Turismo, commercio e stabilimenti termali: quando spetta l'esonero contributivo

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Turismo, commercio e stabilimenti termali: quando spetta l'esonero contributivo

L’articolo 43 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), introduce uno sgravio contributivo per i datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, da fruire dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2021.

Lo sgravio è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Datori di lavoro beneficiari

Come detto in premessa, l'ambito di applicazione del nuovo sgravio contributivo è circoscritto ai datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio.

In ossequio a quanto in più occasioni chiarito dall'INPS (circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020 e circolare n. 56 del 12 aprile 2021), per "datori di lavoro privati" si intendono anche gli enti pubblici economici e l’esonero può essere riconosciuto a prescindere dalla circostanza che si assuma o meno la natura di imprenditore.

La relazione al disegno di legge di conversione in esame alla Camera, per identificare i settori del turismo e degli stabilimenti termali, richiama le indicazioni fornite dall'INPS nella circolare n. 94 del 14 agosto 2020. Mentre per le attività rientranti nel settore del commercio il riferimento è la circolare dell’INPS n. 56 dell’8 marzo 2017.

Ma si attendono nuove indicazioni operative al riguardo.

Limiti di applicazione

Lo sgravio previsto dal decreto Sostegni bis si applica sui contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro destinatari, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL

L’esonero è riparametrato su scala mensile, non può superare il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 e non modifica l’aliquota di computo dei trattamenti pensionistici.

Cumulabilità con altri esoneri

Il decreto Sostegni bis prevede la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, sempre nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Spetta all'INPS monitorare il rispetto del limite di spesa (pari a 770,0 milioni di euro per l'anno 2021) ai fini della concessione del beneficio, comunicando i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Autorizzazione UE

Anche l’applicazione di questo esonero contributivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. La sua concessione è vincolata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Pertanto si considerano compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato:

  • di importo non superiore a 1.800.000 euro per impresa e al lordo di qualsiasi imposta od altro onere;
  • concessi entro il 31 dicembre 2021 ad imprese che non in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro imprese (con un organico fino a 9 unità e con un fatturato o bilancio uguale o inferiore a 2 milioni di euro) o per le piccole imprese (con meno di 50 dipendenti e fatturato o bilancio non superiore a 10 milioni di euro)  non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e che non hanno ricevuto altri aiuti.

Divieto di licenziamento

Fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro che hanno beneficiato dell'esonero contributivo in parola soggiacciono al divieto di licenziamento secondo le regole stabilite dal decreto Sostegni (articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Tali datori di lavoro pertanto, fino a tale data, non potranno avviare procedure collettive (articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ) o recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604). Sono inoltre sospese tutte le procedure collettive pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto) nonchè le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Derogano al divieto di licenziamento le seguenti ipotesi:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, o cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c);
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Revoca dell'esonero contributivo

La violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca (con efficacia retroattiva) dell'esonero contributivo e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale con causale COVID-19 (articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

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