Dispositivi anti-Covid, aliquota IVA agevolata. Chiarimenti
Pubblicato il 16 ottobre 2020
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Il Decreto Rilancio ha previsto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, l’articolo 124 del Dl n. 34/2020, prevede un regime di “esenzione con diritto a detrazione”, temporaneamente accordato a tutti quei dispositivi ritenuti necessari per contrastare la diffusione del Coronavirus.
Nello specifico, il suddetto articolo ha apportato una modifica alla tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto Iva (Dpr 633/72), prevedendo l’indicazione puntuale di tutti i beni che devono considerarsi agevolati (nuova voce 1-ter.1).
Ai fini del contenimento dell’epidemia in atto, infatti, le cessioni di tutti i beni indicati nella nuova voce, sono così tassati:
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se attuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta (c.d. cessioni ad “aliquota zero”);
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se attuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono effettuate con applicazione dell’aliquota IVA del 5%.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26 del 15 ottobre 2020, fornisce numerosi chiarimenti in merito alla suddetta disciplina agevolativa, rispondendo anche ai numerosi dubbi degli operatori del settore e delle associazioni di categoria.
Cessione beni anti-Covid. Ambito applicativo
Il primo chiarimento reso è che per beneficiare dell’agevolazione fiscale, tutte le cessioni dei beni dell’elenco (che deve considerarsi tassativo), devono avere una finalità sanitaria. Cosa che secondo l’Agenzia, vista la natura dei beni elencati è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi.
Non può tuttavia escludersi che alcuni dei suddetti beni possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario, come nel caso delle soluzioni idroalcoliche, che possono avere un fine cosmetico e, quindi, non usufruire del regime di favore. La finalità della cessione è in genere desumibile dall’acquirente e dal suo settore di attività.
Rientrano nel regime di favore oltre alle importazioni dei beni ricompresi nell'elenco, anche gli acquisti intra-Ue dei beni di cui al comma 1 dell’articolo 124, riservando così a tali operazioni lo stesso trattamento di favore.
L’ambito soggettivo delle misure di favore presenta quindi un orizzonte ampio, essendo applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché a qualunque stadio di commercializzazione.
In merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124 valgono considerazioni analoghe, fermo restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni indicati nell’elenco del comma 1 dell’articolo 124, ovvero, tutti i beni ritenuti necessari per contrastare il diffondersi del Covid-19 e delle pandemie in genere, per la cura delle persone affette da questi virus e per la protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario. Appurato ciò è possibile applicare il trattamento IVA agevolato alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 16, comma 3, del Decreto IVA.
Cessione beni anti-Covid. Altri chiarimenti
Alcuni importanti chiarimenti sono stati resi dall’Amministrazione finanziaria in riposta ai quesiti più ricorrenti pervenuti sull’argomento.
Nella circolare n. 26/E/2020 si specifica pertanto che:
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nella definizione di termometri rientrano tutte le tipologie destinate alla misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner;
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nella definizione di “detergenti disinfettanti per mani” rientrano i detergenti, gli igienizzanti per le mani che hanno “potere disinfettante”, mentre ne sono esclusi quelli che si limitano alla rimozione dello sporco;
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nella definizione di “mascherine” sono ricomprese le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3, a prescindere dall’uso ospedaliero delle stesse. Pertanto, beneficiano dell’aliquota IVA “zero” sino a fine anno e del 5% dal 1° gennaio 2021, le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 (comprese quelle riutilizzabili con la possibilità di sostituzione del filtro), così come pure le mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore della Sanità e dall’INAIL;
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ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate (quali ad esempio le mascherine in tessuto prodotte per uso igienico non sanitario) e prodotta senza il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norme comunitarie (i.e. UNI EN 14683:2019 e UNI EN 149:2009), non possono beneficiare del trattamento IVA agevolato;
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sono agevolabili ai sensi dell’articolo 124 le mascherine c.d. ricaricabili intendendo per tali quelle riutilizzabili perché dotate di filtro intercambiabile, venduto anche separatamente;
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fra i presidi agevolabili rientrano i dispenser a muro per disinfettanti e anche il dispenser a “piantana” che presenti elementi di ancoraggio, ad esempio, al terreno o a muro, mentre ne sono esclusi quelli mobili come le semplici colonnine di cartone per poggiare il flacone;
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rientrano nella definizione di “soluzione idroalcolica in litri” e dunque sono agevolate fiscalmente tutte le confezioni il cui contenuto fa riferimento al litro come unità di misura. Pertanto sono comprese nell’agevolazione non solo le confezioni maggiori o uguali a un litro, ma anche quelle di minore dimensione, se la loro cessione avviene per finalità sanitarie;
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aliquota IVA agevolata, infine, anche per tutti gli strumenti per la diagnostica per Covid-19, compresi i saturimetri e i test sierologici.
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