Trasformazioni transfrontaliere: indicazioni dai notai di Milano
Pubblicato il 15 gennaio 2025
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Le nuove massime societarie n. 210, 211 e 212 del 27 dicembre 2024, pubblicate dalla Commissione società del Consiglio notarile di Milano, approfondiscono le implicazioni giuridiche e procedurali delle trasformazioni societarie transfrontaliere “in entrata” e "in uscita".
Trasformazione transfrontaliera “in entrata” e registro imprese
La massima n. 210, in primo luogo, si occupa delle trasformazione transfrontaliera “in entrata” e della relativa iscrizione nel registro delle imprese.
Per la trasformazione transfrontaliera di una società estera in una società italiana - spiegano i notai di Milano - la deliberazione che approva il progetto deve necessariamente includere informazioni fondamentali come il tipo societario, la denominazione e la sede sociale, intesa come il Comune italiano in cui sarà collocata. Inoltre, è indispensabile riportare l’atto costitutivo o lo statuto della società risultante dall’operazione.
Qualora alcuni di questi dati non fossero presenti nella deliberazione o nel relativo verbale, è possibile integrarli successivamente attraverso specifici strumenti.
Nel dettaglio, queste informazioni possono essere fornite tramite:
- Dichiarazioni di scienza: informazioni già esistenti (es. organi sociali, elenco soci) non menzionate nella deliberazione.
- Dichiarazioni di volontà: atti delegati nella deliberazione di trasformazione, approvati nel paese di origine (es. indirizzo preciso della sede sociale).
- Ulteriori decisioni societarie: elementi non delegati, formalizzati in deliberazioni successive.
Le dichiarazioni di scienza e le dichiarazioni di volontà possono essere rese direttamente nell’atto di deposito presso il notaio italiano, in conformità con l’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 19/2023. Le decisioni e le deliberazioni riguardanti gli elementi non delegabili devono invece essere adeguatamente documentate e depositate insieme alla deliberazione principale.
Infine, eventuali modifiche statutarie necessarie per completare l’iscrizione della società nel registro delle imprese possono essere apportate contestualmente all’atto di deposito presso il notaio italiano. Tali modifiche devono rispettare i limiti previsti dalla delega inclusa nella deliberazione di trasformazione e sono sottoposte al controllo dell’autorità competente nel paese di origine della società.
Trasformazioni transfrontaliere “in uscita”
Per quanto riguarda le trasformazioni transfrontaliere “in uscita" di società italiane, la massima n. 211 specifica che tali operazioni prevedono un processo articolato per garantire l’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di trasformazione, del certificato preliminare e dell’attestato di controllo di legalità.
Ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 19/2023, tale procedura si sviluppa in più fasi.
In primo luogo, entro 30 giorni dalla deliberazione di trasformazione, il notaio che ha verbalizzato l’assemblea deve depositare la deliberazione per l’iscrizione nel registro delle imprese. Tuttavia, questa iscrizione è condizionata al rilascio del certificato preliminare e all’attestazione di controllo di legalità, nonché alla pubblicità richiesta nello Stato di destinazione.
Successivamente, una volta completata l’iscrizione della deliberazione con efficacia condizionata, deve essere effettuato un secondo deposito. Questo include il certificato preliminare e l’attestazione dell’autorità competente del paese di destinazione, che conferma l’esito positivo del controllo di legalità. Tale deposito deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell’attestazione.
Trasformazione “in entrata”: in quali casi opera l'esenzione dalla relazione di stima?
La massima n. 212, per finire, si occupa della trasformazione transfrontaliera “in entrata”, per quel che riguarda l'esenzione dalla relazione di stima.
La relazione di stima del patrimonio, prevista per la trasformazione transfrontaliera di una società estera che adotta la legge italiana, può essere evitata in due casi specifici, come stabilito dall’art. 13, comma 5, del Decreto Legislativo n. 19/2023.
L’esenzione, in particolare, si applica quando la società trasformanda è soggetta alle regole di formazione del capitale previste dalla direttiva (UE) 2017/1132 (articoli 44 e seguenti) o a regole considerate “equivalenti”.
Le società disciplinate dalla direttiva in parola, sono principalmente le società per azioni e le loro corrispondenti negli altri Stati membri. Per queste società, l’identificazione non presenta difficoltà.
Per le regole “equivalenti”, invece, è necessario valutare la disciplina del paese di origine della società trasformanda.
L’equivalenza riguarda esclusivamente le norme sulla valutazione dei conferimenti non in denaro. Tale criterio si considera soddisfatto non solo se le regole coincidono con quelle della direttiva, ma anche se prevedono una valutazione basata su stime indipendenti o parametri oggettivi, senza lasciare discrezionalità alla società o ai soci, come accade per le Srl italiane.
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