Bollo per auto sotto i 30 anni
Pubblicato il 23 novembre 2016
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2 della Legge della Regione Veneto n. 6/2015 che esenta, in presenza di alcune condizioni, dalla tassa automobilistica “ordinaria” gli autoveicoli e le moto di età compresa tra venti e trenta anni, di interesse storico collezionistico, assoggettandoli, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una “tassa di circolazione forfettaria”.
La questione di legittimità costituzionale in oggetto è stata presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri, per asserita violazione, da parte della disposizione in esame, degli articoli 81, terzo comma, 117, primo e secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120, primo comma, della Costituzione.
Nel ricorso, era stato evidenziato - per come anche riconosciuto dalla stessa Consulta con sentenza n. 288/2012 – che la tassa automobilistica costituisce un tributo erariale, oggetto della competenza esclusiva statale, attribuita dall’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e non un tributo proprio della Regione, tanto che quest’ultima non sarebbe legittimata a modificarne il presupposto, né introdurre nuove agevolazioni.
Regione non può intervenire su esenzione bollo
La Corte costituzionale – sentenza n. 242 del 22 novembre 2016 – ha ritenuto la questione di illegittimità costituzionale fondata, allineandosi, peraltro, a quanto già dalla stessa statuito rispetto ad altra analoga normativa regionale nella sentenza n. 199/2016 (in questo caso le censure avevano riguardato disposizioni delle regioni Basilicata e Umbria).
I limiti di manovrabilità imposti alla legge regionale – era stato in quest’ultima evidenziato - concernono anche gli esoneri dalla tassa automobilistica, permessi solo nei termini stabiliti dalla legge statale, che, allo stato, riserva l’esenzione solo ai veicoli con più di trenta anni.
In definitiva, un intervento sull’esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale e incide “su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
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