Verbali di constatazione: modello per adesione
Pubblicato il 03 maggio 2024
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Tra i vari atti emanati dal Governo in riferimento al disegno di revisione del fisco (legge n. 111/2023), il Decreto delegato sull'accertamento tributario e concordato preventivo – n. 13 del 22 febbraio 2024 - introduce nel Decreto legislativo n. 218/1997 l'art. 5 quater, rubricato “Adesione ai verbali di constatazione”, che ha efficacia dal 30 aprile 2024.
Dettagliando, al contribuente è ammesso aderire anche ai verbali di constatazione nelle due modalità:
a) senza condizioni;
b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
Operativamente, l’Agenzia delle Entrate nella news del 2 maggio 2024 informa di aver emesso il modello utile al fine di comunicare l’adesione al Pvc.
Si analizza nel post che segue il funzionamento della misura per l’adesione al processo verbale di constatazione.
Decreto accertamento: adesione al processo verbale di constatazione
Il decreto legislativo n. 13/2024, in materia di accertamento tributario e concordato preventivo, introduce nel decreto legislativo n. 218/1997, l'art. 5 quater, che consente al contribuente di scegliere di aderire alle risultanze del processo verbale di constatazione (Pvc) entro determinati termini.
SI tratta di un atto redatto dall'Agenzia delle Entrate a conclusione delle attività di verifica e che è composto:
- del fatto oggetto dell'attività di verifica;
- delle circostanze in cui opera l'azienda;
- degli atti di controllo formali e sostanziali compiuti;
- delle contestazioni e dei rilievi;
- delle sanzioni applicabili;
- del riepilogo delle violazioni e delle sanzioni riferite ai singoli tributi per ogni periodo d’imposta contestato.
NOTA BENE: L’adesione deve avere ad oggetto il contenuto integrale dell'atto.
Inoltre, sono individuate due modalità di adesione:
- senza condizioni,
- sottoposta alla condizione che vengano rimossi gli errori ritenuti dal contribuente manifesti.
Dando il consenso al Pvc, i termini per l'accertamento sono sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
E’ stato ritenuto che l’adesione condizionata riguardi i casi di rimozione di errori riconoscibili senza che sia necessario svolgere attività interpretativa; sarebbero, quindi, esclusi i casi di errori manifesti di diritto. Sul punto potrebbero giungere precisazioni.
Oggetto della definizione
A titolo informativo, le violazioni definibili possono riguardare:
- Irpef e Ires, con relative ritenute e addizionali;
- imposte sostitutive;
- Iva;
- contributi previdenziali;
- Irap;
- Ivie;
- Ivafe;
- imposta di registro;
- imposta ipotecaria/catastale;
- imposte su successioni e donazioni;
- imposta sulle assicurazioni;
- crediti di imposta.
Tempistiche per l’adesione
L'adesione al Pvc va eseguita da parte del contribuente entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale, effettuando apposita comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate indicato nel verbale e all'organo che ha redatto il verbale.
Nel caso di adesione al Pvc condizionata, l’ufficio accertatore ha 10 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per correggere agli errori segnalati inviando all’indirizzo del contribuente e alla Pec del competente ufficio dell’Agenzia, una ulteriore comunicazione.
Questa potrà contenere:
- i motivi dell’accoglimento e la correzione dell’errore manifesto
o
- il diniego ad accogliere la condizione necessaria a definire il verbale.
ADESIONE, TEMPI
Adesione senza condizioni |
Se l’adesione è avvenuta senza condizioni, l’Agenzia provvederà a notificare, entro i 60 giorni successivi, l’atto di definizione dell’accertamento parziale. |
Adesione condizionata |
Qualora la comunicazione di adesione sia condizionata alla rimozione di errori manifesti, la notifica dell’atto di definizione deve avvenire sempre entro 60 gironi che però decorrono dalla data in cui l’organo verificatore informa l’Agenzia di aver effettuato l’aggiornamento del verbale.
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Comunicazione di adesione: come va eseguita
La comunicazione può avvenire via Pec oppure direttamente all’Ufficio ovvero per posta tramite raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento).
ATTENZIONE: Nel caso in cui il Pvc si riferisca a più annualità d’imposta o a più imposte, con relativa competenza di diversi uffici delle Entrate, la comunicazione dovrà essere effettuata a tutti gli uffici interessati.
La comunicazione deve contenere:
- la data di consegna del processo verbale di constatazione;
- gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione;
- i dati e i recapiti del soggetto verificato;
- tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel Pvc;
- in caso di opzione per l’adesione condizionata, l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti di cui si chiede la rimozione;
- la sottoscrizione della comunicazione.
Adesione al Pvc: sanzioni ridotte
Ai sensi del comma 6, articolo 5-quater, decreto legislativo n. 218/1997, è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni applicabili in sede di accertamento con adesione: quindi, si applicano nella misura di un sesto del minimo.
Versamento
Dopo aver ricevuto l’atto di definizione, il contribuente è tenuto a versare quanto dovuto trascorsi 20 giorni dalla definizione.
Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione,
- spalmandolo in 8 rate trimestrali (o 16 rate trimestrali per gli importi oltre 50.000 euro), utilizzando i dati presenti nel fac-simile del modello F24 o F23 allegato all’atto.
NOTA BENE: Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al saggio legale; in caso di mancato pagamento, l’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Modello per adesione al Pvc
In data 2 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il modello per comunicare la volontà di aderire ai Pvc.
Nel modulo vanno indicati:
- le generalità del contribuente,
- la data di consegna del verbale,
- i periodi di imposta interessati;
- l’adesione senza condizioni o condizionata;
- il modo di versamento degli importi (in unica soluzione o a rate);
- la firma del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito dedicata all’istituto, specifica che:
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