Vaccini anti Covid, esenzione Iva per i servizi strettamente connessi
Pubblicato il 10 agosto 2021
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L’Agenzia delle Entrate, con due documenti di prassi del 9 agosto 2021 - la risposta ad interpello n. 541 ed il principio di diritto n. 12/2021 - chiarisce alcuni aspetti inerenti le cessioni di vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse alla vaccinazione, alla luce di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2021.
Legge di bilancio 2021, regime di favore temporaneo per i vaccini
La Legge n. 178/2020, all’articolo 1, comma 453, deroga temporaneamente al regime ordinario Iva fino al 31 dicembre 2022, prevedendo un regime di favore per le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.
La norma riconduce tra le operazioni esenti le prestazioni di servizi "strettamente connesse" alla cessione di vaccini contro il Covid-19 e, allo stesso tempo, consente di fare salvo il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti con conseguente neutralità delle prestazioni rese rispetto al pro-rata.
Lo scopo della deroga è quello di accelerare le vaccinazioni, a prezzi contenuti, con facilità di accesso e velocizzazione delle procedure, in base a quello che è l’obiettivo comune fissato dall’Unione europea di vaccinare il maggior numero possibile di persone in tempi brevi.
A tal fine, è stata adottata la direttiva Ue del 7 dicembre 2020 (Direttiva 2020/2020) che, modificando la Direttiva Iva, ha consentito agli Stati membri di adottare misure quali “l’aliquota ridotta o l’aliquota zero per la fornitura di vaccini contro la Covid-19 e per i servizi strettamente connessi a tali vaccini”.
Risposta 541/2021, esenti le attività di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione
Con la risposta ad interpello n. 541/2021, l’Agenzia scioglie il dubbio sollevato da una cooperativa sociale, che chiedeva se potesse essere assoggettato ad aliquota “zero” il servizio di supporto amministrativo reso a favore di una Unità locale socio sanitaria.
Nello specifico, tale servizio comprende le attività di accettazione, di registrazione dati su apposito gestionale, di stampa etichette e di rilascio certificati vaccinali.
L’Agenzia delle Entrate nel rispondere, oltre alla già citata norma della Legge di bilancio 2021, richiama anche la risposta ad interpello n. 354 del 18 maggio 2021 e offre una interpretazione ampia della locuzione “attività connessa” ai vaccini.
Infatti, nel precedente interpello, era già stato precisato che rientrano tra le prestazioni di servizi strettamente connesse, senza Iva, (previste dal comma 452, articolo 1, legge di bilancio 2021) anche quelle “aventi ad oggetto l'effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l'ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l'intervento di un operatore socio-sanitario”.
Con la circolare n. 26/2020, invece, è stato chiarito che a proposito delle cessioni gratuite aventi ad oggetto i beni indicati nell'articolo 124 del Dl Rilancio, “la norma temporanea di maggior favore, che prevede l'esenzione senza pregiudizio del diritto alla detrazione, prevale sull'esenzione ordinaria, che determina, invece, un pro-rata di detraibilità”.
Alla luce del suddetto quadro normativo, l’Agenzia, adottando un’interpretazione logico-sistematica, ritiene che anche i suddetti servizi di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione, svolti dall'istante a favore della Ulss, indispensabili per la realizzazione della campagna vaccinale, debbano qualificarsi strettamente connessi alla cessione dei vaccini e fruiscano, quindi, del regime temporaneo di esenzione con diritto a detrazione.
Principio di diritto n. 12/2021, Regime IVA applicabile ai "servizi di rilascio e gestione della piattaforma vaccini"
Con il principio di diritto n. 12/2021, si analizzano invece le prestazioni di servizi relative al rilascio e alla gestione della piattaforma nazionale vaccinale.
Per le stesse motivazioni richiamate nella risposta ad interpello n. 541/2021, con riferimento alle "prestazioni di servizi strettamente connesse", l’Amministrazione finanziaria ritiene che anche le prestazioni di servizi relative al rilascio e alla gestione della piattaforma nazionale vaccini erogate sulla base della Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario siano da considerarsi come "strettamente connesse" ai vaccini, in quanto servizi funzionali e necessari per consentire l'accesso alle forniture di tali vaccini a tutti i cittadini il più rapidamente possibile e, pertanto, "indispensabili" al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto a livello comunitario, di accelerare la diffusione degli stessi contro le infezioni da COVID-19.
Conclusioni
Ne deriva che il trattamento di favore introdotto, in via temporanea, per vaccini e tamponi anti-Covid19 si applica anche alle attività amministrative di supporto alle vaccinazioni, come per esempio: l'accettazione, la registrazione dei dati, il rilascio dei certificati, nonché al rilascio e gestione della piattaforma vaccinale, trattandosi di prestazioni di servizi strettamente connesse alle cessioni dei vaccini.
Le suddette prestazioni, pertanto, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall'Iva con diritto alla detrazione del tributo “a monte”.
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