Via libera alla fruizione del contributo perequativo
Pubblicato il 09 dicembre 2021
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C’è tempo fino al 28 dicembre per la presentazione dell’istanza per accedere al contributo “perequativo”. Con la pubblicazione del provvedimento n.336230/E/2021, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio. Il contributo, lo si ricorda, è rivolto ai titolari di partita Iva attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario e che:
- hanno conseguito un ammontare di ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1 lett. a) e b del Tuir) o compensi (di cui all’articolo 54, comma 1 del Tuir) non superiore a 10 milioni di euro;
- hanno rilevato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 almeno pari al 30% rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. Con il provvedimento 227357/E/2021 l’Agenzia ha individuato gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio.
Per determinare l’importo del contributo occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. La differenza ottenuta deve, poi, essere “diminuita” degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle entrate. L’importo spettante del contributo perequativo è, quindi, determinato applicando una diversa percentuale all’importo così calcolato (differenza tra i risultati economici d’esercizio 2020 e 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto percepiti).
Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ove spettante, l’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro.
Per quanto concerne le modalità operative si osserva che i soggetti interessati sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia ovvero tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Tuttavia, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.
Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. Nel caso in cui il contribuente abbia percepito un contributo (in tutto o in parte) “non spettante” - anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia – lo stesso può sanare l’indebita percezione “restituendo spontaneamente” il contributo ed i relativi interessi nonché versando le sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’art.13 del DLgs.472/1997.
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