Vendite a distanza di beni. Aggiornata la direttiva europea
Pubblicato il 03 dicembre 2019
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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 2 dicembre 2019 la Direttiva 2019/1995, che modifica la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.
La direttiva del 21 novembre 2019 entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale.
Vendite a distanza tramite piattaforme digitali. Nuove regole Iva
In particolare, con le nuove norme si vogliono introdurre delle semplificazioni negli obblighi previsti in capo alle piattaforme online, a partire dal 2021, quando facilitano vendite a distanza di beni nel territorio dell’Ue.
Le nuove norme integrano quelle previste dalla Direttiva 2017/2455/Ue in tema di commercio elettronico.
Si ricorda che tale direttiva ha introdotto delle rilevanti novità, con decorrenza 1° gennaio 2019, circa l’applicazione del MOSS per i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione. Inoltre la stessa ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, l’estensione del regime MOSS alle vendite a distanza di beni, oltre che l’introduzione di disposizioni speciali per le cessioni effettuate tramite un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.
Nello specifico, ha introdotto il nuovo art. 14-bis nella Direttiva 2006/112/Ce, cosicché, se un soggetto passivo “facilita”, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, ovvero le cessioni di beni effettuate nel territorio comunitario da un soggetto non stabilito nella Ue nei confronti di un privato, si considera che questi abbia ricevuto e ceduto detti beni.
Con tale norma, quindi, un’operazione solitamente considerata unica, viene scissa in due distinte operazioni ai fini Iva: una prima operazione effettuata dal fornitore dei beni nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma elettronica e una seconda operazione, che è effettuata dal gestore della piattaforma nei confronti del privato, destinatario dei beni.
La nuova direttiva europea interviene su questo punto proprio per determinare correttamente il luogo di effettuazione dell’operazione ai fini dell’imposta, stabilendo che la partenza della spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata dal soggetto che gestisce la piattaforma.
A ciò aggiunge che sia la cessione nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma, sia quella effettuata da quest’ultima verso il privato si considerano realizzate nel momento in cui il pagamento è stato accettato. Solo da tale momento, l’Iva infatti diviene esigibile.
La nuova Direttiva 2019/1995/Ue ha poi introdotto l’articolo 136-bis alla Direttiva 2006/112/Ce, al fine di evitare il rischio che, nell’ambito della cessione di beni effettuata nella Ue tra il fornitore non stabilito e la piattaforma elettronica, il primo non versi l’Iva addebitata a quest’ultima.
Si ricorda che queste nuove disposizioni troveranno applicazione dal 1° gennaio 2021 e che, nel frattempo, gli Stati membri devono attivarsi per il loro recepimento, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020.
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