Vittime del dovere e equiparati: estesa l’esenzione IRPEF
Pubblicato il 05 dicembre 2025
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Con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene per definire in modo chiaro l’ambito applicativo dell’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) riconosciuta ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai relativi familiari superstiti e ai soggetti equiparati.
La pubblicazione del documento si rende necessaria in ragione dell’evoluzione normativa e, soprattutto, dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che ha più volte censurato l’interpretazione restrittiva adottata in passato dall’Amministrazione finanziaria e dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
La risoluzione n. 68/2025 assume un ruolo determinante in quanto:
- adegua la prassi amministrativa ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità;
- elimina la disparità di trattamento precedentemente esistente tra vittime del dovere e vittime del terrorismo;
- estende l’esenzione IRPEF a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni previdenziali obbligatorie, senza limitazioni legate all’evento lesivo;
- conferma la decorrenza dell’agevolazione al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 232/2016.
Con tale intervento, l’Agenzia delle Entrate rafforza il principio di tutela e solidarietà nei confronti di coloro che hanno subito un pregiudizio nello svolgimento di attività istituzionali a favore della collettività, garantendo uniformità applicativa, certezza del diritto e coerenza con la ratio del legislatore.
Quadro normativo di riferimento
Definizione di “vittime del dovere” ed equiparati
La qualificazione giuridica di vittima del dovere si fonda su un corpus normativo stratificato, attraverso il quale il legislatore ha progressivamente individuato i soggetti destinatari di particolari forme di tutela, sia economica sia previdenziale.
Le principali fonti normative che definiscono la categoria sono:
- Legge 13 agosto 1980, n. 466, che introduce speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e cittadini vittime del dovere o di atti di terrorismo.
- Legge 20 ottobre 1990, n. 302, che disciplina interventi economici e previdenziali per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
- Articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che amplia la definizione originaria e individua i soggetti equiparati alle vittime del dovere, includendo coloro che hanno subito un’invalidità o sono deceduti “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”, purché il nesso causale con l’attività di servizio sia riconosciuto.
Rientrano, a titolo esemplificativo:
- appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia;
- Vigili del fuoco e personale dei servizi di soccorso pubblico;
- personale della Pubblica Amministrazione impegnato in attività che comportano un’esposizione al rischio per finalità istituzionali;
- soggetti coinvolti in missioni operative, nazionali o internazionali, con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Lo status di vittima del dovere, o di soggetto equiparato, costituisce il presupposto per l’accesso a una serie di benefici, tra cui l’esenzione IRPEF oggetto della risoluzione n. 68/2025.
Esenzione IRPEF introdotta dalla Legge n. 232/2016
Un passaggio centrale nel sistema di tutele è rappresentato dall’articolo 1, comma 211, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), tramite il quale il legislatore ha esteso alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti gli stessi benefici fiscali già previsti per le vittime del terrorismo.
Le norme richiamate dalla disposizione sono:
- Articolo 2, commi 5 e 6, della Legge n. 407/1998, che prevede l’esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici e assimilati per le vittime del terrorismo;
- Articolo 3, comma 2, della Legge n. 206/2004, che ribadisce l’esenzione sul trattamento pensionistico complessivo riconosciuto alle vittime del terrorismo e delle stragi.
Prima interpretazione restrittiva di Entrate e INPS
Nonostante la formulazione ampia della norma, nei primi anni di applicazione l’Agenzia delle Entrate e l’INPS hanno adottato un’interpretazione limitativa, ritenendo che l’esenzione IRPEF riguardasse esclusivamente:
- i trattamenti pensionistici direttamente connessi all’evento lesivo (ad esempio pensioni privilegiate dirette o indirette);
- le prestazioni derivanti da benefici figurativi o da incrementi contributivi attribuiti in ragione dello status.
L’orientamento restrittivo si fondava su due principali motivazioni:
- Lettura circoscritta della ratio legislativa, interpretata come finalizzata a compensare esclusivamente il pregiudizio derivante dall’evento di servizio.
- Analogia con il regime previgente, nel quale specifici benefici fiscali erano riconosciuti solo per le prestazioni strettamente collegate all’evento dannoso.
Da questa impostazione derivava l’esclusione dall’esenzione IRPEF, ad esempio, delle pensioni di vecchiaia, anzianità o reversibilità maturate sulla base di contribuzione ordinaria non riconducibile all’evento che aveva determinato lo status di vittima del dovere.
Corte di Cassazione: carattere onnicomprensivo dell’esenzione
L’interpretazione restrittiva inizialmente adottata dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS ha determinato, negli anni successivi all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 211, della Legge n. 232/2016, un rilevante contenzioso tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Numerosi titolari dello status di vittima del dovere – o i loro familiari superstiti – hanno infatti contestato l’applicazione dell’IRPEF su trattamenti pensionistici non direttamente collegati all’evento lesivo.
Tali controversie hanno portato la questione all’attenzione della Corte di Cassazione, che ha progressivamente delineato un orientamento giurisprudenziale chiaro e univoco. Il punto di svolta è rappresentato dall’ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025, nella quale la Suprema Corte ha enunciato un principio di diritto di portata generale. Secondo tale principio:
- «l’estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell’esenzione dall’IRPEF del trattamento pensionistico, di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004, operata dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, […] non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo».
Inoltre, la Cassazione ha confermato tale impostazione anche con l’ordinanza n. 7958 del 25 marzo 2025. In tale decisione, i Giudici hanno esteso l’applicazione dell’esenzione IRPEF anche alla pensione di reversibilità percepita dal coniuge superstite di una vittima del dovere. Nel caso in esame, il trattamento non era collegato all’evento lesivo – il decesso era avvenuto durante il servizio militare di leva del figlio – ma ciò non ha impedito alla Corte di riconoscere che lo status attribuito alla vittima del dovere si riflette integralmente anche sui trattamenti pensionistici spettanti ai familiari aventi diritto.
L’insieme di queste pronunce ha contribuito a consolidare un indirizzo giurisprudenziale che:
- valorizza la ratio di tutela solidaristica sottesa alla normativa;
- interpreta la locuzione “tutti i trattamenti pensionistici” in senso onnicomprensivo;
- esclude qualsivoglia requisito di collegamento causale tra il trattamento pensionistico e l’evento che ha conferito lo status di vittima del dovere.
Tale orientamento ha rappresentato il presupposto essenziale per l’intervento chiarificatore successivamente formalizzato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 68/2025.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate e decorrenza del beneficio
Con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate recepisce integralmente l’indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione e supera definitivamente l’approccio restrittivo precedentemente adottato. L’Amministrazione finanziaria afferma, infatti, che l’esenzione IRPEF deve essere riconosciuta a tutti i soggetti cui sia stato attribuito lo status di vittima del dovere, soggetto equiparato o familiare superstite, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 211, della Legge n. 232/2016.
In particolare, la risoluzione chiarisce che:
- l’esenzione si applica all’intero insieme dei trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, indipendentemente dalla relazione causale tra il trattamento stesso e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status;
- non è pertanto ammesso distinguere tra pensioni “collegate” all’evento lesivo e pensioni “non collegate”, poiché la norma – come interpretata dalla giurisprudenza – fa riferimento in modo espresso a “tutti i trattamenti pensionistici spettanti”.
Con riferimento alla decorrenza del beneficio, la risoluzione ribadisce che l’esenzione IRPEF può essere applicata esclusivamente ai trattamenti maturati a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 232/2016. Tale indicazione è perfettamente coerente con la posizione della stessa Corte di Cassazione, che ha più volte ricordato come il legislatore abbia individuato in modo espresso il momento a partire dal quale opera l’estensione dei benefici fiscali.
L’allineamento dell’Amministrazione finanziaria alla giurisprudenza garantisce così:
- uniformità applicativa,
- certezza del diritto,
- piena tutela dei soggetti coinvolti,
- eliminazione della pregressa disparità rispetto al regime previsto per le vittime del terrorismo.
Impatti operativi
L’orientamento assunto dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 68/2025 comporta una serie di conseguenze operative che interessano sia gli enti previdenziali sia i contribuenti coinvolti.
In primo luogo, gli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, tra cui l’INPS e le altre gestioni obbligatorie, sono tenuti ad adeguare le procedure di calcolo e di applicazione delle ritenute fiscali, assicurando che l’esenzione IRPEF sia correttamente attribuita a tutti i titolari dello status di vittima del dovere, equiparato o familiare superstite. Tale adeguamento richiede anche un aggiornamento delle istruzioni interne e dei sistemi informativi utilizzati per la liquidazione delle prestazioni.
Per i contribuenti interessati, l’intervento dell’Amministrazione rende possibile una verifica puntuale delle ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici successivamente al 1° gennaio 2017. Qualora emergano ritenute operate in contrasto con il principio ora riconosciuto, i soggetti aventi diritto possono presentare istanza di rimborso dell’IRPEF indebitamente trattenuta, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 38 del DPR n. 602/1973. L’istanza dovrà essere adeguatamente documentata, anche mediante il provvedimento di riconoscimento dello status e le certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali.
Dal punto di vista operativo, la risoluzione n. 68/2025 implica inoltre la necessità, per professionisti e operatori del settore fiscale, di aggiornare le proprie prassi e modalità di assistenza, in modo da assicurare la corretta applicazione dell’agevolazione e prevenire il sorgere di ulteriori controversie. Ciò riguarda anche l’attività di consulenza nei confronti dei familiari superstiti, i quali possono beneficiare del regime agevolativo in relazione a una pluralità di trattamenti, non necessariamente collegati all’evento lesivo.
Infine, il chiarimento fornito dall’Amministrazione contribuisce a garantire una maggiore omogeneità nell’applicazione della normativa, riducendo il rischio di interpretazioni difformi tra gli enti erogatori e favorendo la piena attuazione del principio solidaristico che caratterizza la disciplina delle vittime del dovere.
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