RUNTS: le regole per iscrizione e trasferimento degli enti

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RUNTS: le regole per iscrizione e trasferimento degli enti

Dal 23 novembre 2021 è operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La data di avvio è stata individuata con il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021. Tale decreto ha stabilito una roadmap degli adempimenti a carico degli uffici (statale o regionali o delle Province autonome) competenti a gestire le fasi amministrative del processo di trasmigrazione degli enti già iscritti nei registri delle ODV e delle APS e dei procedimenti di nuova iscrizione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese Generale, con circolare n. 9 del 21 aprile 2022, fornisce i criteri generali da rispettare al fine di garantire, in tutti gli uffici coinvolti nel procedimento di verifica dei requisiti per il RUNTS, una uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale nell'applicazione del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) e del D.M. n. 106/2020.

Regole per il procedimento di iscrizione al RUNTS

L'iscrizione al RUNTS è operata su domanda che può essere effettuata ai sensi dell'articolo 47 o dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore.

La domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 47, è presentata dal legale rappresentante dell’ente oppure, su delega di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.

La domanda può essere presentata, invece, esclusivamente dal notaio (fatta salva l'eccezione dell'ipotesi contenuta nell'articolo 22, comma 3 del Codice) nelle seguenti ipotesi:

a) enti di nuova costituzione che con l'iscrizione al RUNTS, oltre alla qualifica di ETS, intendano acquisire anche la personalità giuridica di diritto privato (articolo 22, comma 1 del Codice; articolo 16 del D.M. n. 106/2020);

b) enti già dotati di personalità giuridica che intendono acquisire la qualifica di ETS (articolo 22, comma 1 -bis del Codice; articolo 17 del D.M. n. 106/2020);

c) enti già iscritti al RUNTS, privi della personalità giuridica, che intendono acquisirla o associazioni non iscritte al RUNTS e non riconosciute, che intendono, oltre alla qualifica di ETS, acquisire, quale ulteriore effetto, la personalità giuridica (articolo 22, comma 1 del Codice; articolo 18 del D.M. n. 106/2020).

In tali ipotesi è demandato al notaio il compito di verificare "la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del ... Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore".

Il ruolo “verificatore” del notaio legittima, spiega il Dicastero, una diversa configurazione dei poteri istruttori in capo all'Ufficio del RUNTS.

Pertanto, se l'istanza di iscrizione è presentata ai sensi dell'articolo 47 del Codice, l’ufficio del RUNTS dovrà accertare:

  • la regolarità formale dell'istanza, ovvero la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata;
  • la sussistenza delle condizioni previste dal Codice ai fini dell’iscrizione (conformità delle regole statutarie dell’ente alle norme inderogabili del Codice) e la rispondenza delle caratteristiche dell'ente alla sezione nella quale si richiede l'iscrizione .

È esclusa la discrezionalità amministrativa trattandosi di una attività di accertamento.

Nei procedimenti di iscrizione ex art. 22 del Codice, invece, la verifica dell'Ufficio del RUNTS dovrà limitarsi esclusivamente ai requisiti di regolarità formale, tra cui rientrano quelli relativi alla completezza e correttezza dell'istanza, riguardanti, ad esempio, la presenza delle informazioni e degli atti previsti dal D.M. n. 106/2020.

Fa eccezione l'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3 del Codice ovvero nel caso in cui l'esame del notaio abbia dato esito negativo. Qui, avverte il Ministero del lavoro, è invece del tutto pacifica la piena competenza istruttoria dell’ufficio del RUNTS in ordine alla verifica del possesso dei requisiti dell'ente.

Iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti

Per gli enti che si iscrivono nel RUNTS ai sensi dell'articolo 22 del Codice e che sono già iscritti nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000, è prevista, a seguito dell’iscrizione, la sospensione temporanea degli effetti della preesistente iscrizione presso il registro delle persone giuridiche.

L’ente, per tutto il periodo nel quale è iscritto al RUNTS, sarà soggetto alla disciplina del Codice del Terzo settore e sarà sottoposto ai controlli in esso previsti, ma non anche a quelli da parte della P.A. competente alla tenuta del registro delle persone giuridiche.

Anche nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica la verifica notarile deve comprendere la sussistenza del patrimonio minimo che dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile non temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di iscrizione al RUNTS. Sotto questo profilo, il Ministero del lavoro condivide l’orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Trasmigrazione degli enti già iscritti nei registri precedenti

A differenza del procedimento di iscrizione, il procedimento di trasferimento dai precedenti registri verso il RUNTS degli elementi informativi e documentali riguardanti le ODV e le APS è avviato d'ufficio.

Come per il procedimento di prima iscrizione, l'attività di verifica svolta avrà carattere accertativo in quanto diretta a riscontrare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione e la conformità delle clausole statutarie alle norme imperative previste dal Codice in materia di assetto organizzativo dell’ente, anche con riferimento alla disciplina particolare di ciascuna tipologia di ente.

Il procedimento di trasferimento ha una durata di 180 giorni (al netto di eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti).

L'inutile decorso di tale termine, senza che l’ufficio del RUNTS abbia adottato un provvedimento espresso, produce per silenzio-assenso l'iscrizione dell’ente nel RUNTS nella sezione delle ODV o delle APS .

In pendenza di procedimento, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato continuano ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Informazioni presenti sul RUNTS per gli enti soggetti a trasmigrazione

Gli uffici del RUNTS hanno 180 giorni per iscrivere gli enti o richiedere l'integrazione della documentazione di riferimento con riguardo a tutti gli enti trasmigrati.

Essendo il tempo a disposizione esiguo a fronte della numerosità delle posizioni da verificare, il Ministero del lavoro esorta gli uffici a concentrare la propria attività sull'accertamento dei requisiti degli enti.

Saranno poi gli enti, una volta perfezionata l'iscrizione e accedendo al RUNTS attraverso il Front Office, a verificare gli elementi già inseriti a sistema, integrarli e/o aggiornarli, con sollecitudine, entro 90 giorni dall’iscrizione al RUNTS.

In particolare, gli enti dovranno completare le informazioni sui titolari di cariche sociali, con particolare riferimento agli amministratori e ai relativi poteri e ai componenti dell'organo di controllo, manifestare la propria intenzione di accedere al 5 per mille, aggiornare l'elenco degli enti aderenti o inserire l'affiliazione ad un ente anche se lo stesso non sia ancora qualificabile come rete associativa.

Gli enti dovranno, inoltre, caricare a sistema il bilancio 2021: le informazioni ivi contenute consentiranno agli uffici del RUNTS di operare una prima selezione degli enti ai quali richiedere anche il bilancio 2020 (ove non già in possesso degli uffici).

Modalità di interlocuzione con gli uffici del RUNTS

Il Ministero del lavoro infine evidenzia che:

  • per le iscrizioni ex novo (a partire dal 24 novembre 2021) viene generato automaticamente e assegnato all'ente un numero identificativo univoco (il cd. repertorio) che consente all'ufficio di interloquire telematicamente con l'ente (o, a seconda dei casi con il notaio o con la rete associativa);
  • per gli enti in trasmigrazione (APS e ODV iscritte nei precedenti registri di settore le cui posizioni risultano in attesa di perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS) le interlocuzioni con gli uffici del RUNTS titolari dei procedimenti non avvengono tramite piattaforma ma esclusivamente "extra-sistema", attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui ciascun ente deve dotarsi. L'indirizzo dovrà essere ad uso diretto ed esclusivo dell'ente, ovvero del rappresentante legale e degli amministratori. In via eccezionale ed esclusivamente a titolo provvisorio potrà essere utilizzato un indirizzo Pec attivo, non in uso esclusivo all'ente (ad es. la Pec riconducibile ad un professionista o quella privata in uso al rappresentante legale pro tempore o ancora la Pec dell'ente affiliante iscritto ad uno dei preesistenti registri anche se non ancora iscritto nella sezione Reti associative).
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