Un'accortezza, non pubblicità. La bandiera esposta non paga l'imposta

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Con la sentenza n. 108/46/2009, la Ctp Milano è intervenuta nel merito di un ricorso contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una cooperativa che aveva esposto una bandiera con impresso il logo della ditta a indicazione della presenza di un cantiere edile aperto. La Commissione ha annullato l’avviso di accertamento riferito al 2007, spiegando che in tal caso l’imposta sulla pubblicità non è dovuta. La bandiera aveva lo scopo di aiutare i fornitori per la consegna dei materiali e, dunque, era un’accortezza utile alla sicurezza della circolazione anche a livello di sede stradale. Inoltre, non rivestiva una funzione pubblicitaria che giustificasse l’applicazione del tributo in virtù del Dlgs 507/93, che all’articolo 5 recita: “Presupposto dell'imposta 1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile é soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto. 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”.

Gioia Lupoi 

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