Terreni, vale anche per il registro la perizia giurata di rivalutazione
Autore: eDotto
Pubblicato il 21 novembre 2008
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La Ctr Lazio, sede staccata di Latina, ha depositato lo scorso 17 novembre la sentenza n. 750/39/08, in cui interviene in una controversa valutazione di un terreno edificabile oggetto di permuta con appartamenti da costruire. Nella pronuncia vengono fissati precisi parametri che riassumono i principali orientamenti della giurisprudenza in tema di trasferimenti immobiliari, con valutazioni sostanziali e di merito che prendono spunto da un principio nuovo di diritto. È stabilito che la perizia tecnica giurata di rivalutazione di un terreno edificabile redatta per ridurre le plusvalenze patrimoniali (ex articolo 67 e 68 del nuovo Tuir), e presa a base del versamento dell’imposta sostitutiva del 4%, costituisce il parametro per determinare un valore attendibile e utilizzabile anche ai fini del valore di riferimento per accertare l’effettivo valore e su cui applicare l’imposta di registro. Già la decisione 2124/02 aveva assegnato alla perizia di parte eguale validità e attendibilità della stima Ute; ora i giudici regionali decidono che tale perizia, formata, giurata e utilizzata per la rivalutazione dei terreni edificabili ai fini delle imposte dirette, costituisce una prova esauriente e comprensiva degli elementi che possono attribuire un valore equo al terreno trasferito.
- ItaliaOggi, p. 41 – Terreni, vale anche per il registro la perizia giurata di rivalutazione - Fuoco
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