Turismo e terme: esonero contributivo per assunzioni a termine e stagionali

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Turismo e terme: esonero contributivo per assunzioni a termine e stagionali

Torna l'esonero contributivo totale per le assunzioni "a tempo" nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, settori particolarmente colpiti dalla crisi causata dalla pandemia Covid-19 e dalle misure restrittive adottate dal Governo per farvi fronte.

Il decreto Sostegni ter, approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ridà vita ad una agevolazione contributiva prevista nel 2020 dal decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), in particolare, dall'articolo 7 del decreto legge.

Cosa prevede il decreto Sostegni ter? Vediamo di fare il punto, in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni e delle successive istruzioni INPS.

Esonero contributivo 2022 per turismo e terme: le novità del Sostegni ter

Il decreto Sostegni ter estende al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 lo sgravio contributivo totale per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L'esonero 2022 spetta per la durata dei contratti di lavoro (a termine e stagionali) stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, secondo le modalità dettate dall'articolo 7 del decreto Agosto.

In caso di conversione dei predetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applicano invece le regole di cui all’articolo 6, comma 3, dello stesso decreto 2020.

L'esonero è riconosciuto nel limite 40 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale Turismo, incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022.

Esonero contributivo 2022 per turismo e terme: quanto spetta

In base a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto Agosto (e chiarito dall'INPS con la circolare n. 133 del 2020 con riferimento allo sgravio 2020) l'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.

L'importo è riparametrato e applicato su base mensile:

  • per la durata del rapporto e fino ad un massimo di 3 mensilità per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale;
  • fino ad un massimo di 6 mensilità a partire dalla data trasformazione a tempo indeterminato del contratto, in caso di stabilizzazione del rapporto.

Con riguardo allo sgravio 2020, l'INPS ha chiarito che se è stato già riconosciuto l’esonero per le assunzioni a termine, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori 6 mesi a partire dalla data di conversione.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12). Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata su base giornaliera ed è pari a 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Esonero contributivo 2022 per turismo e terme: a chi spetta

L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

Per la loro individuazione si attende, a seguito dell'ufficializzazione del decreto Sostegni ter, la pubblicazione delle istruzioni INPS con i codici ATECO delle attività e dei datori di lavoro beneficiari dell'esonero per il 2022.

Esonero contributivo 2022 per turismo e terme: requisiti

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto:

  • dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 che comporta la regolarità contributiva (Durc), l'assenza di violazioni delle norme fondamenti a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli altri obblighi di legge nonchè il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • dei princìpi generali di fruizione degli incentivi previsti dall’art. 31, D.lgs. n. 150/2015.

Esonero contributivo 2022 per turismo e terme: autorizzazione UE

Lo sgravio contributivo, in quanto applicabile ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali e quindi qualificabile come misura selettiva, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea ed ha natura di aiuto di Stato.

Pertanto, per la sua operatività, occorrerà attendere il via libera UE.

Esonero contributivo 2022 per turismo e terme: modalità di fruizione

Per la fruizione del beneficio contributivo, il datore di lavoro interessato dovrà inoltrare all’INPS domanda di ammissione all’agevolazione on-line secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto.

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