Trasformazione da Snc a Spa con difficoltà nella compilazione del modello Unico
Pubblicato il 17 settembre 2009
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Sono tenuti alla presentazione dei modelli di dichiarazione in forma unificata tutti quei contribuenti con periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare. È considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, purché chiuso al 31 dicembre. Sono, invece, considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare quelli infrannuali, chiusi cioè in data anteriore al 31 dicembre. Un esempio di questo tipo si realizza nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, qualora la trasformazione intervenga in data anteriore al 31 dicembre (per esempio in data 30 novembre).
Proprio casi di questo genere sono quelli che creano maggiori problemi sia per quanto riguarda la compilazione del modello Unico che per la conseguente corretta attribuzione di utili e riserve. È indubbio che il passaggio da una Snc a una Spa, o viceversa, crei numerosi adempimenti di carattere tributario e civilistico, non sempre coincidenti tra di loro e tali da creare dubbi nella compilazione del modello di dichiarazione. Infatti, se dal punto di vista civilistico non si hanno difficoltà nell’individuazione dell’esercizio in cui avviene la trasformazione perchè è unico, dal punto di vista fiscale si vengono a individuare due distinti periodi d’imposta nell’ambito dello stesso esercizio, con evidenti difficoltà di trasposizione dei dati nel modello Unico.
Solitamente nel caso di una trasformazione progressiva di società nel corso dell’anno solare si devono inviare due modelli di dichiarazione entro il 30 settembre dell’anno successivo: il primo da parte della Snc trasformata e il secondo da parte della Spa, che si è venuta a costituire per il periodo che va dalla data della trasformazione societaria alla fine dell’esercizio al 31 dicembre. Nel nuovo modello Unico SC che si deve predisporre si dovrà fare attenzione a come riportare il reddito civilistico, che dovrà essere solo quello prodotto nella seconda parte dell’esercizio, dato che quello relativo alla prima parte deve essere indicato e sottoposto a tassazione nel modello Unico SP (relativo alla situazione ante trasformazione). Quindi, proprio per la compilazione del quadro RS si dovrà fare attenzione e vedere se nella prima dichiarazione della società trasformata si devono riportare i dati dell’esercizio oppure quelli del periodo d’imposta (che sono due). Analogamente dubbi sorgono per quanto riguarda il prospetto delle riserve da indicare alla fine del quadro RF. La difficoltà riguarda soprattutto l’imputazione delle riserve delle società di persone, che non sono state imputate fiscalmente ai soci per effetto di norme agevolative (esempio l’applicazione della Tremonti uno e bis). Su tale argomento si attendono chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, anche in vista della futura applicazione della Tremonti-ter.
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