Sostegni bis, decontribuzione per i settori del turismo e del commercio

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Sostegni bis, decontribuzione per i settori del turismo e del commercio

Le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dal 26 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2021 potranno beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda nel limite del doppio delle ore di integrazioni salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

La nuova misura è prevista dall’art. 43 è subordinata al rispetto della disciplina in materia di divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021, sancita dai commi 9 e 11, art. 8, del Decreto Sostegni-one, sicché l’eventuale violazione comporterà ex lege la revoca retroattiva del beneficio fruito e l’impossibilità di presentare istanza di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima disciplina.

Altresì, come noto, lo sgravio sarà subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi contributivi di cui all’art. 31, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché della disciplina prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’esonero, riparametrato ed applicato su base mensile, sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Sono espressamente esclusi dall’applicazione i premi ed i contributi dovuti all’INAIL e le aliquote di finanziamento relative a:

  • i contributi, ove dovuti, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" per effetto del comma 755, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • i contributi, ove dovuti, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dovuti al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano;
  • i contributi, ove dovuti, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, Legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 18, Legge 23 dicembre 2000, n 388.

Anche per la nuova decontribuzione in trattazione bisognerà attendere, oltreché le circolari amministrative applicative, l’autorizzazione della Commissione Europea atteso che il beneficio è concesso ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

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