Conguaglio fiscale di fine anno: quali adempimenti per il sostituto d'imposta?

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Conguaglio fiscale di fine anno: quali adempimenti per il sostituto d'imposta?

Entro il 28 febbraio 2024 i sostituti d’imposta devono effettuare le operazioni finanziarie derivanti dal conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai percipienti nell’anno d’imposta 2023 e l’effettiva imposta dovuta sull’ammontare degli emolumenti stessi.

Cos’è il conguaglio di fine anno

Il conguaglio di fine anno consiste in un’operazione matematica che evidenzia la differenza tra l’imposta netta dovuta sui redditi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta dal sostituito e quanto già trattenuto nel corso del rapporto di lavoro nei vari periodi di paga. Il risultato potrà essere a debito o a credito del contribuente a seconda rispettivamente che le somme trattenute mensilmente siano state inferiori o superiori.

Risultato dell’operazione

Conguaglio a debito

Conguaglio a credito

La ritenuta IRPEF trattenuta durante l'anno è inferiore a quella effettivamente dovuta. Pertanto, il sostituto d’imposta trattiene e versa l’ulteriore debito d’imposta del lavoratore.

Il totale delle ritenute operate durante l’anno è superiore all’imposta netta effettivamente dovuta. In tal caso, si determina un credito a favore del lavoratore. Il sostituto d’imposta provvede al rimborso dell’imposta trattenuta in eccedenza.

Cosa è ricompreso nel conguaglio di fine anno

Nelle operazioni di conguaglio fiscale sono ricomprese tutte le somme e i valori erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 12 gennaio 2024 (c.d. principio di cassa allargato).

Il sostituto d’imposta potrà (qualora sia venuto a conoscenza da parte del sostituito ovvero nelle ipotesi di operazioni societarie) effettuare il conguaglio fiscale di fine anno anche con riferimento a redditi eventualmente erogati da altri soggetti.

Regime di esenzione

Sono esclusi dalla base imponibile i seguenti importi:

  • fringe benefit nel limite di 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Rientrano in tale ambito anche gli interessi su prestiti e mutui a tassi agevolati, regalie, fabbricati concessi ad uso abitativo, altri beni ad uso promiscuo;
  • buoni benzina nel limite massimo di 200 euro;
  • beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale nel limite di 3.000 euro esclusivamente per i lavoratori con figli a carico;
  • rimborsi per spese di trasferta;
  • indennità di mensa;
  • rimborsi delle spese per abbonamenti a trasporto pubblico locale in conformità di contratto, di accordo o di regolamento aziendale.

Trattamento integrativo

Il trattamento integrativo è riconosciuto ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati nel caso in cui il reddito complessivo annuale non sia superiore a 15.000 euro.

Potrà essere riconosciuto anche ai percettori dei redditi in trattazione superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle detrazioni d’imposta e l’imposta lorda o comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Cosa succede in caso di non spettanza del trattamento integrativo?

Ebbene, in questo caso, dopo aver effettuato le operazioni di conguaglio, il datore di lavoro deve procedere al recupero del relativo importo che, ove sia di importo superiore a 60 euro, dovrà essere effettuato in otto rate di pari importo a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

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