Uniemens luglio 2024, cosa cambia per il Fondo delle attività professionali
Pubblicato il 25 luglio 2024
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Con il decreto interministeriale 21 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024, sono state modificate le regole di accesso e di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Il nuovo provvedimento, già oggetto del messaggio INPS 19 luglio 2024, n. 2651, è stato emanato in recepimento dell’accordo sottoscritto tra le parti sociali del comparto degli studi professionali lo scorso 27 dicembre 2022, ed opera secondo le previsioni degli artt. 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nell’ottica di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti le tutele garantite dal predetto testo legislativo sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Le nuove disposizioni, che riconducono al Fondo in argomento tutte le attività professionali con dipendenti, eliminando la residuale adesione al Fondo di Integrazione Salariale per gli studi fino a tre lavoratori subordinati, sono applicabili già dal mese di competenza luglio 2024.
Fondo di solidarietà per le attività professionali: ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 26 e seguenti, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è stato istituito presso l’INPS con decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125 ed ha lo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti dell’omonimo comparto una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, per i casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali contemplate dagli artt. 11 e 21 del Testo Unico sugli ammortizzatori sociali.
NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è possibile ricorrere all’integrazione salariale ordinaria per le ipotesi di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti (ivi incluse le intemperie stagionali), nonché per le ipotesi di situazioni temporanee di mercato. A mente dell’art. 21, del medesimo testo legislativo, invece, è possibile accedere alle integrazioni salariali straordinarie per i casi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà
A differenza di quanto originariamente previsto, secondo cui l’obbligo di finanziamento del fondo in trattazione da parte dei datori di lavoro sussisteva solo se, nel semestre precedente, erano occupati mediamente più di 3 dipendenti, il nuovo decreto interministeriale 21 maggio 2024 introduce una nuova soglia universale di “almeno un dipendente”.
A tal fine, come specificato dall’art. 2, comma 2, dovranno essere computati anche gli apprendisti, i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
Prestazioni del Fondo di solidarietà per le attività professionali
Con esclusione dei lavoratori con qualifica di dirigenti, il Fondo provvede all’erogazione dell’assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori che abbiano accusato una riduzione dell’orario di lavoro ovvero una sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali descritte al paragrafo precedente ed inerenti ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Fermo restando che l’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari alla prestazione riconosciuta dall’INPS a mente dell’art. 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il relativo massimale, le prestazioni sono riconosciute, nei limiti delle risorse disponibili:
- nelle ipotesi di riduzioni o sospensione temporanee dell’attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 15 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile;
- nelle ipotesi di riduzioni o sospensione temporanee dell’attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e per le casuali straordinarie secondo i limiti massimi di cui all’art. 22, del medesimo decreto legislativo.
Le prestazioni, in ogni caso, non potranno superare per ciascuna unità produttiva, i 24 mesi in un quinquennio mobile.
ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 22, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
- per le causali di riorganizzazione aziendale (art. 21, c.1, lett. a)), il trattamento di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile;
- per le causali di crisi aziendale (art. 21, c. 1, lett. b)), il trattamento di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi. Una nuova autorizzazione non può, altresì, essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello precedentemente autorizzato;
- per le causali di contratto di solidarietà (art. 21, c. 1, lett. c)), il trattamento di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile. Si rammenta che in tale ipotesi i primi 24 mesi vanno computati alla metà (equivalgono a 12 mesi), sicché è potenzialmente raggiungibile il periodo massimo di 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
Combinazione dei trattamenti di integrazione salariale |
|||||
Periodo |
Assegno causali ordinario |
Assegno causali straordinarie |
Solidarietà |
Utili al computo |
Totale trattamento |
Quinquennio mobile |
- |
- |
24 mesi (contano 12 mesi) + 12 mesi |
24 mesi |
36 mesi |
Quinquennio mobile |
6 mesi |
6 mesi |
24 mesi (contano 12) |
24 mesi |
36 mesi |
I destinatari delle prestazioni del Fondo sono tutti i lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Durante il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà impegnarsi ad effettuare un percorso di riqualificazione.
Contribuzione INPS e flussi uniemens
Le nuove disposizioni, come anticipato, entrano in vigore dal 9 luglio 2024 e, conseguentemente, impattano sui prossimi flussi Uniemens del mese di competenza luglio 2024.
Dalla sopradetta mensilità anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre precedente sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) ed al conseguente obbligo contributivo.
Al riguardo, l’Istituto previdenziale, come precisato nel messaggio 19 luglio 2024, n. 2651, procederà a rimuovere centralmente il codice di autorizzazione “0J”.
Per individuare correttamente i datori di lavoro obbligati sarà necessario rintracciare le matricole previdenziali caratterizzate dal codice di autorizzazione “0S”.
I predetti datori di lavoro saranno, pertanto, obbligati a versare al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali le nuove aliquote contemplate dall’art. 6 del decreto interministeriale in argomento e pari allo:
- 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente, nel semestre precedente, fino a 5 dipendenti;
- 0,80% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente, nel semestre precedente, più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
- 1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente, nel semestre precedente, più di 15 dipendenti.
Il contributo addizionale, invece, posto a carico del datore di lavoro che fruisca dell’assegno di integrazione salariale sarà pari al 4% delle retribuzioni perse.
ATTENZIONE: A decorrere dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro che, nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, beneficeranno di una riduzione del contributo ordinario del 40%.
Si evidenzia, infine, che i datori di lavoro soggetti al Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno richiedere all’INPS l’attribuzione dei seguenti codici di autorizzazione:
- “6G” per i datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti;
- “2C” per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti.
NOTA BENE: Prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 21 maggio 2024 il contributo al Fondo era determinato nella misura dello 0,45% per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e nella misura dello 0,65% per quelli con più di 15 dipendenti. I datori di lavoro fino a 3 dipendenti, invece, erano obbligati al finanziamento del FIS con aliquota pari al 0,50%.
L’Istituto previdenziale si riserva di fornire ulteriori istruzioni specifiche sulle novità del decreto interministeriale 21 maggio 2024 con successiva circolare esplicativa.
Fondo di solidarietà per le attività professionali: infografica
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