Versamenti fiscali e contributivi rinviati al 31 luglio 2024 senza maggiorazioni. Chiarimenti

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Versamenti fiscali e contributivi rinviati al 31 luglio 2024 senza maggiorazioni. Chiarimenti

In vista dell’approssimarsi della scadenza dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da effettuare entro il 31 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato su proprio sito web una FAQ, con cui ha fornito alcuni importanti chiarimenti.

L’obiettivo della risposta pubblicata il 26 luglio 2024 è quello di fugare alcuni dubbi sorti in relazione all’applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 13/2024 (accertamento tributario e concordato biennale).

Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato

L'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 introduce delle disposizioni specifiche per il differimento dei termini per il versamento delle imposte.

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, devono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Imposta regionale sulle attività produttive e di Imposta sul valore aggiunto entro il 30 giugno 2024.

NOTA BENE: Tuttavia, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, tali soggetti possono effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. È, inoltre, possibile eseguire i versamenti entro il 30 agosto 2024 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, in base al decreto correttivo del 20 giugno 2024.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che adottano il regime forfetario e a quelli che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.

Il dubbio

Alla luce della suddetta disposizione è stato posto all’Amministrazione finanziaria il seguente quesito:

  • l’articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che prevede il differimento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione) dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, si applica anche ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti, nonché alla contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata?

Si richiede, inoltre, di chiarire l’ambito soggettivo di applicazione del comma 2 del citato articolo 37.

Contributi su reddito eccedente minimale e contribuzione dovuta alla gestione separata. Chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 26 luglio 2024, ha sciolto alcune incertezze inerenti i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.

In primo luogo, è stato specificato che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti, e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle stesse scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

La circolare INPS n. 72 del 14 giugno 2024, infatti, precisa che questi versamenti devono avvenire alle "scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi".

Pertanto, anche questi contributi rientrano nel differimento al 31 luglio 2024, senza maggiorazione.

Riguardo all’ambito soggettivo di applicazione della norma, si sono chiesti chiarimenti in merito al comma 2 del citato articolo 37.

Il comma 2 dell'articolo 37 estende il differimento anche a:

  • soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che presentano cause di esclusione dagli stessi;
  • soggetti che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014;
  • soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.

NOTA BENE: Ha specificato la FAQ agenziale che questa disposizione riguarda i soggetti menzionati nel comma 2, indipendentemente dall’applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale. Il riferimento al primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale serve solo a indicare l'ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti.

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