Terzo settore. Runts in dirittura d’arrivo

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Terzo settore. Runts in dirittura d’arrivo

Un passo avanti verso il varo del decreto che istituirà il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Il 10 settembre 2020 la Conferenza Stato-Regioni ha dato la sua approvazione allo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che attua quanto previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Dall’entrata in vigore del decreto, Regioni e Province autonome avranno altri 180 giorni per definire i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti e renderanno operativo il Runts entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica da parte di infocamere.

Il provvedimento è molto atteso dal mondo del Terzo settore in quanto istituisce ex novo un sistema di pubblicità unitario, semplificando procedure oggi complesse.

Runts: vicina l’operatività

Il decreto contiene le indicazioni in merito alle procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti dal Registro, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, le modalità che garantiscono la comunicazione dei dati fra Registro imprese e Runts.

Il Runts sarà telematico e sarà suddiviso in sette sezioni: organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali, incluse le cooperative sociali; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti del Terzo settore.

Tranne che le reti associative, gli altri enti non potranno contemporaneamente essere iscritti in due o più sezioni.

Runts: l’iscrizione

Ai sensi dell’art. 47, Dlgs 117/2017, la domanda di iscrizione avviene, da parte del rappresentante legale dell'ente o della rete associativa, attraverso il deposito dell'atto costitutivo, dello statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale ci si intende iscrivere.

Verificata la sussistenza delle condizioni richieste dal decreto, l’ufficio competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:

  • iscrivere l'ente;
  • rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
  • invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o della documentazione integrativa, l’istanza si intende accolta.

Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, l'ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Runts.

Per alcuni enti - Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale - la trasmigrazione dai precedenti registri sarà automatica; per altri – come le Onlus – si dovrà attendere che l'Amministrazione finanziaria pubblichi l'elenco degli enti che risultano iscritti nell'apposito registro e successivamente la singola Onlus dovrà perfezionare la domanda.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 14 luglio 2020 - Codice del Terzo settore, quando l’attività è volontaria? - Bonaddio

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