Marketplace, prima comunicazione dei dati commerciali dei fornitori
Pubblicato il 24 ottobre 2019
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Sta per scadere il termine entro il quale i gestori delle piattaforme digitali per le vendite a distanza devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati commerciali dei fornitori.
La prima comunicazione, in via telematica all’Amministrazione finanziaria, dei dati relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020, deve essere effettuata, infatti, entro il 31 ottobre 2019.
L’adempimento è stato introdotto dall’articolo 13, comma 1, del cosiddetto Decreto crescita (Dl n. 34/2019), ed è entrato subito a regime: la scadenza di fine ottobre è, quindi, la prima.
La norma prevede che l’invio dei dati avvenga entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore del Dl n. 34/2019 (30 aprile 2019) ma, in sede di prima applicazione, la scadenza da rispettare è stata fissata al 1° ottobre 2019.
Entro questa data, si dovranno trasmettere anche i dati riferibili al periodo compreso tra il 13 febbraio e il 30 aprile 2019.
Marketplace, soggetti obbligati
Sono tenuti all’adempimento tutti coloro che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica – vale a dire un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi – la vendita a distanza di beni, importati e non, nel perimetro dell’Unione europea.
I dati da trasmettere trimestralmente, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, sono quelli relativi ai fornitori di beni che abbiano realizzato, grazie alla loro intermediazione, almeno una vendita nel periodo di riferimento.
I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati, si possono identificare direttamente o tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.
Le informazioni da trasmettere per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, sono:
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la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale se esistente e l’indirizzo di posta elettronica;
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il numero delle vendite realizzate in Italia;
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a scelta del soggetto passivo, per queste ultime, l’ammontare complessivo del prezzo di vendita o il prezzo medio di vendita.
Le informazioni trasmesse tramite i canali telematici dell’Agenzia sono utilizzate per controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di tali beni, nel rispetto dei diritti di riservatezza del contribuente.
L’adempimento può essere effettuato direttamente o tramite intermediari utilizzando i servizi Entratel o Fisconline e i software di controllo disponibili sul sito dell’Agenzia.
- edotto.com – Edicola del 2 agosto 2019 - Vendite di beni online, termini e regole per la trasmissione dei dati al Fisco – Moscioni
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