Bonus Giovani, donne svantaggiate, ZES unica e domestici verso l’operatività

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Bonus Giovani, donne svantaggiate, ZES unica e domestici verso l’operatività

È tempo di bilanci. Con l’approssimarsi della fine dell’anno è utile fare un check sulle agevolazioni contributive in vigore.

In questo contributo focalizzeremo l’attenzione sui principali incentivi contributivi in attesa di diventare pienamente operativi.

Bonus Giovani

Il Bonus Giovani del decreto Coesione (articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95) riconosce un esonero contributivo ai datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che assumono stabilmente giovani under 35 nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025.

Sono agevolate le assunzioni a tempo indeterminato di giovani con qualifica non dirigenziale e al primo impiego stabile, fatto salvo il caso in cui sia lo stesso sia stato occupato presso un altro datore di lavoro che ha fruito parzialmente dell’agevolazione.

Sono agevolate anche le trasformazioni del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Non sono agevolati i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’esonero dal versamento del 100% della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile spetta per un periodo massimo di 24 mesi.

Restano dovuti premi e contributi INAIL.

È previsto un massimale di agevolazione (per ciascun lavoratore) che varia in base all’ubicazione della sede/unità produttiva in cui si presta l’attività lavorativa ed è pari 650 euro mensili nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e 500 euro mensili nel resto del territorio nazionale.

L’esonero è compatibile solo con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).

L’operatività dell’incentivo transitorio è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE, all’adozione del decreto recante la disciplina di dettaglio e le istruzioni INPS.

 

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Bonus Donne svantaggiate

Il bonus Donne svantaggiate del decreto Coesione (articolo 23) spetta ai datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Sono agevolate le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi:

  • residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
  • che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un alto tasso di disparità occupazionale di genere (individuate, per il 2024, con DM 20 novembre 2023, n. 365).

Sono inoltre agevolate le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Il Bonus Donne svantaggiate del decreto Coesione riconosce l’esonero totale della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile (per ciascuna lavoratrice), per un periodo massimo di 24 mesi.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

Come per il Bonus Giovani, anche il Bonus Donne svantaggiate è compatibile esclusivamente con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).

La piena operatività dell’incentivo è subordinata all’emanazione del decreto attuativo e alle successive istruzioni INPS.

Bonus ZES unica

Il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno o ZES unica del decreto Coesione (articolo 24) spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che occupano fino a 10 dipendenti alla data di assunzione.

L’esonero della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile è totale, nel rispetto del massimale di agevolazione (per ciascun lavoratore) pari a 650 euro mensili ed è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.

Sono dovuti premi e contributi INAIL

Ad essere agevolate sono le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avvenute dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di personale con qualifica non dirigenziale, over 35 e disoccupati da almeno 24 mesi.

Il lavoratore deve essere impiegato presso una sede/unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

L'esonero è riconosciuto anche se si assumono soggetti già occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un altro datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del bonus ZES Unica.

Non sono agevolati i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

Come previsto per il Bonus Giovani e il Bonus Donne svantaggiate, il Bonus ZES unica è compatibile esclusivamente con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).

Per la piena operatività dell’incentivo si attendono la preventiva autorizzazione della Commissione UE, l’adozione del decreto attuativo e le istruzioni INPS.

Bonus domestici

In vigore, ma non operativo, anche l’esonero contributivo totale per le prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza rese in favore di persone anziane non autosufficienti, previsto dal decreto PNRR quater (articolo 29, commi da 15 a 18, decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56)

L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro domestico in possesso di un ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro, che assumono, con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato (o trasformano a tempo indeterminato un contratto di lavoro a termine), lavoratori con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, titolari di indennità di accompagnamento.

L’esonero è del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico.

L’agevolazione non spetta se tra lavoratore e datore di lavoro (o persona del suo nucleo familiare) sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di 6 mesi o per le assunzioni di parenti o affini, fatte salve specifiche eccezioni.

L’esonero sarà operativo dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 entro l termine finale del 31 dicembre 2025, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale.

Bonus Giovani, Donne svantaggiate, ZES unica e domestici: tabella riepilogativa

Ecco una tabella riepilogativa dei principali incentivi contributivi menzionati:

Incentivo

Destinatari

Condizioni di applicazione

Misura e durata

Massimale

Note operative

Bonus Giovani

Datori di lavoro privati (esclusi domestici).

Assunzioni a tempo indeterminato di under 35 (non dirigenti), primo impiego stabile, o trasformazioni contratti a tempo indeterminato (01/09/2024-31/12/2025).

100% contribuzione datoriale (esclusi premi INAIL).

 

24 mesi

650 €/mese (zone specifiche), 500 €/mese (altre zone).

Subordinato ad autorizzazione UE, decreto di dettaglio e istruzioni INPS.

Bonus Donne svantaggiate

Datori di lavoro privati (esclusi domestici).

Donne prive di impiego retribuito da ≥6 mesi (zone specifiche o settori con alta disparità di genere) o ≥24 mesi (ovunque).

100% contribuzione datoriale (esclusi premi INAIL).

24 mesi

650 €/mese

Richiede incremento occupazionale netto. Subordinato a decreto attuativo e istruzioni INPS.

Bonus ZES unica

Datori di lavoro privati (max 10 dipendenti, esclusi domestici).

Assunzioni di over 35, disoccupati da ≥24 mesi, con qualifica non dirigenziale, in regioni ZES unica (01/09/2024-31/12/2025).

100% contribuzione datoriale (esclusi premi INAIL).

 

24 mesi

650 €/mese

Subordinato ad autorizzazione UE, decreto attuativo e istruzioni INPS.

Bonus domestici

Datori di lavoro domestico con ISEE ≤6.000 €

Assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato per assistenza a over 80 con indennità di accompagnamento (non valido per parenti o rapporti cessati da <6 mesi).

100% complessivi contributi previdenziali e assicurativi.

24 mesi

3.000 €/anno (applicato trimestralmente).

Operativo dopo comunicazione INPS. Legato al Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.

 

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