Tasso sanzioni civili

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Tasso sanzioni civili

La Banca centrale europea ha fissato allo 0,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema a decorrere dal 16 marzo 2016.

L’INAIL, con circolare n. 8 del 16 marzo 2016, ha comunicato che il tasso di interesse per le rateazioni di cui alla Legge n. 389/1989 e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono variati come segue:

  • 6,00% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori;
  • 5,50 % per la misura delle sanzioni civili.

Tuttavia, il tasso del 6% si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate dal 16 marzo 2016.

Anche per le sanzioni civili il tasso del 5,50% in ragione d’anno si applica a decorrere dal 16 marzo 2016 ma tale sanzione non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Ricorda la circolare INAIL n. 8/2016 che, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese per cui, a decorrere dal 16 marzo 2016, ai fini della riduzione della sanzione civile:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello 0,2%;
  • in caso di evasione si applica il tasso pari al 2,2%.
Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’8 marzo 2016 - Premi assicurativi Inail invariati – Moscioni

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