Unioni civili, atti di separazione in via giudiziale senza tasse

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Unioni civili, atti di separazione in via giudiziale senza tasse

Agli atti di trasferimento di un’abitazione conseguente a un provvedimento giudiziale di scioglimento dell’unione civile si applica l’esenzione da ogni tipo di tassazione disposta dall’articolo 19 della Legge n. 74/1987 per gli atti relativi alla separazione coniugale e al divorzio.

Il chiarimento è stato reso con la risposta ad interpello n. 573 del 24 novembre 2022.

L'istante è un notaio che ricevere un atto di trasferimento di diritti immobiliari tra soggetti uniti civilmente che sciolgono il vincolo con procedura giudiziale, il quale chiede all’Amministrazione finanziaria se sia applicabile al caso in esame l'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui: ''Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Esentasse lo scioglimento dell’unione civile

Nella risposta n. 573/2022, l’Agenzia ricorda come la suddetta norma sia stata oggetto di vaglio costituzionale in più di una circostanza, al fine di garantire l’esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale dei coniugi, oltre che di promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, richiama la circolare n. 27/2012 con la quale è stato specificato che la suddetta esenzione si riferisce a tutti gli atti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ’’relativi’’ al procedimento di separazione o di divorzio, con ciò comprendendo nell’ambito dell’agevolazione non solo i trasferimenti intra-coniugali, ma anche quelli che coinvolgano i figli nati dalla coppia in crisi.

Con la risoluzione n. 65/E del 2015, inoltre, l’esenzione è stata dichiarata applicabile anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di «negoziazione assistita».

Le unioni civili sono disciplinate dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 che istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso, che vengono sostanzialmente equiparate alle coppie di coniugi, sia per quanto riguarda le disposizioni in tema di matrimonio che per quelle sullo scioglimento.

Si legge nella risposta in oggeto, infatti, che trovano applicazione anche allo scioglimento dell'unione civile le richiamate disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio (legge n. 898 del 1970) e la cd. ''negoziazione assistita'' (decreto legge n. 132 del 2014).

Di conseguenza, anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale si può applicare l'articolo 19 della Legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a ''tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio''.

Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l'unione civile, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

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