Trust. Trattamento fiscale in caso di risoluzione consensuale
Pubblicato il 31 agosto 2019
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Quale tassazione applicare all’atto di risoluzione consensuale di un trust è il tema della risposta ad interpello n. 355 del 30 agosto 2019.
Il caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria è quello di un trust istituito in Italia e regolato dalla legge di Jersey, che per mutuo consenso di tutte le parti (disponente, trustee e beneficiari) si vorrebbe cessare anticipatamente, anche se l’atto istitutivo contiene una clausola secondo la quale “i beneficiari non possono estinguere anticipatamente il trust”.
L’istante, nello specifico, chiedeva delucidazioni in merito all’applicabilità e all’ammontare delle imposte sulle successioni e donazioni, delle imposte ipotecarie e catastali a cui assoggettare l’atto di risoluzione consensuale del trust.
Secondo l’istante, si poteva procedere alla risoluzione consensuale del trust, senza pagare l'imposta sulle donazioni, in quanto l'atto istitutivo di un trust, che non ha ancora comportato un trasferimento di beni ai beneficiari, non comporta a sua volta un trasferimento di ricchezza assoggettabile all'imposta.
Trust: atto unilaterale non scioglibile per mutuo consenso
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta ad interpello n. 355/2019, ricorda che il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, riconosciuto dall'ordinamento italiano per effetto della Legge n. 364/1989, di ratifica ed esecuzione della "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento", secondo la quale: "per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o di un fine specifico” (art.2).
Tale Convenzione nulla dispone sul regime fiscale del trust, che è rinviato alle competenze dei singoli Stati. In Italia, è stata la Legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) a riconoscere all'interno dell'ordinamento tributario italiano l'istituto del trust.
L’Agenzia, in secondo luogo, ribadisce il fatto che in virtù della configurazione dell’atto istitutivo di un trust quale atto unilaterale, ad esso non è applicabile l’articolo 1372 del Codice civile, che regola la diversa ipotesi di scioglimento del contratto per mutuo consenso.
Analogamente, l’atto di dotazione attraverso cui il settlor conferisce i beni nel trust è anch’esso atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, che si spoglia del potere di disporre del bene conferito a favore del trustee cui compete la titolarità esclusiva dello stesso.
Alla luce di tale considerazione e tenuto conto del fatto che:
-
le parti che dovranno partecipare all’atto di “risoluzione consensuale” del suddetto trust sono diverse rispetto al disponente che ha istituito il trust;
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l’oggetto dell’atto di istituzione e di quello di risoluzione del trust è diverso;
l’Agenzia ritiene che, nella fattispecie in esame, si realizza un trasferimento a titolo gratuito delle quote societarie a favore del disponente da parte del trustee (con il consenso del guardiano e dei beneficiari).
Ne consegue, che, da un punto di vista fiscale troverà applicazione l'ordinaria disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel Dlgs 346/1990 (Tus) e, per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, la disciplina del Dlgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Riguardo a queste ultime, l'Agenzia ricorda che le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per le relative volture catastali.
- eDotto.com – Edicola del 18 giugno 2019 - Trust. Atto segregativo senza imposte – Pergolari
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