Trasmigrazione al Runts in scadenza, poi silenzio assenso
Pubblicato il 04 novembre 2022
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A partire dal 23 novembre 2021 è iniziato il procedimento automatico di migrazione al Runts per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte negli precedenti registri regionali e provinciali, disciplinato in dettaglio dall’art. 31 del Decreto ministeriale n. 106 del 2020.
Inoltre, le Regioni e le Province autonome dovevano, entro il 21 febbraio 2022, comunicare telematicamente al Runts i dati (compresi atto costitutivo e statuto) delle Odv e delle Aps iscritte ai rispettivi registri alla data del 22 novembre 2021.
Dopo la conclusione del trasferimento dei dati, doveva partire il periodo di 180 giorni - con temine il 20 agosto scorso - entro i quali l’ufficio competente era chiamato a verificare per ogni ente la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione al Registro unico (nella sezione A per le Odv, nella sezione B per le Aps).
Per effetto del Decreto legge Semplificazioni fiscali (art. 25-bis del DL n. 73/2022), che ha stabilito che ai fini del computo di tale termine dei 180 giorni, non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022, la data originariamente fissata per ultimare le verifiche è stata prorogata al 5 novembre 2022, che cadendo di sabato passa al 7 novembre.
Pertanto, è slittato il termine entro cui gli uffici del Runts devono ultimare le verifiche sulle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sottoposte al procedimento di “trasmigrazione”, garantendo in tal modo alle amministrazioni pubbliche più tempo per effettuare i relativi controlli.
Trasmigrazione al Runts, gli enti sottoposti
Si ricorda che gli enti sottoposti al procedimento di “trasmigrazione” sono le Odv e le Aps iscritte nei precedenti registri tenuti dalle Regioni e dalle Province autonome, le Aps iscritte nel precedente registro nazionale delle Aps gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle Aps nazionali.
Sul sito del Ministero del lavoro è stata predisposta una apposita sezione in cui è possibile consultare la lista:
- degli enti iscritti a seguito di “trasmigrazione”;
- di quelli nei cui confronti sono state formulate richieste di integrazione;
- di quelli per cui è stato emesso un provvedimento di diniego nel perfezionamento della “trasmigrazione”.
SCADENZA: Entro il 7 novembre, quindi, gli uffici del Runts hanno tempo per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per mantenere la qualifica di Odv/Aps anche nel nuovo registro. Passata tale data, scatterà il silenzio assenso ai fini dell’iscrizione nel Registro per le Aps e le Odv che ancora non hanno ricevuto alcuna comunicazione dagli uffici preposti al controllo.
Odv/Aps, cosa accadrà dopo il 7 novembre?
Terminata la fase dei controlli, tre saranno i possibili scenari che si delineeranno per gli enti trasmigrati:
- iscrizione delle Odv e Aps nel Runts con provvedimento espresso;
- richiesta di integrazione documentale/rettifica entro il 7 novembre;
- iscrizione delle Odv e Aps nel Runts in assenza di provvedimento entro il 7 novembre.
Vediamo nel dettaglio cosa può accadere.
Nel caso in cui i documenti risultino completi e conformi al Codice, gli Uffici provvedono ad iscrivere l’ente nella sezione Odv/Aps del Runts con provvedimento espresso di iscrizione.
Se dalla verifica degli Uffici emergano motivi ostativi all’iscrizione o la documentazione sia incompleta o non corretta, la tempistica di accesso nel Runts si dilata. Gli enti avranno a disposizione ulteriori 10 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta dell’Ufficio, per eventuali controdeduzioni e 60 giorni per la regolarizzazione.
Infine, vi è l’ultimo caso in cui l’ufficio del Runts non intervenga con alcun provvedimento entro il 7 novembre. In tal caso, si forma il silenzio-assenso che produrrà l’effetto dell’iscrizione dell’ente trasmigrato nella sezione del Runts in base alla tipologia dei registri Odv/Aps da cui sono provenuti.
In altri termini, la pratica dell’Odv/Aps dovrà intendersi accolta e l’iscrizione nel Runts perfezionata.
Tuttavia, anche se si tratta di un accesso automatico, gli enti avranno comunque l’obbligo di completare le informazioni che li riguardano sul portale del Registro unico.
Le Odv e le Aps iscritte automaticamente, infatti, saranno tenute, entro 90 giorni dall’iscrizione, a depositare i bilanci 2021 e ad aggiornare le informazioni necessarie.
NOTA BENE: Per tali soggetti i 90 giorni decorreranno dal 7 novembre.
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