Tax credit Transizione 5.0, chiarimenti operativi

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Tax credit Transizione 5.0, chiarimenti operativi

Con l'articolo 38 del D.L. n. 19/2024 è stato istituito il piano “Transizione 5.0" che disciplina un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese che intendono effettuare, nel 2024 e 2025, nuovi investimenti nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Tale strumento è da utilizzare al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024 è stata data piena attuazione al piano “Transizione 5.0” a favore delle imprese che avviano dal 1° gennaio 2024 e completano entro il 31 dicembre 2025 progetti di innovazione aventi ad oggetto nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali da cui derivi una riduzione dei consumi energetici. Contestualmente è stata pubblicata la circolare Mimit n. 25877/2024 con la quale sono stati forniti importanti chiarimenti tecnici utili ai fini della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Sul piano operativo, con il decreto direttoriale Mimit del 6 agosto 2024 è stata comunicata l'apertura - a partire dal 7 agosto 2024 - della piattaforma informatica per la presentazione della comunicazione preventiva e della comunicazione di conferma relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% costo di acquisizione.

Da ultimo, con il decreto direttoriale Mimit dell’11 settembre 2024 è stata prevista l’apertura (dal 12 settembre 2024) della piattaforma messa a punto dal GSE per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione.

Definizioni

Un primo aspetto di cui occorre tener conto ai fini della individuazione dell’ambito applicativo del beneficio. è quello concernente i concetti di “processo produttivo” e di “struttura produttiva”.

Processo produttivo

 insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo).

Struttura produttiva

sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese residenti in Italia (e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti), a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell'impresa. 

Pertanto, il beneficio può essere usufruito anche dalle imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito; i professionisti, invece, restano fuori dal perimetro di applicazione dell’agevolazione. La spettanza del beneficio è, comunque, subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Di contro, il credito d'imposta non spetta alle imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. n. 14/2019 o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del Dlgs. n. 231/2001.

Progetti di innovazione che accedono al beneficio

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto gli investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali di cui agli allegati A e B alla L. n. 232/2016, per effetto dei quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi dei processi interessati  non inferiore al 5%.

Rientrano tra i beni di cui all’Allegato B della L. n. 232/2016, ove specificamente previsti dal progetto, anche i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding) nonché i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme.

ATTENZIONE: Analogamente al bonus “4.0”, anche per “Transizione 5.0” le caratteristiche tecniche dei beni di cui agli allegati A e B alla L. n. 232/2016 e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, devono essere comprovate da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato (relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato). Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiarazione del legale rappresentante. La perizia di cui sopra può essere rilasciata anche dai medesimi soggetti che seguono la certificazione del progetto di innovazione, qualora in possesso dei requisiti ivi previsti.

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1053, L. n. 178/2020, analogamente al bonus 4.0, restano non ammissibili al beneficio fiscale gli investimenti:

  • nei beni indicati all’articolo 164, comma 1 del Tuir;
  • nei beni per i quali il decreto 31.12.1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
  • nei fabbricati e nelle costruzioni;
  • nei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • nei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nell’ambito del progetto di innovazione sono, altresì, agevolabili (quali investimenti “trainati”):

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • le spese per attività formative finalizzate all’acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Non possono accedere al beneficio, invece, i progetti che non rispettano il principio del “Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH), in base a quanto disposto dall’articolo 18 del decreto "Transizione 5.0”.  

Si ricorda, inoltre, che sono ammissibili al beneficio uno o più progetti con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla “struttura produttiva” interessata non sono stati avviati ulteriori progetti agevolati ovvero sono stati avviati progetti già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione. Gli investimenti restano vincolati al limite complessivo di 50.000.000 di euro annui per ciascun beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti.

Avvio e completamento

L’articolo 4 del decreto 24 luglio 2024 individua le date di avvio e completamento del progetto. In particolare, per “data di avvio” del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni (in genere, la data dell’ordine di acquisto dei beni agevolati) oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.  

Il progetto di innovazione, invece, si intende “completato” alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone. Nello specifico, il progetto di innovazione si intende completato:

  • alla data di effettuazione degli investimenti, secondo le regole dell’articolo 109 del Tuir, nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B;
  • alla data di “fine lavori”, nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • alla data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito, nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto, in generale, nelle seguenti misure.

Quote d'investimento fino a 2,5 milioni di euro

Struttura produttiva e

processo interessato

% riduzione
consumi energetici

Struttura produttiva: 3-6%

Processo: 5-10%

35%

Struttura produttiva: 6-10%

Processo: 10-15%

40%

Struttura produttiva: oltre 10%

Processo: oltre 15%

45%

Quote d'investimento da 2,5 a 10 milioni di euro

Struttura produttiva e

processo interessato

% riduzione
consumi energetici

Struttura produttiva: 3-6%

Processo: 5-10%

15%

Struttura produttiva: 6-10%

Processo: 10-15%

20%

Struttura produttiva: oltre 10%

Processo: oltre 15%

25%

Quote d'investimento oltre 10 milioni di euro

Struttura produttiva e

processo interessato

% riduzione
consumi energetici

Struttura produttiva: 3-6%

Processo: 5-10%

5%

Struttura produttiva: 6-10%

Processo: 10-15%

10%

Struttura produttiva: oltre 10%

Processo: oltre 15%

15%

ATTENZIONE: Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il beneficio è aumentato di:

a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione ex-ante ed ex-post;

b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione contabile.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Il calcolo del risparmio

Secondo l’articolo 9 del Decreto “Transizione 5.0”, la riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando:

  • la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla L.232/2016 (situazione ex post),
  • con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.

Il calcolo per il bene o servizio reso avviene assicurando una “normalizzazione” dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso indicatori di caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva laddove il progetto abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo. Diversamente, nel caso in cui l’azienda “non” disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente sono determinati tramite una “stima” operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

 In particolare:

  • per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base dei dati disponibili;
  • per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora “non” dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (es. schede/specifiche tecniche, modellizzazione anche attraverso l’ausilio di software, prove in situ, dati di letteratura come BREF e BAT, analisi di mercato, etc.);
  • per le imprese attive, costituite da almeno 6 mesi e per un periodo inferiore a 12 mesi, qualora dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate sulla base dei dati disponibili riproporzionati sull’intera annualità;
  • per le imprese di nuova costituzione, definite come imprese attive da meno di 6 mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
  1. la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento, almeno 3 beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati UE/SEE, nei 5 anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
  2. la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
  3. la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

NOTA BENE: Nella circolare Mimit n. 25877/2024 vengono riportati alcuni indicatori di prestazione energetica associati a specifici settori. Gli Indicatori dovranno consentire la corretta normalizzazione dei consumi della situazione ante realizzazione dei progetti rispetto alle effettive condizioni di esercizio nella configurazione post realizzazione dei medesimi progetti, ovverosia il calcolo dei risparmi a parità di servizio reso (es. medesimo prodotto realizzato o servizio erogato).

Investimenti in fonti rinnovabili

In merito agli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, l'articolo 7 del decreto minitsriale 24 luglio 2024 stabilisce che sono agevolabili le spese relative a:

  • i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • i servizi ausiliari di impianto;
  • i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica; 
  • gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
  • i servizi ausiliari di impianto;
  • gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

ATTENZIONE: Detti investimenti devono essere localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 €/kWh. In particolare, per gli impianti di produzione di energia elettrica/termica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al D.M. 24 luglio 2024 (potenza di picco differenziata a seconda della fonte rinnovabile). Per l’autoproduzione di energia solare finalizzata all’autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, ossia:

  1. i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  2. i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  3. i moduli prodotti negli Stati EU composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui ai numeri 2 e 3 concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.  Nelle more della formazione del registro, tenuto dall'ENEA, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c).

I beni in esame entrano in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto.

Attività di formazione

Sono agevolabili, quale intervento “trainato”, anche le spese per attività di formazione del personale. Dette spese per la formazione del personale sono agevolabili a condizione che:

  • siano finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  • rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla L.232/2016 e finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • non superino, in ogni caso, il limite massimo di spesa di 300 mila euro.

In particolare, le spese di formazione ammissibili comprendono:

  • le spese relative ai formatori;
  • i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Nel dettaglio, le spese relative al personale dipendente sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Le spese relative ai titolari di impresa e soci lavoratori sono ammissibili limitatamente al costo aziendale medio riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione.

Le spese devono, inoltre, essere necessariamente erogate da soggetti esterni all’impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

Soggetti abilitati all'erogazione delle attività di formazione

  • i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • le università, pubbliche o private, e gli  enti pubblici di ricerca;
  • i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01;
  • i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle disposizioni Uni EN ISO 9001 sett. EA 37;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, L.232/2016;
  • gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall’art.16 del reg.(UE) 2021/694 che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
  • gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

La procedura per l’accesso all’agevolazione

Per accedere al beneficio l’impresa deve trasmettere al GSE, in primis, una comunicazione “preventiva” esclusivamente tramite la piattaforma informatica a tal fine predisposta, aperta il 7 agosto 2024. 

NOTA BENE: Eventuali comunicazioni pervenute tramite PEC, e-mail, raccomandata o posta ordinaria ovvero su canali di comunicazione diversi dalla Piattaforma informatica non saranno tenute in considerazione.

La procedura si “perfeziona” con il caricamento di tutta la documentazione richiesta, utile a fornire gli elementi per valutare la procedibilità della comunicazione preventiva. A tal fine, l’impresa provvede a caricare i documenti negli slot disponibili nella sezione “Allegati” della Piattaforma, in modo procedere con l’invio della comunicazione.

Si fa presente che l’Impresa beneficiaria è tenuta a inviare, tra gli altri:

  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, “precompilata” sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dalla Piattaforma informatica, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale o dal suo delegato;
  • la certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 dell’articolo 38 del D.L. n.19/2024. La certificazione ex ante, firmata digitalmente dal certificatore incaricato, dovrà essere redatta secondo il modello di “Certificazione ex ante” da utilizzare per la comunicazione della riduzione dei consumi energetici.

A ciascuna comunicazione preventiva correttamente compilata e inviata tramite la piattaforma informatica, viene assegnato un codice identificativo alfanumerico univoco, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, al quale il GSE farà riferimento per lo svolgimento di tutte le attività connesse all’agevolazione. Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla piattaforma dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa beneficiaria per anno previsti dal decreto “Transizione 5.0”, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

A conclusione del caricamento della comunicazione preventiva, la piattaforma rilascia una “Ricevuta di avvenuto invio della comunicazione di prenotazione”, indicando un termine di 5 giorni per la notifica della verifica della completezza della documentazione trasmessa, mediante la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione” o della “Notifica di integrazione”. In caso di documentazione completa, il GSE notifica, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”. In tale ipotesi, verrà considerata, ai fini dell’individuazione dell’ordine cronologico delle richieste, la data di invio della comunicazione preventiva riportata nella “Ricevuta di avvenuto invio della comunicazione di prenotazione”; Diversamente, in caso di dati non correttamente caricati ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE notifica, entro 5 giorni dalla ricevuta, la necessità di produrre le integrazioni richieste (“Notifica di integrazione”) entro un termine di ulteriori 10 giorni dalla ricezione della predetta notifica. Entro ulteriori 5 giorni dalla ricezione delle “integrazioni”, tramite la piattaforma informatica del GSE:

  1. laddove la documentazione sia “completa”, rende disponibile la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”. In tale ipotesi, verrà considerata, ai fini dell’individuazione dell’ordine cronologico, la data di ricezione delle integrazioni riportata nella “Ricevuta di avvenuto invio delle integrazioni”;
  2. in caso di mancato riscontro o laddove la documentazione non sia completa rende disponibile la “Ricevuta di mancato accoglimento della comunicazione di prenotazione”. In tal caso, è data facoltà all’impresa beneficiaria di presentare una nuova istanza.

Procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito di imposta prenotato, l’Impresa è tenuta a presentare, tramite la piattaforma, una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti materiali che immateriali.

ATTENZIONE: La mancata presentazione della documentazione suddetta determina il mancato accoglimento della comunicazione, con conseguente riallocazione delle risorse prenotate.

L’Impresa beneficiaria è, inoltre, tenuta a conservare gli ordini e le fatture attestanti il pagamento in acconto che dovranno essere univocamente riconducibili agli investimenti relativi al progetto di innovazione oggetto dell’agevolazione riportando, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma e il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del D.L. n. 19/2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta. Il GSE, nell’ambito delle attività di vigilanza e controlli si riserva di poter acquisire tale documentazione.

Procedura per la comunicazione di completamento del progetto

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, le imprese che hanno validamente presentato la comunicazione di accesso e la comunicazione periodica, trasmettono, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, apposita comunicazione di “completamento” del progetto di innovazione. Tale comunicazione deve essere trasmessa, pena l’improcedibilità, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste, gli estremi delle fatture, gli investimenti effettuati e tutta la documentazione richiesta.  L’impresa è, inoltre, tenuta a conservare le fatture, i DDT e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’art.38 D.L.19/2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta. 

Nel caso siano state effettuate “modifiche” al progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata in fase di prenotazione, dovrà essere fornita evidenza di queste modifiche nella certificazione ex post. A tal riguardo, si specifica che non è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;
  • aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;
  • attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;
  • variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).

In tal caso, è necessario che l’Impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione. La mancata presentazione della suddetta documentazione determina il mancato accoglimento della domanda.

Obblighi derivanti dalla normativa UE e nazionale

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 18 del D.M. 24.7.2024, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa UE e nazionale assicurando tra l'altro:

  • la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
  • il rispetto del principio DNSH (Principio di non arrecare danno agli obbiettivi ambientali);
  • l'assenza del doppio finanziamento di cui all'art. 9, Regolamento UE n. 241/2021;
  • l'espressa autorizzazione alla Commissione UE, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e, se del caso, alla Procura Europea (EPPO) a esercitare i diritti di cui all'art. 129, par. 1, Reg. UE n. 1046/2018 tra cui il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto;
  • il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34, Reg. UE n. 241/2021, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse UE - NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'UE.

Certificazione contabile

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dal revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del relativo registro.

Attività di vigilanza

Il D.L. n. 19/2024 prevede che l’accesso al contributo sia subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestino:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;

b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente alla certificazione ex ante.

Il soggetto beneficiario del credito d’imposta è tenuto a conservare tutta la documentazione per comprovare, nell’ambito di eventuali successivi controlli, la riduzione dei consumi, come attestata dalla relazione di certificazione ex ante. A tal riguardo, il Ministero esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica puntuale della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al D.L. n. 19/2024 e ai relativi provvedimenti attuativi.  Nel caso in cui, nell’ambito delle attività di vigilanza dovesse emergere, in capo ai  soggetti  abilitati al rilascio delle certificazioni, l’assenza o il venir meno dei requisiti necessari per il rilascio delle  stesse, il Ministero, anche per il tramite del GSE, impartirà le opportune prescrizioni e adotterà i  provvedimenti conseguenti.

Le attività di vigilanza si svolgono nel rispetto della Legge n. 241/1990. In particolare, ai sensi dell’articolo 10 della citata legge, i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni hanno il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai “rilievi” evidenziati nel corso delle attività  di vigilanza. Il termine di conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude con l’adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel procedimento e delle eventuali osservazioni presentate dall’interessato.

Attività di controllo

Il GSE effettua, sulla base di idonei piani di controllo definiti nell’ambito delle convenzioni stipulate con il Ministero e l’Agenzia delle Entrate, verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai  progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva , in ogni fase di vita del progetto, al fine di accertare il rispetto  delle condizioni previste per l’accesso al credito d’imposta, verificare la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal  progetto e il mantenimento in esercizio degli stessi per i cinque anni successivi alla data di erogazione  dell’ultima agevolazione. Al fine di agevolare i controlli, i soggetti beneficiari del credito d’imposta sono pertanto tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza degli  interventi a quanto previsto dal D.L. 19/2024 e alle dichiarazioni  rese nell’ambito delle comunicazioni trasmesse al GSE.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della disciplina. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.  

Inoltre, le imprese sono tenute a conservare la seguente documentazione inerente le attività di formazione:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative, il numero di ore, il periodo di svolgimento, il numero di discenti e i contenuti delle attività di formazione svolte, redatta e rilasciata all’impresa dal formatore;
  • la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e dal soggetto formatore esterno all’impresa;
  • l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili con apposita DSAN resa dal legale rappresentante dell’impresa.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 20, comma 2, del decreto “Transizione 5.0”, i controlli hanno ad oggetto:

a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell’articolo 12 e alle disposizioni normative di riferimento;

b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell’ambito delle certificazioni tecniche ex ante ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso la realizzazione del progetto di innovazione.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della L. 241/1990. In particolare, ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 241/1990, il soggetto beneficiario ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di vigilanza e controllo che saranno valutate ove siano pertinenti ai fini dell’attività di controllo. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude con l’adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni  presentate dall’interessato. Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l’avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato con lettera raccomandata A/R ovvero mediante PEC. Tale comunicazione indica il luogo, la data, l’ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l’invito a presenziare e collaborare alle relative attività anche tramite delegato. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo possono essere richiesti e acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuati rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, viene redatto un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese e ne viene rilasciata una copia al soggetto beneficiario. Nel caso in cui questi si rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Il soggetto beneficiario deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività. Il programma dei controlli predisposto dal MIMIT e dal GSE è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo europei. Il GSE eseguirà i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

Le verifiche effettuate nell’ambito delle attività di controllo non comprendono né sostituiscono i  controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali regionali  e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini del riconoscimento del contributo, trasmettono l’esito degli accertamenti effettuati. Alle predette amministrazioni possono essere trasmessi gli esiti dei procedimenti di controllo, per consentire agli stessi di adottare i provvedimenti di competenza.

Decadenza e recupero

L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito d’imposta ovvero l’importo del tax credit prenotato è ridotto al ricorrere di una/più delle seguenti circostanze:

a) in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della L. n. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi;

b) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;

c) mancata entrata in esercizio dei beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione;

d) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità - fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione - ovvero documentazione irregolare per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;

e) false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura di cui al decreto;

f) mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo e sul divieto di doppio finanziamento;

g) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;

h) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d’imposta;

i) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

l) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua l’inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d’imposta.

Nel caso in cui all’esito dei controlli nonché delle verifiche documentali e in situ sia rilevata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.  Al verificarsi della causa di decadenza non si provvede al recupero di sanzioni e interessi, se entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi l’impresa ha provveduto al riversamento diretto del maggior credito d’imposta utilizzato in compensazione.

 

Quadro Normativo

- DECRETO INTERMINISTERIALE 24 LUGLIO 2024;

- MIMIT, DECRETO DIRETTORIALE 11 SETTEMBRE 2024;

 - MIMIT, DECRETO DIRETTORIALE 6 AGOSTO 2024;

- MIMIT, CIRCOLARE OPERATIVA N. 25877 DEL 16 AGOSTO 2024;

- ARTICOLO 38, DECRETO LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19 PUBBLICATO IN G.U. N.52 DEL 02.03.2024.

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