“Tetto” alle note di credito Iva

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Con risoluzione n. 449/E/2008, l’agenzia delle Entrate fornisce una interpretazione dell’articolo 26 del decreto Iva, imponendo un termine per l’effettuazione delle note di credito anche nei casi in cui gli eventi che annullano l’operazione originaria siano indipendenti dalla volontà delle parti. Questo il principio del nuovo documento di prassi: il limite dei due anni per la detrazione dell’Iva opera anche per le note di credito emesse a seguito di una risoluzione di contratto. Riprendendo quanto sostenuto nel secondo comma dell’articolo 26 del Dpr 633/72, il Fisco sancisce che anche se la variazione in diminuzione può avvenire senza alcuna soglia temporale, valgono sempre le limitazioni contenute all’articolo 19 dello stesso Dpr, secondo il quale la detrazione dell’Iva deve essere operata, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Variazione Iva, limiti al recupero – ricca

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