Trust, imposta se c'è un effettivo incremento patrimoniale
Pubblicato il 18 gennaio 2019
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La Corte di cassazione è nuovamente intervenuta sul tema della tassazione del trust, ritenendo di dover dare continuità all'orientamento di legittimità che, con una lettura costituzionalmente orientata degli articoli 53 e 23 della Costituzione, attribuisce rilievo al fatto che l'imposta di cui al Decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) non può che essere posta in relazione con un'idonea capacità contributiva.
Di conseguenza, il conferimento di beni e diritti in trust non integrerebbe, di per sé, un trasferimento imponibile, rappresentando un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta.
In detto contesto, occorrerebbe fare riferimento, quindi, non già all'indeterminata nozione di utilità economica ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.
Così, l’istituzione di un vincolo di destinazione non è tassata di per sé, ma solo quando vi sia un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, situazione che non si determina fino a che il programma del trust non arrivi a esecuzione.
Ultima decisione della Cassazione
E' quanto si legge nel testo dell'ordinanza n. 1131 del 17 gennaio 2019, pronunciata dalla Sezione tributaria civile della Cassazione nell'ambito di un contenzioso in cui l'Agenzia delle Entrate si era opposta alle conclusioni rese dai giudici di secondo grado che, a fronte di un trust, avevano affermato che l'imposta di donazione non deve colpire l'atto giuridico in sé, ma solo ed esclusivamente l'arricchimento del soggetto che riceve un bene o denaro dal donante; per la CTR, ossia, non potevano scontare l'imposta citata quei vincoli che non avevano una effettiva donazione riconosciuta come tale dal diritto civile.
Gli Ermellini hanno confermato detta ultima lettura, dando atto del contrasto interpretativo sorto in ambito giurisprudenziale a seguito della reintrodotta disciplina, con riferimento alla tassazione dei vincoli di destinazione e dei trust, dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Con l'ultima ordinanza, la Suprema corte non ha tenuto in considerazione quanto concluso nella decisione di legittimità n. 734/2019, pubblicata appena due giorni prima, con la quale , sempre nell'ambito di una causa relativa alla tassazione di un trust, era stato accolto il motivo di doglianza avanzato dall'Amministrazione finanziaria avverso una decisione di merito, sull'assunto che in quest'ultima non era stato considerato che il presupposto dell'imposta fosse la mera costituzione di un vincolo di destinazione, non essendo prescritto che l'imponibilità dell'operazione resti subordinata al trasferimento del bene al beneficiario finale.
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