Niente Transfer pricing se il Fisco non prova lo scostamento
Pubblicato il 13 gennaio 2021
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Confermata, dalla Cassazione, l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato ad una società ai fini della ripresa a tassazione di alcuni costi di marketing, partecipazione a fiere estere, promozione aziendale e pubblicità, sostenuti e dedotti dalla contribuente anche nell’interesse di alcune partecipate estere.
Transfer pricing. Accertamento escluso senza la prova dello scostamento dal valore normale
Nelle ipotesi di accertamento su operazioni infragruppo intercorse con società estere controllate e controllanti, sul Fisco grava l’onere di fornire la prova dell’esistenza dell’operazione medesima e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato.
Dal suo canto, il contribuente che intende contrastare la pretesa impositiva deve invece dimostrare che il corrispettivo convenuto, ovvero la mancanza di un corrispettivo per l’operazione infragruppo, corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni.
Se, in tale contesto, l’Ufficio finanziario non prova lo scostamento del prezzo dalla normalità del valore, non vi sono i presupposti del transfer pricing di cui all’art. 110, comma settimo del DPR n. 917/1986, e, quindi, per fondare l’accertamento.
Scostamento, questo, che deve essere provato prima facie dall’Amministrazione finanziaria, sia che si tratti di elementi costitutivi l’obbligazione, sia che si tratti di profili esimenti o riduttivi, come nel caso dei costi portati in deduzione integralmente dalla capofila.
E’ sulla base di questi assunti che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 230 del 12 gennaio 2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la declaratoria di illegittimità di un accertamento notificato ad una società, in considerazione dell’esistenza di costi in operazione infragruppo, costi che la contribuente aveva giustificato di aver centralizzato nel suo ruolo di capofila nonché di aver distribuito sul prezzo finale del prodotto.
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