Turbativa d'appalto e collegamento tra partecipanti

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Nel reato di turbata libertà degli incanti, la prova della collusione e, quindi, del dolo dei concorrenti, può essere desunta dal collegamento sostanziale tra le imprese partecipanti alla gara, in quanto da tale circostanza può evincersi l'esistenza di un unico centro di interessi mirante, attraverso la parcellizzazione delle offerte, ad aumentare le possibilità di aggiudicarsi l'appalto, alterando il normale gioco della concorrenza.

E' quanto ribadito dalla Seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 34917 del 13 agosto 2013.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 15 - Turbativa d'appalto con collegamento di fatto - Negri

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