso di un titolo autorizzativo, intenda installare il medesimo impianto presso una diversa unità produttiva, sempreché sussistano i medesimi presupposti legittimanti e le stesse modalità di funzionamento, potrà richiedere una mera integrazione al provvedimento autorizzativo già concesso.

Aziende neo-costituite e/o senza dipendenti

Sebbene l’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300, si applichi esclusivamente alle imprese che abbiano in forza lavoratori, sussistono ipotesi in cui l’INL è, comunque, tenuta ad esprimere l’eventuale rilascio dell’autorizzazione anche in assenza di personale dipendente.  

Nel caso di costituzione di una nuova azienda non avente, alla data di presentazione della domanda, lavoratori dipendenti, è possibile presentare l’istanza di rilascio dell’autorizzazione amministrativa indicando nel modello il numero di lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività.

Nel caso, invece, di imprese già in esercizio e con un impianto legittimamente installato e funzionante, sempreché in assenza di lavoratori dipendenti, laddove si intende procedere all’assunzione di personale – configurandosi, dunque, la fattispecie di cui all’art. 4, Statuto dei lavoratori – il datore di lavoro potrà presentare l’istanza di autorizzazione amministrativa producendo, contestualmente, un’attestazione della disattivazione dell’impianto fino a rilascio del provvedimento.

Sistemi di geolocalizzazione

Sempre più frequentemente le imprese utilizzano sistemi di geolocalizzazione su veicoli e dispositivi elettronici al fine di raccogliere ed elaborare dati, nonché verificare – a posteriori – la localizzazione di mezzi e, quindi, indirettamente, anche il tracciamento del lavoratore che li utilizza.

Sul punto, in conformità con il parere rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali, i dati raccolti e trattati dal datore di lavoro devono essere limitati e strettamente necessari al perseguimento delle finalità prestabilite ed attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, sicché un eventuale uso distorto renderà i medesimi dati non utilizzabili rispetto ad altri fini connessi al rapporto di lavoro.

NOTA BENE: L’INL, nella nota 14 aprile 2023, n. 2572 in commento, ha precisato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato allo “strumento” sicché non è necessario che il datore di lavoro, in sede di istanza, produca l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà istallato.

Sistemi di videosorveglianza e attività specifiche

Le tutele di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori trovano applicazione anche rispetto a specifiche attività che, sulla base di specifiche disposizioni normative, favoriscono o impongono l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

Rientrano in tale fattispecie:

  • le previsioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. Sblocca cantieri, secondo cui sono istituiti fondi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture scolastiche o le strutture socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità, anche a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno;
  • gli esercizi di scommesse, ai sensi dell’art. 88, T.U.L.P.S., secondo cui. per il rilascio della licenza. le sale devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso;
  • biblioteche statali, musei o archivi di Stato.

Per le suddette attività, ancorché sussistano particolari disposizioni normative, l’installazione di sistemi di sorveglianza o altri strumenti di controllo è subordinata alle tutele prescritte dall’art. 4, legge n. 300/1970.

Rider e altre collaborazioni etero-organizzate

Le procedure imposte dall’art. 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori, devono intendersi applicabili anche alle ulteriori tipologie di lavoro che presentano le medesime tutele del lavoro subordinato (art. 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Nel caso di specie, le collaborazioni coordinate e continuative che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative ed eseguite secondo modalità etero-organizzate dal committente, anche qualora organizzate mediante piattaforme digitali.

È esclusa l’applicazione delle predette tutele alle prestazioni rese dai volontari, quali soggetti che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo spontaneo e senza fine di lucro. Ciò, per l’appunto, non li riconduce ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo retribuito. Resta inteso che anche a tale categoria di soggetti si applica la disciplina inerente alla protezione dei dati personali prevista dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. lgs. n. 196/2003.

QUADRO NORMATIVO

Legge 20 maggio 1970, n. 300

INL – Circolare 19 febbraio 2018, n. 5

INL – Nota 14 aprile 2023, n. 2572

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