TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2023
Pubblicato il 17 gennaio 2024
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Il 16 gennaio 2024, l’Istat ha reso noto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito alla mensilità di dicembre 2023 utile a determinare la rivalutazione dei crediti di lavoro e del trattamento di fine rapporto.
In particolare, la predetta retribuzione differita, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2120, Codice Civile, deve essere rivalutata annualmente - salvo la quota maturata nell'anno - su base composta con applicazione del tasso fisso dell'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Si rammenta che, nel caso di cessazioni infrannuali, la rivalutazione dovrà essere operata prendendo a riferimento il tasso del mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente, e dividendo il tasso fisso su base mensile (0,125).
Per il mese di dicembre 2023 l’indice generale FOI si attesta in 118,90 con variazione del +0,2% rispetto al mese precedente e +0,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il coefficiente di rivalutazione è, dunque, pari a 1,944162% (Variazione percentuale al 75% = 0,444163 più dodici mesi di tasso fisso = 1,50%).
Imposta sulla rivalutazione
I versamenti relativi all’imposta sulla rivalutazione del Tfr (calcolata con l’aliquota del 17%) dell’anno 2023 devono essere eseguiti in base ad un meccanismo di acconto e saldo:
- F24 - codice tributo 1712 relativo all’acconto da versare entro il 18 dicembre 2023;
- F24 - codice tributo 1713 relativo al saldo da versare entro il 16 febbraio 2024.
Si specifica che, nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva, da versare entro il 16 del mese di dicembre, determinato:
- secondo il metodo storico, nella misura del 90% dell’imposta sostitutiva relativa all’anno precedente. Non verranno, dunque, considerate eventuali cessazioni – e contestuali erogazioni – effettuate nell’anno che, invece, influiranno nella determinazione del saldo. In tal caso, potrebbe verificarsi un eccesso di versamento nell’acconto, con consequenziale credito (6781 – anno di riferimento 2023) da utilizzare nella delega di versamento del mese di febbraio 2024;
- secondo il metodo previsionale, conveniente – dal punto di vista meramente finanziario – se vi sono state diverse cessazioni nel corso dell’anno 2023. Con tale sistema, infatti, l’acconto sarà pari al 90% dell’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione presunta per l’anno 2023, tenendo conto delle cessazioni e delle relative erogazioni del TFR.
Determinazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva – risoluzione AdE n. 68/2023
Come ben noto, ai sensi dell’articolo 11 comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, i sostituti d'imposta applicano l'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate in ciascun anno, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed entro il 16 del mese di dicembre dell'anno d'imposta in corso (18 dicembre per il 2023).
L'acconto dell'imposta sostitutiva è commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, o in alternativa, è possibile commisurare l'acconto al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto.
Sul punto, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato un quesito interpretativo all’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto, considerato che:
- la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel 2022 ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata al 31 dicembre 2022, poiché il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576%, con conseguente incidenza sull'importo dell'imposta sostitutiva dovuta il 16 febbraio 2023;
- nel 2023, diversamente, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applicabile fino al 14 ottobre 2023 è pari al'1,822970 %) con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024;
- a seguito di queste variazioni, qualora il sostituto d'imposta dovesse utilizzare, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l'incremento dell'indice ISTAT rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente sarebbe tenuto a versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione del Modello 770/2024, e il sostituto d'imposta dovrebbe anche chiedere l'apposizione del visto di conformità se l’importo del credito risultasse superiore a 5.000 euro.
Nello specifico, l’istante ha chiesto se il calcolo dell'acconto dovuto entro il 18 dicembre 2023 possa essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR che maturerà a fine anno e calcolando l'acconto del 90% dell'imposta dovuta su tale importo.
Nel caso di versamento insufficiente (ossia inferiore all’imposta dovuta del 90% della rivalutazione effettivamente maturata al momento del versamento del saldo), l'Istante ha, comunque, ritenuto applicabili le sanzioni tributarie previste per tardivo versamento.
Con la risoluzione n. 68 del 7 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la soluzione proposta dall’Istante sostenendo che l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.
In tal modo, il datore di lavoro può scegliere, in ciascun anno, la modalità di calcolo dell'acconto che ritiene più conveniente.
NOTA BENE: Nei casi in cui il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili le disposizioni previste dal DPR 10 novembre 1997, n. 445.
Per l’anno in corso, l’indice relativo al mese di dicembre 2023, risulta più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, si ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.
Nel caso in cui il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione, salvo la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione tramite ravvedimento operoso.
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