Dispositivi anti-Covid, aliquota IVA agevolata. Chiarimenti

Pubblicato il



Dispositivi anti-Covid, aliquota IVA agevolata. Chiarimenti

Il Decreto Rilancio ha previsto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, l’articolo 124 del Dl n. 34/2020, prevede un regime di esenzione con diritto a detrazione, temporaneamente accordato a tutti quei dispositivi ritenuti necessari per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Nello specifico, il suddetto articolo ha apportato una modifica alla tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto Iva (Dpr 633/72), prevedendo l’indicazione puntuale di tutti i beni che devono considerarsi agevolati (nuova voce 1-ter.1).

Ai fini del contenimento dell’epidemia in atto, infatti, le cessioni di tutti i beni indicati nella nuova voce, sono così tassati:

  • se attuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta (c.d. cessioni ad “aliquota zero”);

  • se attuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono effettuate con applicazione dell’aliquota IVA del 5%.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26 del 15 ottobre 2020, fornisce numerosi chiarimenti in merito alla suddetta disciplina agevolativa, rispondendo anche ai numerosi dubbi degli operatori del settore e delle associazioni di categoria.

Cessione beni anti-Covid. Ambito applicativo

Il primo chiarimento reso è che per beneficiare dell’agevolazione fiscale, tutte le cessioni dei beni dell’elenco (che deve considerarsi tassativo), devono avere una finalità sanitaria. Cosa che secondo l’Agenzia, vista la natura dei beni elencati è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi.

Non può tuttavia escludersi che alcuni dei suddetti beni possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario, come nel caso delle soluzioni idroalcoliche, che possono avere un fine cosmetico e, quindi, non usufruire del regime di favore. La finalità della cessione è in genere desumibile dall’acquirente e dal suo settore di attività.

Rientrano nel regime di favore oltre alle importazioni dei beni ricompresi nell'elenco, anche gli acquisti intra-Ue dei beni di cui al comma 1 dell’articolo 124, riservando così a tali operazioni lo stesso trattamento di favore.

L’ambito soggettivo delle misure di favore presenta quindi un orizzonte ampio, essendo applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché a qualunque stadio di commercializzazione.

In merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124 valgono considerazioni analoghe, fermo restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni indicati nell’elenco del comma 1 dell’articolo 124, ovvero, tutti i beni ritenuti necessari per contrastare il diffondersi del Covid-19 e delle pandemie in genere, per la cura delle persone affette da questi virus e per la protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario. Appurato ciò è possibile applicare il trattamento IVA agevolato alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 16, comma 3, del Decreto IVA.

Cessione beni anti-Covid. Altri chiarimenti

Alcuni importanti chiarimenti sono stati resi dall’Amministrazione finanziaria in riposta ai quesiti più ricorrenti pervenuti sull’argomento.

Nella circolare n. 26/E/2020 si specifica pertanto che:

  • nella definizione di termometri rientrano tutte le tipologie destinate alla misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner;

  • nella definizione di “detergenti disinfettanti per mani” rientrano i detergenti, gli igienizzanti per le mani che hanno “potere disinfettante”, mentre ne sono esclusi quelli che si limitano alla rimozione dello sporco;

  • nella definizione di “mascherine” sono ricomprese le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3, a prescindere dall’uso ospedaliero delle stesse. Pertanto, beneficiano dell’aliquota IVA “zero” sino a fine anno e del 5% dal 1° gennaio 2021, le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 (comprese quelle riutilizzabili con la possibilità di sostituzione del filtro), così come pure le mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore della Sanità e dall’INAIL;

  • ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate (quali ad esempio le mascherine in tessuto prodotte per uso igienico non sanitario) e prodotta senza il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norme comunitarie (i.e. UNI EN 14683:2019 e UNI EN 149:2009), non possono beneficiare del trattamento IVA agevolato;

  • sono agevolabili ai sensi dell’articolo 124 le mascherine c.d. ricaricabili intendendo per tali quelle riutilizzabili perché dotate di filtro intercambiabile, venduto anche separatamente;

  • fra i presidi agevolabili rientrano i dispenser a muro per disinfettanti e anche il dispenser a “piantana” che presenti elementi di ancoraggio, ad esempio, al terreno o a muro, mentre ne sono esclusi quelli mobili come le semplici colonnine di cartone per poggiare il flacone;

  • rientrano nella definizione di “soluzione idroalcolica in litri” e dunque sono agevolate fiscalmente tutte le confezioni il cui contenuto fa riferimento al litro come unità di misura. Pertanto sono comprese nell’agevolazione non solo le confezioni maggiori o uguali a un litro, ma anche quelle di minore dimensione, se la loro cessione avviene per finalità sanitarie;

  • aliquota IVA agevolata, infine, anche per tutti gli strumenti per la diagnostica per Covid-19, compresi i saturimetri e i test sierologici.

Allegati Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito