Trust, atto di rinuncia del beneficiario esente da imposte
Pubblicato il 02 agosto 2024
In questo articolo:
- Risoluzione di un Trust tramite rinuncia dei beneficiari. Quale tassazione?
- Atto di rinuncia alla posizione di beneficiari di un Trust senza trasferimento di ricchezza
- Entrate, panoramica sull’istituto del Trust e implicazioni fiscali nella legislazione italiana
- Trust, atto di rinuncia alla posizione di beneficiario senza imposte di successioni e donazioni.
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L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 165 dell’1° agosto 2024, ha affrontato una questione complessa relativa alla tassazione di un atto di rinuncia alla posizione di beneficiari di un Trust, regolato dalla legge di Jersey e istituito nel 2012.
Il quesito si concentra sulla rinuncia dei beneficiari alla loro posizione e sul conseguente ritorno dei beni immobili ai disponenti originari. L'Istante sostiene che tale rinuncia non dovrebbe essere soggetta a imposte proporzionali, in quanto non vi è un trasferimento effettivo di ricchezza.
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate coglie l’occasione per fornire chiarimenti in merito alla tassazione ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale di un atto di rinuncia alla posizione di beneficiari di un Trust.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale atto non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni, configurandosi piuttosto come una reintestazione formale dei beni; inoltre, lo stesso deve essere registrato con l'applicazione di imposte fisse, dettagliando così l'impatto fiscale di tali operazioni nel contesto giuridico e fiscale italiano.
Analizziamo il caso di specie, prima di vedere quali sono state le indicazioni rese dal Fisco.
Risoluzione di un Trust tramite rinuncia dei beneficiari. Quale tassazione?
L'Istante, agendo come trustee di un trust istituito nel 2012 e regolato dalla legge di Jersey, ha presentato un quesito all'Agenzia delle Entrate riguardante la tassazione di un atto di rinuncia alla posizione di beneficiari del trust.
I beneficiari sono i discendenti diretti dell'Istante e di sua figlia, con lo scopo principale del Trust di fornire supporto finanziario e assistenza medica ai beneficiari.
In base all'atto istitutivo, il Trust avrebbe dovuto cessare con il decesso degli ultimi disponenti viventi o, se vi fossero stati beneficiari sotto i 25 anni, alla data in cui il più giovane avrebbe raggiunto tale età.
Successivamente, con il consenso di tutte le parti coinvolte, è stato deciso di risolvere il Trust, permettendo così il ritorno dei beni immobili ai disponenti nelle proporzioni originarie. Questo atto di risoluzione prevede la rinuncia formale dei beneficiari ai loro diritti, con il consenso sia del trustee che del guardiano designato.
L'interrogativo posto all'Agenzia riguardava la natura fiscale di tale rinuncia, in particolare se fosse soggetta a imposte sulle successioni e donazioni, oltre alle implicazioni per le imposte ipotecaria e catastale.
L'istante ha sottolineato che dal momento della costituzione del Trust non sono stati effettuati ulteriori apporti immobiliari e che i fondi del Trust sono stati gestiti con prudenza, mantenendo il patrimonio e distribuendo solo somme di denaro ai beneficiari tra il 2020 e il 2023.
Atto di rinuncia alla posizione di beneficiari di un Trust senza trasferimento di ricchezza
L'Istante sostiene che all'atto di rinuncia alla posizione di beneficiari del Trust non dovrebbero applicarsi le imposte proporzionali sulle successioni e donazioni, nonché quelle ipotecarie e catastali.
L'argomentazione si basa sull'assenza di un vero e proprio trasferimento di ricchezza, poiché i beni immobili, precedentemente conferiti al Trust, torneranno ai disponenti originali, i quali erano i proprietari prima della costituzione del Trust.
Questo punto di vista trova fondamento – secondo l’istante - nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che specifica come l'imposizione proporzionale dell'imposta di donazione si applichi solo al momento finale dell'assegnazione dei beni ai beneficiari, momento in cui si verifica un effettivo trasferimento di beni e un consequenziale arricchimento del beneficiario.
Entrate, panoramica sull’istituto del Trust e implicazioni fiscali nella legislazione italiana
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 165/2024, prima di fornire le proprie conclusioni ricorda cosa è un Trust.
Si tratta di un istituto di origine anglosassone introdotto nell'ordinamento italiano nel 1992 con la ratifica della Convenzione dell'Aja. Il Trust è una struttura giuridica in cui un disponente trasferisce beni a un trustee, che li gestisce per raggiungere scopi specifici definiti dall'atto istitutivo, mantenendo questi beni segregati dal patrimonio personale del trustee, del disponente e dei beneficiari, proteggendoli così dall'escussione da parte dei creditori.
NOTA BENE: Gli aspetti chiave del trust comprendono la separazione dei beni, la responsabilità del trustee di gestire e amministrare i beni fiduciariamente, e il loro trattamento fiscale specifico.
I Trust possono essere sia residenti che non residenti in Italia, con implicazioni diverse per la tassazione dei redditi prodotti. Inoltre, i redditi dei trust trasparenti sono tassati in capo ai beneficiari, mentre quelli dei trust opachi sono tassati al trust stesso come soggetto passivo IRES.
Per quanto riguarda l'imposizione diretta, i redditi dei trust, a seconda della loro residenza, sono soggetti a diverse regole di territorialità. Inoltre, i beni o le rendite trasferiti ai beneficiari tramite il trust realizzano il presupposto impositivo per le imposte sulle successioni e donazioni, mentre le modifiche immobiliari legate alla dotazione iniziale del trust sono soggette a imposte fisse, e quelle legate al trasferimento definitivo ai beneficiari sono soggette a imposte proporzionali.
Trust, atto di rinuncia alla posizione di beneficiario senza imposte di successioni e donazioni.
L'Agenzia delle Entrate conclude la risposta n. 165/2024 asserendo che l'atto di rinuncia alla posizione di beneficiario del Trust, che comporta la cessazione dello stesso e il ritorno dei beni immobili ai disponenti originari, non realizza un trasferimento di ricchezza.
Di conseguenza, non si applica l'imposta di donazione. Ulteriormente, la "retrocessione" dei beni immobili al disponente, originariamente apportati al trust, non costituisce un presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Questo principio è supportato dalle decisioni della Cassazione, che ha chiarito come solo l'attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari, distinti dai disponenti, possa essere considerata un trasferimento di ricchezza suscettibile di tassazione.
L'atto di rinuncia è, inoltre, soggetto all'imposta di registro in misura fissa, così come le imposte ipotecaria e catastale, che sono anch'esse applicate in misura fissa. Queste conclusioni sono basate sulla documentazione e le informazioni presentate dall'Istante, assumendone la loro veridicità e senza ulteriori verifiche sulla natura del Trust o potenziali abusi del diritto. La reintestazione formale dei beni è considerata un atto neutro che non implica un trasferimento di capacità economica e, pertanto, non soggiace a tassazione.
Di seguito una tabella riepilogativa sulla tassazione prevista per la rinuncia alla posizione di beneficiario di un trust:
Aspetto fiscale |
Applicazione |
Base legislativa e interpretativa |
Imposta di Donazione |
Non applicata |
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 165; circ. n. 34/2022 |
Imposta di Registro |
Fissa (se redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata) |
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 165; circ. n. 34/2022 |
Imposte Ipotecaria e Catastale |
Fisse (per la retrocessione di immobili ai disponenti) |
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 165; circ. n. 34/2022; interpello nn. 106/2021 e 352/2021 |
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