Nuovo Bonus Mamme 2025 a rischio revoca se si supera la soglia di reddito
Pubblicato il 05 dicembre 2025
In questo articolo:
- Figli e nucleo familiare
- Beneficiarie: casistica
- Lavoratrici agricole a tempo determinato
- Lavoratrici con rapporto di lavoro intermittente
- Piccole colone
- Iscritte alla Gestione separata
- Lavoratrici dipendenti o autonome con cariche sociali
- Astensione dal lavoro per carica politica o aspettativa sindacale
- Sospensione del rapporto di lavoro
- Periodi di NASpI, DIS-COLL, tirocinio
- Periodi di preavviso non lavorati
- Reddito da lavoro
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Per il Nuovo Bonus Mamme 2025 viene considerato esclusivamente il reddito dell’anno d’imposta 2025. Attenzione però: se la lavoratrice non conosce con precisione il proprio reddito al momento della domanda e successivamente supera la soglia prevista, deve annullare la domanda o chiedere l’annullamento all’INPS. Se il bonus è già stato erogato, l’INPS procede alla revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite.
A chiarirlo è l’INPS, che ha aggiornato il manuale operativo sulla procedura di presentazione della domanda 2025 con l'inserimento della Sezione 2.6 (INPS, messaggio n. 3702 del 4 dicembre 2025), contenente le risposte alle Domande Frequenti (FAQ).
Figli e nucleo familiare
L’INPS chiarisce che, ai fini del computo del numero di figli richiesti per accedere al Nuovo Bonus Mamme, devono essere considerati tutti i figli, indipendentemente da convivenza, stato di carico fiscale e composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.
L’unico limite previsto è l’assenza di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Ai fini della verifica del requisito relativo all’età del figlio più piccolo rileva per tutti i figli (naturali, adottati o in affido preadottivo) la data di nascita.
In merito poi al caso della nascita del terzo figlio nel corso del 2025, l’INPS evidenzia che la domanda per ottenere il Nuovo Bonus Mamme è unica.
Tuttavia. la nascita del terzo figlio può essere determinante in relazione alla tipologia di lavoro della madre e all’età degli altri figli e diventa rilevante solo quando da essa dipende l’acquisizione del diritto al bonus oppure, al contrario, la sua perdita. Per esempio, una lavoratrice madre di due figli che inizialmente non ha diritto al beneficio perché il figlio più piccolo ha più di 10 anni potrà presentare la domanda a partire dal mese di nascita del terzo figlio, poiché proprio quest’evento le permette di soddisfare i requisiti richiesti.
Per le lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, la nascita del terzo figlio comporta invece la perdita dei requisiti per il Nuovo Bonus Mamme. In questi casi, tuttavia, la madre potrà comunque accedere all’esonero contributivo previsto dalla normativa.
Diversamente, per le lavoratrici autonome o dipendenti a tempo determinato che hanno già due figli, di cui il più piccolo ha meno di 10 anni, la nascita del terzo figlio non modifica la situazione: il diritto al bonus rimane invariato.
Infine, se il terzo figlio nasce dopo il 28 ottobre 2025 (data di pubblicazione della circolare n. 139/2025), la domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2026, ma solo se proprio la nascita del terzo figlio ha permesso di ottenere i requisiti necessari per accedere al bonus.
Beneficiarie: casistica
Lavoratrici agricole a tempo determinato
Alle lavoratrici agricole a tempo determinato il Nuovo Bonus Mamme 2025 spetta:
- per i mesi in cui risulta almeno una giornata di lavoro, oppure
- nei mesi in cui è attivo un contratto a tempo determinato e beneficiano delle tutele connesse all’iscrizione negli elenchi 2024 per almeno 51 giornate.
Lavoratrici con rapporto di lavoro intermittente
Alle lavoratrici con rapporto di lavoro intermittente il bonus è riconosciuto solo se nel mese risulta almeno una giornata lavorata.
Piccole colone
Le piccole colone possono accedere al bonus per i mesi nei quali il rapporto di colonia sussiste almeno in parte.
Iscritte alla Gestione separata
Possono accedere al Nuovo Bonus Mamme 2025 tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, autonome e non, con esclusione delle madri iscritte esclusivamente per cariche sociali (amministratrici di società, membri del collegio sindacale, etc.) o per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Il bonus spetta per i periodi di iscrizione alla Gestione separata.
Lavoratrici dipendenti o autonome con cariche sociali
La lavoratrice autonoma o dipendente che sia anche titolare di carica sociale può accedere al bonus,
Astensione dal lavoro per carica politica o aspettativa sindacale
Per l’accesso al Nuovo Bonus Mamme della lavoratrice dipendente con due figli che si trova in astensione dal lavoro per carica politica o in aspettativa sindacale, l'INPS fornisce i seguenti chiarimenti.
Se l’assenza è dovuta a un incarico politico, come la nomina ad assessore in un ente locale, il bonus non può essere riconosciuto. Questo perché l’interruzione dell’attività lavorativa non è collegata a motivi inerenti alla maternità o all’assistenza di persone con disabilità.
Diverso è il caso dell’aspettativa sindacale: qui il bonus è riconosciuto. I lavoratori in distacco o aspettativa sindacale, infatti, mantengono i diritti connessi allo status di dipendenti, secondo quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970). Il rapporto di lavoro è considerato come vigente e ciò consente alla lavoratrice di usufruire del bonus.
Sospensione del rapporto di lavoro
Il manuale si sofferma sui periodi “di sospensione del rapporto di lavoro” che non danno diritto al Nuovo Bonus Mamme 2025.
I periodi di sospensione del rapporto di lavoro, fa presente l’INPS, sono quelli in cui il rapporto di lavoro è ancora attivo, ma l'attività lavorativa viene sospesa e la lavoratrice non percepisce alcuna retribuzione o indennità o non è prevista alcuna contribuzione figurativa.
A titolo esemplificativo, sono utili ai fini del bonus:
- congedo di maternità,
- congedo parentale,
- malattia del figlio,
- congedo straordinario biennale art. 80 L. 388/2000,
- cassa integrazione (CIGO, CIGS, CIG in deroga).
Non sono utili:
- astensione volontaria,
- aspettativa non retribuita,
- aspettativa per incarichi politici,
- sospensioni dovute a provvedimenti disciplinari,
- mesi di part time ciclico senza prestazione lavorativa.
Periodi di NASpI, DIS-COLL, tirocinio
NASpI e DIS-COLL non sono utili perché connessi alla cessazione del rapporto di lavoro.
I periodi di tirocinio non rilevano ai fini del bonus. Le somme percepite non incidono sul requisito reddituale (reddito da lavoro inferiore ai 40.000 euro)..
Periodi di preavviso non lavorati
I periodi di preavviso non lavorato non sono utili ai fini del bonus.
L’indennità di mancato preavviso non rientra tra i redditi da lavoro utili ai fini della soglia dei 40.000 euro.
Reddito da lavoro
Il requisito reddituale per l’anno 2025 (la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini IRPEF non deve superare i 40.000 euro) si valuta sulla somma dei redditi da lavoro percepiti nel 2025, anche se soggetti a tassazione sostitutiva o ridotta, al lordo di franchigie o riduzioni ai fini IRPEF
Sono inclusi i redditi equiparati e sostitutivi (es. indennità di maternità, malattia, congedo straordinario biennale legge 388/2000).
Sono invece esclusi i redditi percepiti in relazione a istituti che prevedono la cessazione del rapporto di lavoro, come NASpI e DIS-COLL, pensioni anche di reversibilità.
Il reddito da lavoro dipendente va considerato al netto dei contributi obbligatori ma non degli oneri previdenziali facoltativi (riscatti, ricongiunzioni).
NOTA BENE: Il reddito rilevante è esclusivamente quello conseguito nell’anno d’imposta 2025.
Il TFR non rileva ai fini della soglia dei 40.000 euro.
Infine, l’INPS avverte che se la lavoratrice, successivamente alla presentazione della domanda accerti il superamento della soglia, dovrà annullare la domanda direttamente o chiedere l'annullamento alla sede INPS. Se il bonus è già stato erogato, l’Istituto previdenziale procede a revoca e recupero delle somme.
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