Truffa per chi ingenera nella vittima un timore, simulando protezione

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Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 17655 del 27 aprile 2015 - integra il reato di truffa aggravata, e non quello di concussione, la condotta realizzata congiuntamente da due autori, uno dei quali un carabiniere, al fine di indurre la parte lesa, con l'inganno e la specifica simulazione di situazioni pericolose, a fidarsi di loro per una più pregnante azione di controllo, così ottenendo l'ingiusto profitto della riscossione delle somme richieste, in virtù di tale rapporto di fiducia, a compenso delle attenzioni simulate.

Nella specie, i due imputati avevano volontariamente ingenerato nella vittima un timore per l'incolumità propria e della propria famiglia, timore funzionale a simulare un intervento diretto ed efficiente a tutela della sua incolumità e al fine di ottenere, quale corrispettivo, un sostegno economico.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 46 - Protezione inesistente: truffa e non concussione - Maciocchi

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